CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 32- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo sulla richiesta del Pubblico ministero di rideterminare la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] a seguito del cumulo tra la sentenza del GUP di Roma n. 280 del 21 febbraio 2023, che aveva condannato l'imputato alla pena complessiva di 2 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione, pena comprensiva della continuazione (15 giorni) con quella di cui alla sentenza del GIP di Roma n. 342 del 15/2/2019, e sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, e la sentenza del GIP di Roma n. 710 del 16 marzo 2022 di condanna alla pena di 6 mesi 6 di reclusione, così rideterminata in continuazione alle precedenti, con ordinanza del 21 aprile 2023, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, constatato che il cumulo di pene comportava la pena complessiva di anni 3, mesi 3, giorni 15 di reclusione, aveva rilevato che era stato oltrepassato il limite di tre anni per l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis, legge n. 689 del 1981 e che la difesa del condannato aveva omesso di chiedere il calcolo cumulativo nei due procedimenti in cui è stata chiesta la continuazione. Pertanto, aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata con la sentenza n. 342 del 2019. 1.1. Con sentenza n. 392 del 2024 in data 9 novembre 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio la predetta ordinanza. Secondo il Collegio di legittimità, il Giudice dell'esecuzione non aveva proceduto, ai sensi dell'art. 657, comma 3, cod. proc. perì., a verificare se, tenuto conto del presofferto e con applicazione dei criteri di ragguaglio, si fosse oltrepassato il termine quadriennale previsto dall'art. 53, legge n. 689 del 1981. 1.2. Con ordinanza in data 23 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha sostituito la pena complessiva di 3 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità solo per la parte di pena di 3 anni dì reclusione, determinando il presofferto, rispetto alla pena da sostituirsi di 3 anni con la rimanente pena, al 22 aprile 2024, di anni 1, mesi 3 e giorni 24 di reclusione, sostituti con il lavoro di pubblica utilità. 2. Calafiore ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 53 e 70, legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In data 19 agosto 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che in data 16 maggio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con il quale ha integralmente accolto le richieste di calcolo e di cumulo della pena formulate da Calafiore. Per tale ragione, in data 9 settembre 2024 il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, non avendo più interesse a coltivare la proposta impugnazione. Ne consegue che, a fronte dell'espressa rinuncia dell'interessato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la Cassa delle ammende. Così