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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11253/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del primo ottobre 2019.

Con quest'ultima sentenza, la Corte di appello aveva parzialmente riformato (quanto alla pena che aveva diminuito) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva condannato il Sirgiovanni, all'esito di rito abbreviato, per i reati di tentata rapina e di detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario il condannato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Errore di fatto in ordine alle seguenti circostanze fattuali: dalle captazioni ambientali era emersa che la ragione della desistenza dell'imputato era la presenza della persona offesa nella abitazione; dal testo della captazione del 9 aprile 2018 era emersa la consapevolezza dell'imputato della detenzione dell'arma.

La Corte di cassazione, quanto al primo punto, pur avendo ammesso il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nel ritenere che gli autori del reato sarebbero stati sorpresi e arrestati quando non si erano ancora allontanati dal luogo di intervento (in realtà si erano già allontanati), ha elaborato una propria valutazione dei fatti, incorrendo essa stessa in un errore di fatto là dove ha affermato che l'allontanamento dal luogo sia stato determinato dal fatto che la vittima non uscisse dall'abitazione (dalla captazione del 10 aprile 2018 emerge al contrario che i complici erano pronti ad usare violenza anche sulla persona presente: "lo leghiamo").

Tale errore ha prodotto effetti sulla esatta configurazione del reato contestato (quanto all'esclusione della desistenza volontaria dal reato e del reato impossibile, nonché all'individuazione del momento dell'impossessamento).

Quanto al secondo punto, dalla lettura della captazione richiamata dalla sentenza impugnata non emerge (come la stessa Corte di cassazione sostiene) la presenza dell'imputato al colloquio e quindi il giudizio di responsabilità dell'imputato si fonda su un dato errato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Va rammentato che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (tra le tante, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060).

Tale principio costituisce il corollario dell'insegnamento, secondo cui l'errore rimediabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non è configurabile qualora la causa che lo abbia determinato non sia identificabile, esclusivamente, in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, trattandosi in tal caso di errore di giudizio e non già di fatto, come tale escluso dall'orizzonte del suddetto rimedio (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; da ultimo, Sez.

U, n. 36663 del 21/07/2016, Iannini).

3. Quanto al primo punto del ricorso, va osservato che la sentenza impugnata ha escluso la invocata desistenza volontaria poiché "dal tenore delle conversazioni intercettate richiamate dalle sentenze di merito risulta che la decisione di interrompere l'azione criminosa non fu frutto di volontaria determinazione ma fu condizionata dal mancato verificarsi della condizione esecutiva costituita dall'uscita della vittima designata all'esterno dell'abitazione, circostanza che rendeva oltremodo problematica la prosecuzione dell'azione intrapresa e che ha indotto i ricorrenti ad allontanarsi dall'obiettivo".

Quindi l'errore nella lettura del "significato" delle captazioni - anche a voler ritenere in ipotesi configurabile il travisamento della prova (che ricorre solo quando si è in presenza di una prova con un oggetto definito e non opinabile) - non può essere denunciato con il rimedio in esame.

3. Con riferimento al secondo punto del ricorso, la sentenza impugnata ha osservato che "i giudici del gravame [avevano] segnalato come la consapevolezza circa la detenzione di un'arma da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] emerga dal tenore delle intercettazioni e, in particolare, dalla conversazione del 9/4/2018 (richiamata a pag. 1 della parte motiva) nel corso della quale il Marijanovic e il [OSCURATO:PERSONA], descrivendo le modalità dell'azione che avevano programmato, fanno espresso riferimento all'uso di una pistola".

Ebbene, sebbene i colloquianti erano i due complici sopra menzionati, lo stesso verbale allegato dalla difesa dà atto che la conversazione era avvenuta alla presenza "anche" del ricorrente che era "a breve distanza".

Quindi anche in tal caso non si è in presenza di una svista, ma della interpretazione del significato - quant'anche opinabile - di atti probatori.

4. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., e tale va, dunque, dichiarato de plano.

Alla relativa declaratoria conseguono ex lege le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del primo ottobre 2019. Con quest'ultima sentenza, la Corte di appello aveva parzialmente riformato (quanto alla pena che aveva diminuito) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva condannato il Sirgiovanni, all'esito di rito abbreviato, per i reati di tentata rapina e di detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario il condannato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Errore di fatto in ordine alle seguenti circostanze fattuali: dalle captazioni ambientali era emersa che la ragione della desistenza dell'imputato era la presenza della persona offesa nella abitazione; dal testo della captazione del 9 aprile 2018 era emersa la consapevolezza dell'imputato della detenzione dell'arma. La Corte di cassazione, quanto al primo punto, pur avendo ammesso il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nel ritenere che gli autori del reato sarebbero stati sorpresi e arrestati quando non si erano ancora allontanati dal luogo di intervento (in realtà si erano già allontanati), ha elaborato una propria valutazione dei fatti, incorrendo essa stessa in un errore di fatto là dove ha affermato che l'allontanamento dal luogo sia stato determinato dal fatto che la vittima non uscisse dall'abitazione (dalla captazione del 10 aprile 2018 emerge al contrario che i complici erano pronti ad usare violenza anche sulla persona presente: "lo leghiamo"). Tale errore ha prodotto effetti sulla esatta configurazione del reato contestato (quanto all'esclusione della desistenza volontaria dal reato e del reato impossibile, nonché all'individuazione del momento dell'impossessamento). Quanto al secondo punto, dalla lettura della captazione richiamata dalla sentenza impugnata non emerge (come la stessa Corte di cassazione sostiene) la presenza dell'imputato al colloquio e quindi il giudizio di responsabilità dell'imputato si fonda su un dato errato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Va rammentato che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (tra le tante, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060). Tale principio costituisce il corollario dell'insegnamento, secondo cui l'errore rimediabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non è configurabile qualora la causa che lo abbia determinato non sia identificabile, esclusivamente, in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, trattandosi in tal caso di errore di giudizio e non già di fatto, come tale escluso dall'orizzonte del suddetto rimedio (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; da ultimo, Sez. U, n. 36663 del 21/07/2016, Iannini). 3. Quanto al primo punto del ricorso, va osservato che la sentenza impugnata ha escluso la invocata desistenza volontaria poiché "dal tenore delle conversazioni intercettate richiamate dalle sentenze di merito risulta che la decisione di interrompere l'azione criminosa non fu frutto di volontaria determinazione ma fu condizionata dal mancato verificarsi della condizione esecutiva costituita dall'uscita della vittima designata all'esterno dell'abitazione, circostanza che rendeva oltremodo problematica la prosecuzione dell'azione intrapresa e che ha indotto i ricorrenti ad allontanarsi dall'obiettivo". Quindi l'errore nella lettura del "significato" delle captazioni - anche a voler ritenere in ipotesi configurabile il travisamento della prova (che ricorre solo quando si è in presenza di una prova con un oggetto definito e non opinabile) - non può essere denunciato con il rimedio in esame. 3. Con riferimento al secondo punto del ricorso, la sentenza impugnata ha osservato che "i giudici del gravame [avevano] segnalato come la consapevolezza circa la detenzione di un'arma da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] emerga dal tenore delle intercettazioni e, in particolare, dalla conversazione del 9/4/2018 (richiamata a pag. 1 della parte motiva) nel corso della quale il Marijanovic e il [OSCURATO:PERSONA], descrivendo le modalità dell'azione che avevano programmato, fanno espresso riferimento all'uso di una pistola". Ebbene, sebbene i colloquianti erano i due complici sopra menzionati, lo stesso verbale allegato dalla difesa dà atto che la conversazione era avvenuta alla presenza "anche" del ricorrente che era "a breve distanza". Quindi anche in tal caso non si è in presenza di una svista, ma della interpretazione del significato - quant'anche opinabile - di atti probatori. 4. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., e tale va, dunque, dichiarato de plano. Alla relativa declaratoria conseguono ex lege le statuizioni dettate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere
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