CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIA sul ricorso iscritto al nr.g. 9515/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F.Confalonieri n. 5 presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine delricorso; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5531 / 13 / 1 8 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il18 dicembre 2018 ; e sul ricorso iscritto al n.r.g. 9644/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ex art.1, comma 197, l.n.197/2022 AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F.Confalonieri n. 5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del ricorso; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.4574 / 14/ 1 9 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 novembre2019; udita la relazione delle cause svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Co nsigliere dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che prende atto della richiesta di sospensione e non si oppone al rinvio; udito per la [OSCURATO:SOCIETA]. l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per delega; uditi per l’Agenzia dell’entrata gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (n.5531/18depositata il 18 dicembre 2018), affidandosi a diciassette motivi di ricorso. I fatti che hanno originato la controversia trovano origine da un avviso di accertamento,emesso nei confronti della Società, con i q uali venivano ripresi a tassazione, ai fini IRAP, IRES e Iva, per l’anno di imposta 2011 i seguenti costi:per consulenze prestate dai sig.ri Ivano e [OSCURATO:PERSONA] per indeterminatezza dei compensi; per interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art.96del TUIR; per rimanenze finali non dichiarate ai sensi dell’art.92 del TUIR; per costi indeducibili ai sensi dell’art.101 TUIR per mancata ricorrenza delle esimenti da tale norma. L’atto impositivo venne impugnato dalla Società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale accolse parzialmente il ricorso, limitatamente ai costi cd. black list e alle prestazioni rese dai consulenti, mentre lo respinse in relazione ai rilievi attinenti agli interessi passivi e alle valutazioni di magazzino. La sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata dalla C.T.R. la quale ha dichiarato la legittimità dell’intero avviso di accertamento. La causa ha subito, su richiesta congiunta delle parti, una serie di rinvii. Dispostane, infine, la trattazione alla pubblica udienza il P.G. ha depositato requisitoria scritta chiedendo, come da conclusioni già depositate per le precedenti udienze, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Nelle more, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società, è stata revocata dalla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 4574 depositata il 15 novembre 2019, ha ritenuto che il Giudice di appello fosse incorso in errore di fatto, decisivo, in relazione al momento in cui la contribuente aveva prodotto, in fase precontenziosa,i documenti volti a provare, con riferimento ai costi indeducibili da black list, l’esimente dell’esistenza della prestazione ricevuta e dell’effettività dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA], secondo il giudice della revocazione, infatti, aveva ritenuto tutti i documenti, relativi all’esimente della effettività della produzione, prodotti inammissibilmente solo in sede contenziosa, mentre alcuni erano stati prodotti dallaSocietà già in risposta al questionario. Procedendo, quindi, alla fase rescissoria, la C.T.R. ha ritenuto provata l’effettività della prestazione e dimostrato l’interesse economico da parte della contribuente, sulla base dei dati documentali che attestavano l’imbarco delle merci e i pagamenti bancari. Inoltre, in ordine ai costi relativi alle consulenze fornite dai signori Bettoni, la C.T.R. riteneva che la Società ne avesse dimostrato le ragioni oggettive e l’incremento del fatturato conseguito. Per l’effetto, la C.T.R. rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi riguardanti i costi black list e le spese per consulenze. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo che la Corte in accoglimento del ricorso cassi la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetti il ricorso per revocazione proposto dalla Società. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato, in relazione al ricorsoiscritto al n.r.g. 9515/19 istanza con la quale chiede, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la sospensione della controversia dichiarando la sua intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art.1 commi da 186 a 203 della legge 29.12.2022 n.197;in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 9644/2020 la Società, evidenziando la connessione tra le due cause, ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo. Considerato che: 1 preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la primavanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (cfr.tra le altre, di recente, Cass. n.21315 del 06/07/2022); 2. ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023…”; 3. la contribuente ha depositato apposita richiesta di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; P.Q.M. Riunito al ricorso iscritto al n.r.g.9515/2019 quello portante il n.r.g. 9644/2020; sospende, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29.12.2022 n.197, la controversia sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a