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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1966

Cassazione n. 08975/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1966 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 4 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al difetto di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato rilievo della prescrizione (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché in parte anche riferite a violazioni di legge deducibili e non dette in appello, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché: a) gli accertamenti effettuati siano pienamente utilizzabili ed univoci, in quanto costituiti dalle fatture emesse dal fornitore, dalla mancata registrazione delle stesse, e dalle constatazioni presso i depositi fiscali dei prodotti energetici commerciati; b) il superamento delle soglie di punibilità (questione non posta nel giudizio di appello) sia certamente avvenuto, stanti l'entità dell'imponibile non registrato, pari 33.954.448, 153 euro, e dell'IVA evasa, pari 7.130.434,00 euro (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); c) il dolo sia sussistente, in particolare in ragione della del tutto parziale annotazione degli elementi attivi; Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la data di commissione del reato è correttamente individuata in quella di presentazione della dichiarazione infedele, ossia il 30 settembre 2014, quindi, meno di dieci anni prima della pronuncia della sentenza impugnata, emessa iI30 aprile 2024, e che il decorso del tempo successivo, fino alla pronuncia della Corte di cassazione, non rileva ai fini della prescrizione in caso di inammissibilità delle doglianze formulate con il ricorso (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1966 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 4 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al difetto di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato rilievo della prescrizione (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché in parte anche riferite a violazioni di legge deducibili e non dette in appello, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché: a) gli accertamenti effettuati siano pienamente utilizzabili ed univoci, in quanto costituiti dalle fatture emesse dal fornitore, dalla mancata registrazione delle stesse, e dalle constatazioni presso i depositi fiscali dei prodotti energetici commerciati; b) il superamento delle soglie di punibilità (questione non posta nel giudizio di appello) sia certamente avvenuto, stanti l'entità dell'imponibile non registrato, pari 33.954.448, 153 euro, e dell'IVA evasa, pari 7.130.434,00 euro (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); c) il dolo sia sussistente, in particolare in ragione della del tutto parziale annotazione degli elementi attivi; Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la data di commissione del reato è correttamente individuata in quella di presentazione della dichiarazione infedele, ossia il 30 settembre 2014, quindi, meno di dieci anni prima della pronuncia della sentenza impugnata, emessa iI30 aprile 2024, e che il decorso del tempo successivo, fino alla pronuncia della Corte di cassazione, non rileva ai fini della prescrizione in caso di inammissibilità delle doglianze formulate con il ricorso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbr
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