CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1973
Cassazione n. 34895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, pur esprimendo formalmente censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità, ritenendola errata, perché fondata su un travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 4-7, ove la Corte d'appello dettagliatamente spiega come sia possibile ravvisare, nel caso di specie, tutti gli elementi costituitivi del delitto contestato ed in particolare: l'artificio consistito nelle false dichiarazioni rese in ordine alla qualifica di imprenditori agricoli e al possesso di titoli legittimanti, falsi o invalidi, per ottenere i finanziamenti; l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indebitamente ricevute con corrispondente danno per l'ente pagatore; l'elemento soggettivo del reato, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere un atto simulatorio per ottenere un vantaggio cui i ricorrenti non avevano diritto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 set