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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02961/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di calunnia e travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui la ricorrente parte civile propone una alternativa rilettura; che la proposta memoria è meramente reiterativa di argomentazioni manifestamente infondate e, pertanto, inidonee a rivedere la conclusione di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rél

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di calunnia e travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui la ricorrente parte civile propone una alternativa rilettura; che la proposta memoria è meramente reiterativa di argomentazioni manifestamente infondate e, pertanto, inidonee a rivedere la conclusione di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rél
Sentenza Cassazione n. 02961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris