Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47701/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, investita della istanza di modifica della misura ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. in ragione delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.- con ordinanza in data 3 luglio 2021 richiedeva al sanitario dell'istituto penitenziario una relazione medica dettagliata.

Il 20 agosto 2021, la stessa Corte, dopo avere disposto una perizia al fine di accertare le attuali condizioni )Lt di salute di Tomaselli, rigettava la richiesta con ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame di Catania, al quale era sottoposta l'impugnazione del suddetto provvedimento.

La pronuncia veniva annullata da questa Corte con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che, dopo avere disposto una nuova perizia medica, emetteva in data 11 luglio 2021 l'ordinanza oggi impugnata, con cui era disposto l'immediato ricovero del ricorrente presso la Sezione di Medicina penitenziaria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Milano, ritenuta la incompatibilità delle condizioni di salute di Tomaselli con il regime carcerario.

In particolare il Tribunale, ritenendo l'incompatibilità con lo status detentivo, respingeva la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari del ricorrente presso l'abitazione (dove avrebbe usufruito dell'assistenza qualificata della moglie, infermiera) ritenendo ostative le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dal momento che il ricorrente al momento dell'arresto era il reggente della famiglia "Santapaola-Ercolano" e quindi la massima autorità mafiosa della Sicilia orientale, né risultando alcuna rescissione o allontanamento dalla consorteria.

In tal senso si rileva che, a fronte delle critiche condizioni di salute, il ricorrente ha conservato una piena lucidità e il totale possesso delle facoltà mentali, né risulta altrimenti impedito nell'eloquio e nelle relazioni interpersonali.

Si palesavano dunque inidonei gli arresti domiciliari presso l'abitazione, che avrebbero consentito la ripresa di contatti con gli associati nella posizione qualificata dapprima rivestita, posto che, dalle risultanze investigative del procedimento "Agorà" (R.G. 12138/206) risultava che la posizione verticistica fosse tuttora vacante.

Nell'[OSCURATO:PERSONA] peraltro il ricorrente era già stato ricoverato in varie occasioni e, secondo quanto rappresentato dai periti, aveva ricevuto un'assistenza adeguata, tale da tutelarne le condizioni di salute.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al giudizio relativo all'art. 275, comma 4-ter cod. proc. pen. dal momento che i giudici dell'appello non hanno tenuto adeguatamente in conto il decorso di un rilevante lasso di tempo (circa cinque anni).

Nell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 19 ottobre 2017 non erano state individuate esigenze di "eccezionale rilevanza"; parimenti ciò era stato nella seconda ordinanza, risalente al gennaio 2018, emessa per fatti diversi nell'ambito dello stesso procedimento, ove il difensore aveva impugnato unicamente la valutazione del quadro indiziario.

Si tratta dunque di una valutazione nuova effettuata dal Tribunale, che descrive Tomaselli come "reggente" della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, quando nella già citata ordinanza genetica gli era stato contestato unicamente il ruolo di promozione e direzione -paritetico a quello di altri imputati-.

La documentazione medica prodotta dimostra che negli ultimi cinque anni Tomaselli non ha avuto contatti esterni e ha dovuto occuparsi delle proprie condizioni di salute.

Anche la notazione del Tribunale circa la persistente attualità della vacanza del ruolo apicale nella consorteria è ultronea, in quanto fondata su atti di un procedimento diverso, in cui Tomaselli non è indagato.3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il Tribunale, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, è partito dal presupposto dell'incompatibilità delle condizioni di salute di Tomaselli con la restrizione in carcere.

Nondimeno ha ritenuto che dovesse applicarsi la misura della restrizione presso un luogo di cura, facendo applicazione dell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., che richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, l'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. pone una presunzione in bonam partem che, ai sensi del successivo comma 4-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto» (Sez. 6, n. 14571 del 18/03/2011, Ngedere, Rv. 250036).

Ciò significa che l'eccezionalità non può essere correlata alla mera circostanza che in astratto possa operare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma deve essere invece asseverata sulla base di elementi effettivamente idonei a corroborarne la ravvisabilità nel caso concreto.

3. Il Tribunale ha correttamente applicato detti principi.

Ha infatti ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, valorizzando non solo la condotta tenuta da Tomaselli, sulla cui base è stata pronunciata condanna, ma confrontandosi anche con i profili difensivi, rappresentati dal lungo periodo trascorso in carcere e dalle stesse condizioni di salute nelle quali versa Tomaselli, ravvisando elementi specifici e attuali, altamente indicativi dell'esistenza di un oggettivo ed eccezionale pericolo.

In tal senso ha sottolineato da un lato il ruolo di spicco rivestito da Tomaselli, quale reggente della famiglia "Santapaola-Ercolano" (e quindi la massima autorità mafiosa della Sicilia orientale), dall'altro la mancata emersione di elementi da cui risultasse, nel tempo trascorso dopo l'adozione della misura restrittiva, la rescissione o l'allontanamento dalla consorteria.

Il Tribunale ha altresì preso in esame il possibile riflesso svolto dalle condizioni di salute, innegabilmente critiche, ritenendole tuttavia ininfluenti sul giudizio di pericolosità, posto che Tomaselli ha conservato piena lucidità e totale possesso delle facoltà mentali, né risultando impedimenti nell'eloquio e nelle relazioni interpersonali.

La persistente vacanza della reggenza della consorteria è stata sottolineata come dato storico e ulteriore elemento di attualità, in tal senso non rilevando l'estraneità del ricorrente, rimarcata dal difensore, al procedimento da cui il Tribunale ha tratto il dato informativo.

4. Né, in ogni caso, la pronuncia resa dal Tribunale può ritenersi illegittima in mancanza di una precedente valutazione sul punto da parte del Giudice per le indagini preliminari, come preteso dal ricorrente.

Invero le condizioni di salute di Tomaselli -e di conseguenza l'esigenza della loro comparazione con la effettiva portata delle esigenze cautelari- sono state per la prima volta rappresentate davanti alla Corte di appello, ben dopo l'emissione dell'ordinanza genetica, che non poteva certo formulare una prognosi all'epoca meramente eventuale.

5. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, investita della istanza di modifica della misura ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. in ragione delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.- con ordinanza in data 3 luglio 2021 richiedeva al sanitario dell'istituto penitenziario una relazione medica dettagliata. Il 20 agosto 2021, la stessa Corte, dopo avere disposto una perizia al fine di accertare le attuali condizioni )Lt di salute di Tomaselli, rigettava la richiesta con ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame di Catania, al quale era sottoposta l'impugnazione del suddetto provvedimento. La pronuncia veniva annullata da questa Corte con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che, dopo avere disposto una nuova perizia medica, emetteva in data 11 luglio 2021 l'ordinanza oggi impugnata, con cui era disposto l'immediato ricovero del ricorrente presso la Sezione di Medicina penitenziaria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Milano, ritenuta la incompatibilità delle condizioni di salute di Tomaselli con il regime carcerario. In particolare il Tribunale, ritenendo l'incompatibilità con lo status detentivo, respingeva la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari del ricorrente presso l'abitazione (dove avrebbe usufruito dell'assistenza qualificata della moglie, infermiera) ritenendo ostative le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dal momento che il ricorrente al momento dell'arresto era il reggente della famiglia "Santapaola-Ercolano" e quindi la massima autorità mafiosa della Sicilia orientale, né risultando alcuna rescissione o allontanamento dalla consorteria. In tal senso si rileva che, a fronte delle critiche condizioni di salute, il ricorrente ha conservato una piena lucidità e il totale possesso delle facoltà mentali, né risulta altrimenti impedito nell'eloquio e nelle relazioni interpersonali. Si palesavano dunque inidonei gli arresti domiciliari presso l'abitazione, che avrebbero consentito la ripresa di contatti con gli associati nella posizione qualificata dapprima rivestita, posto che, dalle risultanze investigative del procedimento "Agorà" (R.G. 12138/206) risultava che la posizione verticistica fosse tuttora vacante. Nell'[OSCURATO:PERSONA] peraltro il ricorrente era già stato ricoverato in varie occasioni e, secondo quanto rappresentato dai periti, aveva ricevuto un'assistenza adeguata, tale da tutelarne le condizioni di salute. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al giudizio relativo all'art. 275, comma 4-ter cod. proc. pen. dal momento che i giudici dell'appello non hanno tenuto adeguatamente in conto il decorso di un rilevante lasso di tempo (circa cinque anni). Nell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 19 ottobre 2017 non erano state individuate esigenze di "eccezionale rilevanza"; parimenti ciò era stato nella seconda ordinanza, risalente al gennaio 2018, emessa per fatti diversi nell'ambito dello stesso procedimento, ove il difensore aveva impugnato unicamente la valutazione del quadro indiziario. Si tratta dunque di una valutazione nuova effettuata dal Tribunale, che descrive Tomaselli come "reggente" della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, quando nella già citata ordinanza genetica gli era stato contestato unicamente il ruolo di promozione e direzione -paritetico a quello di altri imputati-. La documentazione medica prodotta dimostra che negli ultimi cinque anni Tomaselli non ha avuto contatti esterni e ha dovuto occuparsi delle proprie condizioni di salute. Anche la notazione del Tribunale circa la persistente attualità della vacanza del ruolo apicale nella consorteria è ultronea, in quanto fondata su atti di un procedimento diverso, in cui Tomaselli non è indagato.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il Tribunale, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, è partito dal presupposto dell'incompatibilità delle condizioni di salute di Tomaselli con la restrizione in carcere. Nondimeno ha ritenuto che dovesse applicarsi la misura della restrizione presso un luogo di cura, facendo applicazione dell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., che richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, l'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. pone una presunzione in bonam partem che, ai sensi del successivo comma 4-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto» (Sez. 6, n. 14571 del 18/03/2011, Ngedere, Rv. 250036). Ciò significa che l'eccezionalità non può essere correlata alla mera circostanza che in astratto possa operare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma deve essere invece asseverata sulla base di elementi effettivamente idonei a corroborarne la ravvisabilità nel caso concreto. 3. Il Tribunale ha correttamente applicato detti principi. Ha infatti ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, valorizzando non solo la condotta tenuta da Tomaselli, sulla cui base è stata pronunciata condanna, ma confrontandosi anche con i profili difensivi, rappresentati dal lungo periodo trascorso in carcere e dalle stesse condizioni di salute nelle quali versa Tomaselli, ravvisando elementi specifici e attuali, altamente indicativi dell'esistenza di un oggettivo ed eccezionale pericolo. In tal senso ha sottolineato da un lato il ruolo di spicco rivestito da Tomaselli, quale reggente della famiglia "Santapaola-Ercolano" (e quindi la massima autorità mafiosa della Sicilia orientale), dall'altro la mancata emersione di elementi da cui risultasse, nel tempo trascorso dopo l'adozione della misura restrittiva, la rescissione o l'allontanamento dalla consorteria. Il Tribunale ha altresì preso in esame il possibile riflesso svolto dalle condizioni di salute, innegabilmente critiche, ritenendole tuttavia ininfluenti sul giudizio di pericolosità, posto che Tomaselli ha conservato piena lucidità e totale possesso delle facoltà mentali, né risultando impedimenti nell'eloquio e nelle relazioni interpersonali. La persistente vacanza della reggenza della consorteria è stata sottolineata come dato storico e ulteriore elemento di attualità, in tal senso non rilevando l'estraneità del ricorrente, rimarcata dal difensore, al procedimento da cui il Tribunale ha tratto il dato informativo. 4. Né, in ogni caso, la pronuncia resa dal Tribunale può ritenersi illegittima in mancanza di una precedente valutazione sul punto da parte del Giudice per le indagini preliminari, come preteso dal ricorrente. Invero le condizioni di salute di Tomaselli -e di conseguenza l'esigenza della loro comparazione con la effettiva portata delle esigenze cautelari- sono state per la prima volta rappresentate davanti alla Corte di appello, ben dopo l'emissione dell'ordinanza genetica, che non poteva certo formulare una prognosi all'epoca meramente eventuale. 5. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 47701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris