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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 24522/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27276/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (RE) -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 1143/2022 depositata il 17.11.2022, lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ. del 24.6.2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono rivolte alla Corte di appello di Bologna nei confronti del Comune di Rubiera, chiedendo il risarcimento dei danni per l’avvenuta occupazione senza titolo di terreni di loro proprietà.

Le attrici hanno esposto che nel 2001 il Comune di Rubiera aveva disposto l’avvio dei lavori per la costruzione di una pista ciclabile a lato di via [OSCURATO:PERSONA], a partire dal palazzo Rainusso, fino ad arrivare al cimitero; che alcuni terreni di loro proprietà erano stati a tal fine occupati senza titolo e in assenza di alcun provvedimento legittimante l’occupazione; che l’area interessata era di circa mq. 1100 (con riferimento al mappale 631) come sedime della pista ciclopedonale, mentre altri mq. 300 circa erano stati occupati in adiacenza al fabbricato di proprietà comunale e inglobati all’interno della recinzione, eretta a protezione del palazzo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rubiera, assumendo di aver comunicato alle ricorrenti, con atto del 2.8.2022, ricevuto in data 8.8.2022 e 11.8.2022, l’avvio del procedimento per acquisizione del bene illegittimamente occupato ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001; che con deliberazione n. 42 del 29.9.2022 (immediatamente esecutiva) il Consiglio Comunale di Rubiera, considerato il rilevante interesse pubblico che l'opera realizzata rivestiva e ritenuto indispensabile ricorrere all'acquisizione dell'area, rilevata l’irreversibile trasformazione dei terreni occupati dalla pista ciclopedonale e l’impossibilità di procedere alla loro restituzione, aveva espresso parere favorevole ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/20 01, per l’acquisizione al patrimonio comunale dell'area identificata catastalmente al foglio 17 mappale 631, di 191 mq., e mappale 622, di 689 mq.; che l'esatta determinazione della superficie da acquisire coattivamente, così come l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere alle proprietarie dell’area, sarebbe avvenuta all'atto di acquisizione coattiva, a seguito dell'approvazione del frazionamento del mappale.

Ciò premesso, il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza della Corte adita, in quanto la speciale competenza in unico grado della Corte d’appello è riservata alle ipotesi di opposizione alla stima ex art. 54 del d.P.R. 327/2001, in tema di contestazioni sull’ammontare dell’indennità.

2. La Corte di appello di Bologna con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicata il 17.11.2022, ha dichiarato la propria incompetenza, declinata in favore del Tribunale.

La Corte di appello ha osservato che non vi era dubbio che le ricorrenti, con il ricorso in oggetto, avessero avanzato richiesta di risarcimento del danno da occupazione senza titolo; che ben poco rilevava che, dopo l’instaurazione del giudizio e prima della celebrazione dell’udienza, il Comune di Rubiera avesse avviato il procedimento per acquisizione di bene illegittimamente occupato ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, poiché il procedimento non aveva raggiunto la sua conclusione, e la domanda di risarcimento del danno si fondava proprio sull’occupazione senza titolo ovvero sulla mancanza di determinazione di una indennità; che la speciale competenza in unico grado della Corte d’appello era riservata alle ipotesi di opposizione alla stima ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, e non alle domande risarcitorie per le quali vigono gli usuali criteri di competenza in primo grado del Tribunale ordinario.

3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto regolamento di competenza le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare la competenza funzionale della Corte di appello.

Il Comune di Rubiera non si è costituito.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, a tal fine osservando che era incontestabile, sulla base delle chiare allegazioni delle ricorrenti, che esse avevano formulato una domanda di risarcimento del danno prodotto dall’occupazione senza titolo della loro proprietà da parte del Comune, che rientrava nell’ordinaria competenza del tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 9 cod.proc.civ.

Il Procuratore generale ha aggiunto che la competenza in unico grado della Corte d’appello ‒ prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 ‒ è riservata alle sole ipotesi di opposizione alla stima ai fini della determinazione dell’indennità da espropriazione e da occupazione legittima.

Non rilevava, invece, ai fini della determinazione dell’organo giurisdizionale competente, il fatto che dopo la presentazione del ricorso il Comune avesse solamente avviato il procedimento ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001 per l’acquisizione del bene illegittimamente occupato.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Per completezza di scrutinio il Collegio osserva che è pur vero che in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può delibare il difetto di giurisdizione del giudice adito, eventualmente sussistente.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, cod.proc.civ., può rilevarne d'ufficio il difettoda parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 cod.proc.civ., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data, a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione, nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (Sez.

U, n. 3099 del 2.2.2022; Sez.

U, n. 29 del 5.1.2016).

5. Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, se attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva. (Sez.

U, n. 7938 del 29.3.2013; Sez.

U, n. 10879 del 27.5.2015).

Infatti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Sez.

U, n. 2145 del 29.1.2018, Sez.

U, n. 17110 del 11.7.2017; Sez.U, n. 9334 del 16.4.2018; Sez.

U , n. 6099 del 1.3.2023).

6. Nella fattispecie non risulta, e neppure è stato dedotto dall’una o dall’altra parte, che l’occupazione del terreno sia avvenuta nell’esercizio di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano.

Non vi è motivo quindi di dubitare della giurisdizione del giudice ordinario, implicitamente affermata dalla Corte felsinea nel negare la propria competenza.

7. Tanto premesso, e così non potendosi dubitare della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, la competenza del Tribunale è stata affermata correttamente dalla Corte di appello in presenza di una controversia risarcitoria, rientrante nella competenza generale del Tribunale ex art.9 cod.proc.civ.

Invece la competenza in unico grado della Corte d’appello, prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, è riservata alle sole ipotesi di opposizione alla stima ai fini della determinazione dell’indennità da espropriazione e da occupazione legittima che non ricorrono nella fattispecie.

Come osservato dalla Corte di appello e condiviso dal Procuratore generale, è del tutto ininfluente ai fini della determinazione dell’organo giurisdizionale competente, il fatto che dopo la presentazione del ricorso il Comune abbia solamente dato avvio al procedimento ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001, pe r l’acquisizione del bene illegittimamente occupato, non essendosi tale procedimento neppure perfezionato.

8. Il ricorso deve quindi essere rigettato, senza spese, in difetto di costituzione della controparte.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Sez. 6- 2, n. 13636 del 2.7.2020;Sez. 6 - L, n. 11331 del 22.5.2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27276/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (RE) -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 1143/2022 depositata il 17.11.2022, lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ. del 24.6.2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono rivolte alla Corte di appello di Bologna nei confronti del Comune di Rubiera, chiedendo il risarcimento dei danni per l’avvenuta occupazione senza titolo di terreni di loro proprietà. Le attrici hanno esposto che nel 2001 il Comune di Rubiera aveva disposto l’avvio dei lavori per la costruzione di una pista ciclabile a lato di via [OSCURATO:PERSONA], a partire dal palazzo Rainusso, fino ad arrivare al cimitero; che alcuni terreni di loro proprietà erano stati a tal fine occupati senza titolo e in assenza di alcun provvedimento legittimante l’occupazione; che l’area interessata era di circa mq. 1100 (con riferimento al mappale 631) come sedime della pista ciclopedonale, mentre altri mq. 300 circa erano stati occupati in adiacenza al fabbricato di proprietà comunale e inglobati all’interno della recinzione, eretta a protezione del palazzo. Si è costituito in giudizio il Comune di Rubiera, assumendo di aver comunicato alle ricorrenti, con atto del 2.8.2022, ricevuto in data 8.8.2022 e 11.8.2022, l’avvio del procedimento per acquisizione del bene illegittimamente occupato ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001; che con deliberazione n. 42 del 29.9.2022 (immediatamente esecutiva) il Consiglio Comunale di Rubiera, considerato il rilevante interesse pubblico che l'opera realizzata rivestiva e ritenuto indispensabile ricorrere all'acquisizione dell'area, rilevata l’irreversibile trasformazione dei terreni occupati dalla pista ciclopedonale e l’impossibilità di procedere alla loro restituzione, aveva espresso parere favorevole ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/20 01, per l’acquisizione al patrimonio comunale dell'area identificata catastalmente al foglio 17 mappale 631, di 191 mq., e mappale 622, di 689 mq.; che l'esatta determinazione della superficie da acquisire coattivamente, così come l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere alle proprietarie dell’area, sarebbe avvenuta all'atto di acquisizione coattiva, a seguito dell'approvazione del frazionamento del mappale. Ciò premesso, il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza della Corte adita, in quanto la speciale competenza in unico grado della Corte d’appello è riservata alle ipotesi di opposizione alla stima ex art. 54 del d.P.R. 327/2001, in tema di contestazioni sull’ammontare dell’indennità. 2. La Corte di appello di Bologna con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicata il 17.11.2022, ha dichiarato la propria incompetenza, declinata in favore del Tribunale. La Corte di appello ha osservato che non vi era dubbio che le ricorrenti, con il ricorso in oggetto, avessero avanzato richiesta di risarcimento del danno da occupazione senza titolo; che ben poco rilevava che, dopo l’instaurazione del giudizio e prima della celebrazione dell’udienza, il Comune di Rubiera avesse avviato il procedimento per acquisizione di bene illegittimamente occupato ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, poiché il procedimento non aveva raggiunto la sua conclusione, e la domanda di risarcimento del danno si fondava proprio sull’occupazione senza titolo ovvero sulla mancanza di determinazione di una indennità; che la speciale competenza in unico grado della Corte d’appello era riservata alle ipotesi di opposizione alla stima ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, e non alle domande risarcitorie per le quali vigono gli usuali criteri di competenza in primo grado del Tribunale ordinario. 3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto regolamento di competenza le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare la competenza funzionale della Corte di appello. Il Comune di Rubiera non si è costituito. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, a tal fine osservando che era incontestabile, sulla base delle chiare allegazioni delle ricorrenti, che esse avevano formulato una domanda di risarcimento del danno prodotto dall’occupazione senza titolo della loro proprietà da parte del Comune, che rientrava nell’ordinaria competenza del tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 9 cod.proc.civ. Il Procuratore generale ha aggiunto che la competenza in unico grado della Corte d’appello ‒ prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 ‒ è riservata alle sole ipotesi di opposizione alla stima ai fini della determinazione dell’indennità da espropriazione e da occupazione legittima. Non rilevava, invece, ai fini della determinazione dell’organo giurisdizionale competente, il fatto che dopo la presentazione del ricorso il Comune avesse solamente avviato il procedimento ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001 per l’acquisizione del bene illegittimamente occupato. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Per completezza di scrutinio il Collegio osserva che è pur vero che in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può delibare il difetto di giurisdizione del giudice adito, eventualmente sussistente. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, cod.proc.civ., può rilevarne d'ufficio il difettoda parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 cod.proc.civ., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data, a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione, nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, n. 3099 del 2.2.2022; Sez. U, n. 29 del 5.1.2016). 5. Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, se attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva. (Sez. U, n. 7938 del 29.3.2013; Sez. U, n. 10879 del 27.5.2015). Infatti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Sez. U, n. 2145 del 29.1.2018, Sez. U, n. 17110 del 11.7.2017; Sez.U, n. 9334 del 16.4.2018; Sez. U , n. 6099 del 1.3.2023). 6. Nella fattispecie non risulta, e neppure è stato dedotto dall’una o dall’altra parte, che l’occupazione del terreno sia avvenuta nell’esercizio di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Non vi è motivo quindi di dubitare della giurisdizione del giudice ordinario, implicitamente affermata dalla Corte felsinea nel negare la propria competenza. 7. Tanto premesso, e così non potendosi dubitare della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, la competenza del Tribunale è stata affermata correttamente dalla Corte di appello in presenza di una controversia risarcitoria, rientrante nella competenza generale del Tribunale ex art.9 cod.proc.civ. Invece la competenza in unico grado della Corte d’appello, prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, è riservata alle sole ipotesi di opposizione alla stima ai fini della determinazione dell’indennità da espropriazione e da occupazione legittima che non ricorrono nella fattispecie. Come osservato dalla Corte di appello e condiviso dal Procuratore generale, è del tutto ininfluente ai fini della determinazione dell’organo giurisdizionale competente, il fatto che dopo la presentazione del ricorso il Comune abbia solamente dato avvio al procedimento ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001, pe r l’acquisizione del bene illegittimamente occupato, non essendosi tale procedimento neppure perfezionato. 8. Il ricorso deve quindi essere rigettato, senza spese, in difetto di costituzione della controparte. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Sez. 6- 2, n. 13636 del 2.7.2020;Sez. 6 - L, n. 11331 del 22.5.2014). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri
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