CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 03220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso 17165-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.17165/2022 Cron. Rep. Ud.19/11/2025 avverso la sentenza n. 834/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 3043/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]-Servizi integrati per l’[OSCURATO:SOCIETA] ( RIECO) e ASM-[OSCURATO:PERSONA] spa (ASM), nonché [OSCURATO:PERSONA], quale controinteressato, nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultimo, avverso la sentenza con cui il tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva e l’interesse ad agire di ASM, stante l’inadempimento della RIECO ad assumere il Sanesi in ragione dell’aggiudicazione del servizio di igiene urbana prima svolto dalla ASM ed a cui era preposto il lavoratore, valutava che, in virtù del disposto dell’art. 6 del CCNL applicato, dovessero ritenersi sussistenti le condizioni per l’assunzione del Sanesi, avendo quest’ultimo prestato servizio presso Cittaducale per 147 giorni e dunque con adibizione prevalente al servizio oggetto dell’aggiudicazione. La corte riteneva infatti che fosse soddisfatto il requisito richiesto dal predetto articolo 6, dovendosi intendere l’adibizione “in via ordinaria” allo specifico appalto non quale adibizione in via esclusiva, ma prevalente, rispetto ai 240 giorni richiesti quale termine di dipendenza dall’azienda cessante, antecedenti all’inizio della nuova gestione. Assumeva inoltre la non rilevanza che nel Capitolato di appalto fosse previsto il passaggio di sole tre unità con esclusione del Sanesi, poiché tale allegato conteneva l’indicazione dei soli dipendenti adibiti in via esclusiva all’appalto presso Cittaducale e dunque non comprendeva il Sanesi, adibito solo con prestazione prevalente, ma comunque integrante il disposto del citato articolo 6. Avverso detta decisione proponeva ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso svolgeva ricorso incidentale. Le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Si riportano di seguito i motivi del ricorso principale come enunciati da parte ricorrente: 1)-Con il primo motivo si deduce la violazione a falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’art. 1411 c.c., dell’art. 2112 c.c., nonché delle norme collettive che disciplinano il c.d. cambio di appalto, nella specie l’art. 6 comma n. 1 e 2 CCNL - settore “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA]), per i seguenti profili: -I°/A. [OSCURATO:PERSONA] nel proprio procedimento ermeneutico ha omesso di considerare ed applicare l’art. 6 del CCNL alla stregua di “clausola sociale”, nel senso che, ove si verifichi un cambio nella titolarità dell’appalto, tale clausola assume rilievo quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. (cfr. Cass., Sez. L., Sent. 9 settembre 2020 n. 18686 1); - I°/B. l’odierna ricorrente si duole altresì, della erronea interpretazione del tenore letterale dell’art. 6 CCNL comma n. 1, in violazione dell’art. 1362 c.c., per non aver la Corte Territoriale ritenuto intervenuta la risoluzione del contratto di lavoro subordinato tra l’impresa cessante [OSCURATO:SOCIETA]. ed il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, nel caso di specie il contratto di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. L., Ordinanza 25 novembre 2021 n.36724); - I°/C. ne consegue una violazione a falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto, la corte territoriale, la [OSCURATO:SOCIETA]. titolare della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire per l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro ex novo tra la [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice subentrante, ed il [OSCURATO:PERSONA], unico beneficiario ex art. 1411 c.c., e dunque, titolare di interesse e legittimazione in ordine all’esercizio delle tutele di cui alla “clausola sociale” contenuta nell’art. 6 del CCNL (Cass. Sent. 11 maggio 2022 n. 14985); -I°/D. si solleva doglianza in ordine all’omesso esame da parte della Corte Territoriale della mancata adesione, ovvero rinuncia per facta concludentia da parte del beneficiario ex art. 1411, alle prestazioni del Promittente, ovvero all’adempimento dell’obbligo di riassunzione ex art. 6 comma n. 2 CCNL (Cass., Sez. 6, Ordinanza 3 giugno 2021 n. 15442); - I°/E. in particolare si deduce l’erroneità dell’opinamento della Corte di Merito secondo il quale: “Il primo Giudice ha quindi condivisibilmente ritenuto sussistente la legittimazione ed interesse ad agire della ASM attesa la condotta inadempiente della Rieco che non aveva proceduto all’assunzione del Sanesi determinando l’impossibilità per la stessa ASM di licenziare il dipendente ovvero il rischio di veder caducato il recesso”, in quanto è ius receptum che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 29 gennaio 2020 n. 2014). - I°/F. infine si rileva come l’opinamento espresso dalla Corte Territoriale, che implica un “automatico” passaggio del dipendente dall’appaltatrice cessata alla subentrante, induca ad una sostanziale equiparazione tra l’avvicendamento di imprese negli appalti pubblici ed il trasferimento d’azienda, conseguendone una violazione ed erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2020, n. 12030; Cass., Sez. Lav., Sentenza 29 marzo 2019 n. 8922). 2)- Occorre preliminarmente chiarire che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto con contratto a tempo indeterminato da ASM nel 2010 a seguito della aggiudicazione di un contratto di appalto per la fornitura del servizio di igiene urbana presso il Comune di Cittaducale e che nel 2015, a seguito di nuovo bando, era risultata aggiudicatrice del medesimo servizio la attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragione del disposto e della applicazione dell’art. 6 del ccnl di settore, veniva assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] tutto il personale dipendente della precedente aggiudicatrice (ASM) già in forza presso il cantiere nei 240 giorni precedenti il cambio appalto. Da tale assunzione era escluso il Sanesi in quanto non indicato dal Comune di Cittaducale quale personale impiegato nel servizio appaltato. Con l’originario ricorso la ASM chiedeva accertarsi l’obbligo della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] alla assunzione del lavoratore. Con la pronuncia oggetto dell’attuale ricorso, la corte di appello, confermando il tribunale, a seguito di specifica eccezione, valutava sussistente la legittimazione attiva e l’interesse ad agire della ASM nel giudizio in oggetto, in quanto la mancata assunzione del Sanesi determinava l’impossibilità per la originaria datrice di lavoro di poter recedere dal rapporto di lavoro in ragione della cessazione dell’appalto. Con le attuali censure, pur enucleate con differenti profili di doglianza, viene in sostanza contestata la decisione del giudice d’appello in ordine alla ritenuta sussistenza della legittimazione ad agire della ASM ed alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. Preme sottolineare che, al di là di errate denominazioni, nel caso in esame si discute di quella che è qualificata come legitimatio ad causam, che può essere attiva e passiva e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte (Cass.n.4252/2023). Tale legittimazione, peraltro, non deve essere confusa con l’interesse ad agire che attiene alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. Invero la ricorrente società contesta che alla originaria aggiudicatrice dell’appalto in discussione possa essere riconosciuto il potere di azionare il giudizio in ordine alla asserita inadempienza nella assunzione del dipendente. Tale potere è stato affermativamente accertato dal giudice d’appello sul rilievo che, la ATM, in ragione della mancata assunzione del lavoratore, rimasto evidentemente alle sue dipendenze, era impossibilitata a licenziarlo a causa della cessazione dell’appalto, dovendo invece procedere ad adempiere all’obbligo di repechage, e quindi all’obbligo di trovare al lavoratore una diversa collocazione all’interno dell’azienda. Risulta evidente dalla prospettata vicenda che la originaria aggiudicatrice dell’appalto, la ATM, era rimasta estranea alla successiva fase di nuova aggiudicazione dell’appalto che aveva interessato la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Cittaducale. In tale ultimo contesto era da inserirsi il richiamato articolo 6 del ccnl dispositivo dell’obbligo del nuovo aggiudicatario di assumere, con nuovo contratto, il personale già addetto all’appalto. Rispetto a tale quadro di rapporti obbligatori si evince con facilità l’estraneità della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto la posizione di “precedente aggiudicataria” non le conferisce alcuna posizione giuridica rilevante rispetto agli obblighi scaturenti dal bando di aggiudicazione dell’appalto e dal predetto articolo 6 ccnl. Quest’ultimo, sancendo l’obbligo di assunzione del personale già addetto all’appalto ed ai servizi ad esso relativi, garantisce il diritto ai lavoratori interessati e, dunque, in ipotesi al solo Sanesi che, come in atti riscontrabile, non ha invocato il predetto diritto ed anzi, si è costituito in giudizio con ricorso incidentale, aderendo totalmente alla posizione sostanziale e processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. In ragione di ciò deve dunque escludersi la presenza della legitimatio ad causamin capo alla ASM in quanto assente un interesse giuridico della stessa giuridicamente rilevante e tutelabile. Sul punto deve pertanto accogliersi il motivo di censura con assorbimento di tutti gli ulteriori profili di doglianza ivi rappresentati. 2)-. Con il secondo motivo è denunciata la violazione a falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 6 comma n. 2 CCNL - settore “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA]), nonché in relazione dell’art. 20 lettera b) ed allegato 8 del Capitolato di appalto L’odierna ricorrente si duole della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c operata dalla Corte di Merito, ciò con riguardo all’individuazione del personale oggetto di riassorbimento secondo i requisiti previsti dalla suddetta clausola sociale, che in quanto recepita nel contratto d’appalto, avrebbe dovuto essere oggetto di interpretazione logico sistemica unitamente alle altre clausole regolanti l’appalto. La censura deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso poiché l’assenza di legittimatio ad causam coinvolge tutte le doglianze proposte. Quanto al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] occorre rilevare che lo stesso è totalmente adesivo al ricorso principale, anche nelle censure proposte, e pertanto segue la sorte di quest’ultimo, con l’accoglimento del primo motivo, in punto di carenza di legittimatio ad causam e l’assorbimento delle altre censure. In conclusione, si accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbita ogni altra censura e, decidendo nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, si rigetta l’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese dell’intero processo seguono la soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA] e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate, per ciascuno, complessivamente in E.5.000,00 per il primo grado del giudizio, in E. 3.600,00 per il giudizio di appello e, per il giudizio di legittimità, in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese