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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 35054/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28118/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 16; –ricorrente – contro A.L.E.R., [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Milano n. 882 /20 2 1 , depositata il31 marzo 202 1 . [OSCURATO:PERSONA] in genere - Requisiti (elementi del contratto) -Forma -Scritta - Ad substantiam - Prova dell'esistenza del negozio -Produzione in giudizio della scrittura -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’A.L.E.R., [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, nel settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi risolto, per grave suo inadempimento, il contratto di locazione di immobile con lo stesso intercorso a far data dal 30 maggio 2002; espose a fondamento che: — il contratto er a andato perduto, ma erano rimaste in suo possesso le ricevute di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro emesse dall'Agenzia delle Entrate, relative al periodo 2009/2013, con la specifica indicazione del numero del contratto, prodotte in giudizio; — il conduttore si era reso inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori (servizi e riscaldamento), determinando una morosità ammontante all'importo di Euro 18.972,68 alla data del 30 giugno 2018; nella resistenza dell’Ouerhani l’adito Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, dichiarò risolto il contratto, condannò il conduttore al rilascio dell’immobile ed al pagamento in favore dell’istante della somma di € 23.834,22 per canoni insoluti e spese accessorie, maturati fino al 30 giugno 2019; la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravameinterposto dal soccombente, condannandolo alle spese del grado; con riferimento al primo motivo di gravame, con il quale l’Ouerhani deduceva che non era stato prodotto il contratto di locazione e opponeva l’esistenza di un accordo verbale che determinava il canone nell’inferiore importo mensile di € 1.200, ha osservato la Corte che, nonostante la mancata produzione della scrittura contrattuale, poiché smarrita, la locatrice aveva comunque offerto prova esaustiva del contratto, attraverso la produzione:a) della « ricevut a emess a dell'Agenzia delle Entrate … datata 18/12/2006, nella quale si attesta che "in data 18/12/2006 il [OSCURATO:PERSONA] dei Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di locazione 11970 serie 3T trasmesso con protocollo utente 100-2002003832 da [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]", identificativo dell'[OSCURATO:PERSONA] ALER Milano, ricevuta che presuppone l'invio dell'atto scritto e firmato in originale e nella quale viene individuato chiaramente il contratto di locazione con decorrenza 30 maggio 2002 stipulato tra ALER e [OSCURATO:PERSONA]» e ciò per essere indicati «espressamente i "soggetti destinatari degli effetti giuridici del contratto", con identificazione del "locatore" con il numero "01349670156", corrispondente al codice fiscale di ALER, e del "conduttore" con il numero "03494110964", corrispondente alla partita IVA di cui l'[OSCURATO:PERSONA] risulta essere titolare», oltre che «l'oggetto della locazione, corrispondente all'immobile sito in Milano, via degli Apuli n. 6»; b) della lettera di riconoscimento di debito datata 20 settembre 2013, recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa espresso riferimento al "cod. contratto n. 2002003832", cioè a l medesimo numero al quale si riferisce la ricevuta di registrazione predetta; ha inoltre ritenuto fornita prova documentale dell’entità dei canoni e della morosità contestata, alla quale il convenuto si era limitato ad opporre un diverso accordo verbale, del quale , però , non aveva fornito dimostrazione alcuna; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi; l’intimataè rimasta tale; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1350 n. 13 cod. civ., 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere dimostrata, da parte dell'ALER, l'esistenza dell'invocato contratto di locazione commerciale tra le parti in causa, pur non essendo mai stato prodotto dall'ente proprietario, né in primo grado né in appello, il contratto medesimo; sostiene che ciò comporta palese violazione delle norme in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, che impongono l'obbligo della forma scritta ad substantiam; il motivo è fondato; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam — e tale è certamente il contratto di locazione stipulato tra un privato e la P.A. conduttrice, nell'esercizio della sua attività iure privatorum — la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (v. ex multis Cass. n. 20779 del 2022; n. 1452 del 2019; n. 26174 del 2009; n. 7149 del 1995; n. 1249 del 1995); in accoglimento del detto motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo; la causa va rinviata al giudice a quo il quale dovrà sottoporre a nuove esame la fattispecie, per quanto ad esso devoluto con l’atto d’appello, alla luce del su enunciato principio; al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbit o il secondo ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto ; rinvia la causa a d altra sezione della Corte d’appello di Milano , comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28118/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 16; –ricorrente – contro A.L.E.R., [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Milano n. 882 /20 2 1 , depositata il31 marzo 202 1 . [OSCURATO:PERSONA] in genere - Requisiti (elementi del contratto) -Forma -Scritta - Ad substantiam - Prova dell'esistenza del negozio -Produzione in giudizio della scrittura -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’A.L.E.R., [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, nel settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi risolto, per grave suo inadempimento, il contratto di locazione di immobile con lo stesso intercorso a far data dal 30 maggio 2002; espose a fondamento che: — il contratto er a andato perduto, ma erano rimaste in suo possesso le ricevute di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro emesse dall'Agenzia delle Entrate, relative al periodo 2009/2013, con la specifica indicazione del numero del contratto, prodotte in giudizio; — il conduttore si era reso inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori (servizi e riscaldamento), determinando una morosità ammontante all'importo di Euro 18.972,68 alla data del 30 giugno 2018; nella resistenza dell’Ouerhani l’adito Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, dichiarò risolto il contratto, condannò il conduttore al rilascio dell’immobile ed al pagamento in favore dell’istante della somma di € 23.834,22 per canoni insoluti e spese accessorie, maturati fino al 30 giugno 2019; la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravameinterposto dal soccombente, condannandolo alle spese del grado; con riferimento al primo motivo di gravame, con il quale l’Ouerhani deduceva che non era stato prodotto il contratto di locazione e opponeva l’esistenza di un accordo verbale che determinava il canone nell’inferiore importo mensile di € 1.200, ha osservato la Corte che, nonostante la mancata produzione della scrittura contrattuale, poiché smarrita, la locatrice aveva comunque offerto prova esaustiva del contratto, attraverso la produzione:a) della « ricevut a emess a dell'Agenzia delle Entrate … datata 18/12/2006, nella quale si attesta che "in data 18/12/2006 il [OSCURATO:PERSONA] dei Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di locazione 11970 serie 3T trasmesso con protocollo utente 100-2002003832 da [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]", identificativo dell'[OSCURATO:PERSONA] ALER Milano, ricevuta che presuppone l'invio dell'atto scritto e firmato in originale e nella quale viene individuato chiaramente il contratto di locazione con decorrenza 30 maggio 2002 stipulato tra ALER e [OSCURATO:PERSONA]» e ciò per essere indicati «espressamente i "soggetti destinatari degli effetti giuridici del contratto", con identificazione del "locatore" con il numero "01349670156", corrispondente al codice fiscale di ALER, e del "conduttore" con il numero "03494110964", corrispondente alla partita IVA di cui l'[OSCURATO:PERSONA] risulta essere titolare», oltre che «l'oggetto della locazione, corrispondente all'immobile sito in Milano, via degli Apuli n. 6»; b) della lettera di riconoscimento di debito datata 20 settembre 2013, recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa espresso riferimento al "cod. contratto n. 2002003832", cioè a l medesimo numero al quale si riferisce la ricevuta di registrazione predetta; ha inoltre ritenuto fornita prova documentale dell’entità dei canoni e della morosità contestata, alla quale il convenuto si era limitato ad opporre un diverso accordo verbale, del quale , però , non aveva fornito dimostrazione alcuna; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi; l’intimataè rimasta tale; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1350 n. 13 cod. civ., 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere dimostrata, da parte dell'ALER, l'esistenza dell'invocato contratto di locazione commerciale tra le parti in causa, pur non essendo mai stato prodotto dall'ente proprietario, né in primo grado né in appello, il contratto medesimo; sostiene che ciò comporta palese violazione delle norme in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, che impongono l'obbligo della forma scritta ad substantiam; il motivo è fondato; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam — e tale è certamente il contratto di locazione stipulato tra un privato e la P.A. conduttrice, nell'esercizio della sua attività iure privatorum — la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (v. ex multis Cass. n. 20779 del 2022; n. 1452 del 2019; n. 26174 del 2009; n. 7149 del 1995; n. 1249 del 1995); in accoglimento del detto motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo; la causa va rinviata al giudice a quo il quale dovrà sottoporre a nuove esame la fattispecie, per quanto ad esso devoluto con l’atto d’appello, alla luce del su enunciato principio; al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbit o il secondo ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto ; rinvia la causa a d altra sezione della Corte d’appello di Milano , comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere
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