CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2344/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 185/2020 depositata il 17/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 185/2020 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 17 giugno 2020. Resistono con controricorso l’Agenzia del demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudizio ebbe inizio con atto di citazione del 5 dicembre 1983 notificata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali convennero dinanzi al Tribunale di Napoli i Ministeri delle Finanze e della [OSCURATO:PERSONA] al fine di far dichiarare la non demanialità del fondo sito in Termoli alla contrada [OSCURATO:PERSONA], sul quale gli attori avevano realizzato un fabbricato di abitazione dagli stessi posseduto sin dal 1962. Di tale fondo le amministrazioni convenute avevano reclamato la demanialità, chiedendo il rilascio ed il risarcimento dei danni per indennizzi da abusiva occupazione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 maggio 1987, dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Campobasso. A seguito di riassunzione, riunito il giudizio ad altro risalente al 1987, ove era stata espletata una CTU, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 24 marzo 2010, in accoglimento delle domande proposte dai Ministeri, accertò che il fondo apparteneva al demanio marittimo e condannò gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione in pristino ed al pagamento della somma di € 529.261,37, oltre interessi. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Campobasso, con la sentenza n. 185 del2020, ha confermato la decisione di primo grado, affermando che: a) fosse da condividere la attendibilità e la validità delle risultanze degli atti di ricognizione dei confini del demanio marittimo svolte nel 1910 e nel 1912; b) nessuna rilevanza potesse attribuirsi al verbale di demarcazione del 10 marzo 1981, in quanto non seguito dalla approvazione delle autorità competenti; c) nessun significato in ordine alla classificazione dei beni potesse attribuirsi alla intestazione catastale degli stessi come “[OSCURATO:PERSONA]”, risalendo tale definizione alla attività dei funzionari all’epoca dell’impianto del catasto del 1937- 1939; d) non potesse trovare applicazione il comma 2 bis dell’art. 6, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, giacché tale norma non aveva avuto “pratica attuazione da parte degli uffici competenti, che avevano l’onere di individuare, sul piano concreto la suddetta nuova linea demaniale”. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di appello di Campobasso per aver violato e male interpretato l’art. 6, comma 2 bis, del d.l. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito dalla legge 140/2004 del 28 maggio 2004, così come integrata dall’art. 1, comma 907, legge n. 205/2017, nonché gli artt. 822 c.c., 28 cod. nav., relativamente alla dizione “[OSCURATO:PERSONA]”, all’efficacia del relativo accatastamento ed ancora alla “direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15.04.2008, prot. 16042/0008/S.M. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del citato art. 6, comma 2 bis, in quanto “immediatamente esecutivo”, richiamando ancora “la direttiva del MIT del 15.04.2008, prot. 16042/0008/S.M.” 2. Non può essere accolta l'eccezione di litispendenza proposta dal difensore delle ricorrenti nell’udienza di discussione, non risultando specificato che la pendenza della stessa causa dinanzi a diversi giudici fosse stata allegata nei precedenti gradi del processo (arg. da Cass. Sez. 2, 23/11/2017, n. 27920; Cass. Sez. 2, 03/07/2013, n. 16634). 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, risultano fondati nei sensi di cui in motivazione. Siha riguardo a controversia avente ad oggetto l’occupazione senza titolo di una zona demaniale e la conseguente determinazione dell’importo risarcitorio dovuto dagli asseriti occupanti abusivi. La Corte d’appello di Campobasso ha affermato che gli immobiliper cui è causa, siti in Termoli, località [OSCURATO:PERSONA], ricadono nella proprietà demaniale marittima delimitata il 19 marzo 1912 e che il comma 2-bis dell’art. 6, d.l. n. 80 del 2004 non aveva avuto “pratica attuazione da parte degli uffici competenti, che avevano l’onere di individuare, sul piano concreto la suddetta nuova linea demaniale”. 3.1. La Corte d’appello ha così deciso la causa in violazione del comma 2- bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), comma aggiunto dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140, in forza del quale «[l]a fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Lo stesso comma 2-bis è stato poi modificato prima dell’art. 1-quinquies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, e poi dall’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendosi che le parole: «del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Chieti)» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di [OSCURATO:PERSONA] (Chieti)». Tale norma ha, invero, rideterminato l’area del demanio marittimo nei territori dei comuni interessati, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 29 maggio 2004). Pur rivestendo le risultanze catastali, di regola, una rilevanza meramente indiziaria nella verifica della demanialità del bene, con il comma 2 - bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004 si è così provveduto ad una espressa sdemanializzazione mediante legge statale basata proprio sulla linea di demarcazione definita nelle mappe catastali esistenti al momento in cui la norma entrò in vigore. 3.2. La stessa sentenza n. 370 del 2008 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, per violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. (cui attiene la disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del demanio marittimo, regolata dall’art. 32 del codice della navigazione), riconosceva all'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, l’efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima. 3.3. Al carattere costitutivo della legge di sdemanializzazione, in ordine alla individuazione della diversa linea di demarcazione della fascia demaniale marittima, il medesimo legislatore ha inoltre attribuito espressamente efficacia retroattiva, sicché il nuovo regime del bene deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. 3.4. A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di Campobasso, nessun rilievo in senso diverso spiega la delega che la medesima norma in esame conferiva all’Agenzia del demanio per “[l]’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della … linea di demarcazione” (non condividendosi quanto sembravano assumere l’ordinanza n. 9203 del 2021 e la sentenza n. 16757 del 2014 di questa Corte, attenendo, invece, l’ordinanza n. 30476 del 2019 soltanto ai requisiti di ammissibilità dell’allegazione contenuta nel ricorso), giacché tale attuazione rimessa alla pubblica amministrazione deve ritenersi consistere unicamente in un procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, il quale serve soltanto a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà privatefinitime, senza che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente, e svolge una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511 ; Cass. Sez. Unite, 11/03/1992, n. 2956). 3.5. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e [OSCURATO:PERSONA] è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione. 4. La sentenza impugnata va perciò cassata, dovendosi accertare se la proprietà dell’area oggetto di causa fosse, o meno, ricompresa nella fascia demaniale marittima secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004, alla stregua del comma 2- bis dell’art. 6 di tale decreto. 5. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, all