CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37161/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 20 comma 14 D.Igs. 30/2007 (violazione del provvedimento di allontanamento disposto il 14 aprile 2012 per motivi di sicurezza) commesso in data 10 novembre 2016, con pena a mesi tre di reclusione. In motivazione si evidenzia la assenza di giustificazione per il rientro nel territorio dello Stato e l'indubbia pericolosità dell'imputato, già gravato da precedenti, anche per fatto analogo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 II diniego delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato - nella decisione impugnata - alla ricorrenza di un precedente specifico, aspetto che resiste alle critiche difensive. Si tratta, infatti, di un elemento di fatto tale da illuminare negativamente la personalità dell'imputato, lì dove l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la valorizzazione, in chiave di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, di aspetti positivi sul fatto o sulla personalità. Il punto è, pertanto, trattato in sede di merito senza vizi logici né vizi in diritto e la residua doglianzai circa la entità della penai risulta del tutto generica. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente