CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 16656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma-ricorrente/controricorrente incidentale-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.656/2021 depositata il 06/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (HERA) avverso la sentenza diprimo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro gliavvisi di accertamento notificatile dall’Agenzia delle Entrate (ADE),nell’ambito di procedura DOCFA, che rettificava la categoria catastale e larendita proposte dalla contribuente relativamente a tre fabbricati utilizzatiNumero registro generale 30833/2021Numero sezionale 3747/2026Numero di raccolta generale 16656/2026Data pubblicazione 28/05/2026per lo stoccaggio, la gestione e il trattamento dei rifiuti per la produzionedi biogas (particelle 459 e 86 sub 5).2. Avverso siffatta sentenza HERA propone ricorso per cassazioneaffidandosi ad un motivo.3. L’Agenzia resiste con controricorso e propone ricorso incidentaleaffidandosi ad un motivo cui, a sua volta, resiste HERA con controricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, HERA lamenta la nullita’ della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs.n.546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che igiudici di appello abbiano omesso di pronunciarsi sul motivo diimpugnazione tempestivamente e legittimamente proposto dalla societàcontribuente e relativo al valore di stima delle unità immobiliari oggetto diavvisi di rettifica del classamento e della rendita.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come noto, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliistanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass.14/10/2021, n. 20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).1.3. Ciò posto in punto ammissibilità del motivo, è opinione altrettantoconsolidata che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delNumero registro generale 30833/2021Numero sezionale 3747/2026Numero di raccolta generale 16656/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosiritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia statacompletamente omessa una decisione su di un punto che si palesiindispensabile per la soluzione del caso concreto.»(Cass. 04/06/2019, n.1525) La decisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata orilevabile d'ufficio) sussiste, invece, quando queste risultino superate etravolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzionedi un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.Alcune questioni possono, quindi, risultare assorbite dalla decisione presadal giudicante. A tal riguardo, si distingue tra assorbimento c.d. proprio,che si verifica quando la decisione della domanda assorbita divengasuperflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, conconseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domandarimasta assorbita, ed assorbimento c.d. improprio, che si ha quando ladecisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvederesulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto della domandaformulata e dichiarata assorbita (Cass. 06/02/2025, n. 2953).1.4. Tuttavia, questa Corte ha affermato che, a prescindere dalla formadi assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, daparte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimanosicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione dipronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto (Cass.14/09/2023 n. 26507).1.5. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente indicato inricorso, in ossequio al principio di specificità, di aver contestato, sin dalricorso introduttivo, la determinazione delle rendite rettificate dall’Ufficioin relazione alle particelle sopra indicate e di aver tempestivamenteNumero registro generale 30833/2021Numero sezionale 3747/2026Numero di raccolta generale 16656/2026Data pubblicazione 28/05/2026riproposto la questione in appello, in via subordinata rispetto allacontestazione della categoria attribuita, D/7 in luogo della proposta E/9tramite apposita procedura DOCFA, come del resto confermato dallestesse conclusioni trascritte nella sentenza in esame.1.6. Ciò nonostante, la CTR, dopo aver rigettato l’appello in puntocategoria, confermando la D/7 degli avvisi, ha omesso di pronunciarsi sulmotivo concernente la determinazione delle rendite rettificate, pur avendoriportato tale domanda nelle conclusioni della sentenza stessa, nonessendo l’esame della stessa precluso logicamente e giuridicamente daquella concernente la categoria catastale per l’evidente considerazione chela domanda non esaminata attiene all’accertamento della correttaquantificazione da parte dell’Ufficio della rendita attribuita al cespite, checostituisce un accertamento diverso e autonomo rispetto a quelloconcernente l’attribuzione della categoria.1.7. Il che impone l’accoglimento del motivo.1.8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’ADE deduce il giudicatoesterno favorevole che si sarebbe formato con la sentenza n. 1309/9/2018della CTR Emilia-Romagna in relazione alle particelle di cui è causa, chesarebbero derivate dal frazionamento del sub 4, relativamenteall’attribuzione della categoria D/7 e della rendita sulla base del valoreunitario di Euro 300,00 al m2.1.9. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.10. E’ inammissibile in quanto l’ADE, anche in violazione del principiodell’autosufficienza (vedi Cass.2617/15), non ha prodotto la sentenza cheassume passata in giudicato e, in difetto di esplicita ammissione dicontroparte, è precluso alla Corte l’esame del motivo considerato che, nelgiudizio di cassazione l'eccezione di giudicato esterno è inammissibile ovela parte che la solleva non produca la sentenza con la relativacertificazione ex art. 124 cit., idonea ad attestarne il passaggio ingiudicato, non potendo il [OSCURATO:PERSONA] tenerne conto in difetto dellaNumero registro generale 30833/2021Numero sezionale 3747/2026Numero di raccolta generale 16656/2026Data pubblicazione 28/05/2026prova certa della formazione del giudicato stesso (vedi Cass.4597/2026).1.11. Il motivo è comunque anche infondato1.12. Secondo l’orientamento di questa Corte, in materia catastale laformazione di un giudicato tributario tra contribuente ed amministrazionefinanziaria è vincolante ex art. 2909 cod. civ. soltanto in relazione allasituazione fattuale "cristallizzata" (cioè, in relazione alle unità immobiliariin cui l'edificio era suddiviso) al momento della decisione; poiché lasopravvenienza di eventuali mutamenti dello stato di fatto che si sianotradotti in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti, ampliamenti,ecc., non è coperta dalla vincolatività del giudicato esterno, le unitàimmobiliari soggette a variazione catastale possono ricevere l'attribuzionedi una diversa categoria o di una diversa rendita, in conformità all'innovazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (in taledirezione: Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2022, n. 25805).1.13. Pertanto, il mutamento dello stato di fatto, che è registrato e fissatodalle variazioni catastali, è sufficiente ad escludere la vincolatività delgiudicato esterno in relazione alla consistenza materiale ed allaidentificazione catastale del singolo immobile in epoca antecedente. (VediCass.24328/2025).1.14. In ragione di ciò è, quindi, evidente l’infondatezza del motivo,considerato che il preteso giudicato esterno è prospettato relativamentead una precedente dichiarazione DOCFA della contribuente rispetto aquella oggetto della presente causa che attiene alla variazione,frazionamento e cambio uso e ampliamento fabbricato: il che escludequalsivoglia efficacia nel presente giudizio della sentenza per la quale ADEinvoca il giudicato in ragione della diversa situazione di fatto sottesa a talepronuncia rispetto a quella originata dalla successiva variazione catastaleche ci occupa.2. In definitiva, il ricorso principale va accolto, rigettato quelloincidentale e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causaNumero registro generale 30833/2021Numero sezionale 3747/2026Numero di raccolta generale 16656/2026Data pubblicazione 28/05/2026rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagnache, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.3. Si esclude, in relazione al rigetto del ricorso incidentale dell’ADE, lasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, inapplicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte,secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1,comma 17, legge n. 228/2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazionidello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sonoesentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(tra le tante: Cass., 1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022;3831/2022; 19747/2022; 29956/2023; 26720/2024) . P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 30/4/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]