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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gra/tv il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (te ha concluso chiedendo ,9J9.(1-ch-e----K, ').4,3":- udito itAffensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 13 febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Agenzia delle Entrate, dapprima presso l'Ufficio territoriale di Codogno e, quindi, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, era stata dichiarata responsabile dei reati a lei ascritti al capo 1 (di cui all'art. 61 n.2; 81 e 615 ter, commi 1,2 n.1 e 3 c.p.), in relazione a 35 ipotesi di accesso abusivo nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, e al capo 2, ritenuta l'ipotesi ex artt.319-320 c.p., in relazione a 12 episodi di redazione di denunce di successione, nell'espletamento di attività privata di consulente esterno, ricevendo denaro e altre utilità e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione interna a ciascun capo d'imputazione e tra i capi stessi, condannata alla pena di anni tre, mesi nove e giorni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dell'estinzione del rapporto di impiego con la [OSCURATO:PERSONA].

1.1. L'imputata, in particolare, ha riportato condanna in qualità di incaricata di pubblico servizio- appunto dipendente dell'Agenzia delle Entrate, presso l'Ufficio territoriale di Codogno- per essersi introdotta abusivamente, ossia per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere di accesso e consultazione della banca dati in uso all'Agenzia delle Entrate le era stato consentito, al fine di realizzare la condotta corruttiva di cui al capo 2 -relativa alla redazione delle 12 denunce di successione di cui ai n. 17 e da 23 a 33 del capo di imputazione —nonché al fine di accedere ad informazioni relative a colleghi, dipendenti come lei presso l'ufficio territoriale di Codogno.

Il primo giudice inoltre assolveva l'imputata per alcuni episodi di cui al capo 1) ed al capo 2), perché il fatto non sussiste, laddove per altri episodi dichiarava l'intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso la Forni, deducendo dieci motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.con il primo motivo, il vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in relazione alle condotte per le quali è intervenuta condanna per il reato di cui al capo 1 dell'imputazione, essendo la Corte di Appello, caduta in contraddizione per aver ritenuto che, per i fatti di accesso al sistema informatico non collegati ad episodi corruttivi di cui capo 2, non vi fossero elementi per ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 615 ter c.p., così ancorando l'illegittimità della condotta soltanto al successivo fatto illecito; tale ragionamento risulta illogico, perché anche in tali casi, la Forni accedeva all'anagrafe tributaria per svolgere attività inerenti alla propria mansione, quali i controlli sulle informazioni da inserire nelle dichiarazioni di successione, mentre la questione della asserita corruzione rappresenta un postfatto irrilevante ai fini della consumazione del reato di accesso abusivo in contestazione;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla risposta alla doglianza di cui al primo motivo dell'atto di appello, con il quale la difesa evidenziava l'inconciliabilità tra la parziale assoluzione motivata dalla non abusività degli accessi, poiché attinenti all'attività lavorativa dell'imputata e la condanna con riferimento agli accessi per la stessa tipologia di "materia"; invero, la Corte territoriale, pur precisando che le censure di cui all'atto di appello meritavano una specifica disamina, nulla ha aggiunto al pedissequo richiamo della motivazione resa in prime cure, condividendone le affermazioni;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova, relativamente alle dichiarazioni dei testi Fuschi e Gerardi, i quali hanno evidenziato che poteva rientrare nelle mansioni di front office affidate alla ricorrente l'occasionale ricerca di dati anagrafici nei sistemi di ricerca dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dell'utenza, al fine di controllare che le dichiarazioni di successione presentate fossero state compilate correttamente; ciò è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate prodotta dalla difesa dell'imputata e ignorata dalla Corte di Appello che, anzi, ha ritenuto le dichiarazioni dei testi predetti come prove a carico;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), con riferimento alle dichiarazioni dei testi Fuschi, Balsamo, Imparato e Gerardi, relativamente agli accessi all'anagrafe tributaria effettuati dalla ricorrente quanto alle posizioni di alcuni colleghi di lavoro; invero, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che per verificare una posizione servisse il codice fiscale del soggetto verificato, il codice al quale hanno fatto riferimento i testi suddetti, è in realtà il codice fiscale del dipendente dell'Agenzia, quindi della stessa Forni;

2.5. con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in tema di elemento soggettivo del reato ex art. 615 ter c.p., a causa del mutamento giurisprudenziale al riguardo, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), con riferimento alla doglianza di cui al secondo motivo di appello, con la quale l'imputata faceva valere la predetta censura; invero, osserva la ricorrente, che nel 2017 le Sez.

Un.

Savarese (n. 41210 del 18.5.2017) hanno operato un overrulíng, in tema di configurazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e operatori del sistema, allargando il campo di applicazione della norma, anche ai casi in cui essi accedano o si trattengano nei sistemi anzidetti per finalità ontologicamente diverse da quelle per le quali gli è consentito l'accesso; da ciò deriva un deficit di prevedibilità del cambio interpretativo della norma radicale con conseguente carenza dell'elemento soggettivo del reato; a tale doglianza, la Corte territoriale ha omesso di dare risposta nella sentenza impugnata.

2.6. con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione alle condotte di cui al capo 2 dell'imputazione per l'erronea sussunzione delle attività contestate all'imputata nella fattispecie di corruzione propria, essendo queste inidonee ad essere ritenute "atti contrari ai doveri dell'ufficio", bensì rilevanti disciplinarmente, alla luce dei principi affermati con la sentenza Sez. 6, n. 7731 del 25.2.2016; invero, a mente di tale pronuncia deve concludersi che non rientrava nelle competenze funzionali dell'ufficio della Forni la compilazione delle dichiarazioni di successione; inoltre, l'attività di supporto era dalla stessa fornita fuori dal luogo e dall'orario di lavoro e gli accessi all'anagrafe tributaria erano comunque giustificati dalla sua mansione nel momento in cui l'utenza chiedeva informazioni; l'accordo ritenuto corruttivo peraltro avveniva solo dopo tali accessi, quando l'utente manifestava le sue difficoltà, sicchè la condotta ascritta dell'imputata non può ritenersi tipica ai sensi dell'art. 319 c.p.;

2.7. con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), per omessa derubricazione della condotta di cui al capo 2) di imputazione in abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., come originariamente qualificata nella richiesta di rinvio a giudizio; invero, nonostante l'emersione di ulteriori episodi simili alle condotte già rilevate e contestate, l'imputazione è stata mantenuta in quella più grave; invero la ricorrente ha semplicemente svolto, al di fuori del proprio luogo di lavoro, attività di consulenza vietata dal TUPI e non dichiarata all'Agenzia, estranea alle proprie funzioni, procurandosi così un vantaggio patrimoniale; a tal proposito tale vantaggio patrimoniale non avrebbe il requisito della doppia ingiustizia, richiesta ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., perché non riveste di per sé carattere di "ingiusto compenso", essendo stato corrisposto a fronte di un servizio effettivamente fornito dalla Forni;

2.8. con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) circa il reato di cui al capo d'imputazione 2) e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento al terzo motivo dell'atto di appello, per avere la Corte territoriale ignorato il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Lodi in relazione ai presunti corruttori della Forni, per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di corruzione e prodotto dalla difesa nel corso del giudizio; tale decreto assume valenza dirimente perché accoglie la tesi prospettata dalla ricorrente circa l'estraneità all'ambito dei doveri dell'ufficio degli atti contestati all'imputata;

2.9. con il nono motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p. in punto di esame testimoniale di soggetti "archiviati" e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze rese da Marconi, Uggetti, Pellegri, Leoni, Ghiglietti, Grossi, Biffi, Bontennpi, Frignati, Paviani, Quaranta, Sibra, Traversoni, Monico, Galleani, Fontana, Invernizzi, Corvi e Anelli, soggetti questi, prima indagati in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p. e poi destinatari di un provvedimento di archiviazione; invero, la Corte territoriale a tal proposito si è limitata a richiamare l'approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2010 relative al caso dell'esame di soggetti prima indagati e poi "archiviati" in procedimenti connessi di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p., ma tale pronuncia risulta criticabile in quanto il provvedimento di archiviazione non è per definizione atto a creare una situazione di stabilità processuale, di talché si dovrebbero comunque applicare le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., anche perché tale pronuncia non ha propriamente riguardato il caso in esame che è quello del procedimento connesso di cui alla lett. a) dell'art. 12 c.p.p. con il reato di cui all'art. 319 c.p. a concorso necessario;2.10. con il decimo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p. e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in riferimento al quinto motivo di appello, con il quale la difesa della ricorrente lamentava l'eccessività della dosimetria sanzionatoria, anche in considerazione del fatto che non sono emersi atteggiamenti prevaricanti da parte dell'imputata, della modestia delle somme ricevute e infine del fatto che occasionalmente ella abbia svolto la propria attività di consulenza gratuitamente; inoltre, la Corte territoriale ha omesso di considerare un elemento di novità, da identificarsi nelle spontanee dichiarazioni rese dall'imputata nel giudizio di appello, dichiarazioni da cui emerge una piena presa di coscienza da parte della stessa circa l'antigiuridicità della sua condotta.

3. La difesa dell'imputata ha depositato memoria contenente quattro motivi nuovi di ricorso, illustrando: con il primo motivo, ulteriormente, la censura relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito all'archiviazione del procedimento per i "corruttori"; con il secondo motivo, l'intervenuta prescrizione di alcuni episodi di accesso abusivo di cui al capo 1); con il terzo motivo, la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della prescrizione per gli episodi 77 e 78 al capo 1), essendo decorso già con la sentenza di appello il termine prescrizionale; con il quarto motivo, la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della prescrizione per gli episodi 23,24 e 25 di cui al capo 2), essendo decorso anche qui, già con la sentenza di appello, il termine prescrizionale.

4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa dell'imputata ha depositato repliche alle conclusioni del P.G., concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente ai reati di cui al capo 1) commessi fino all' 8 febbraio 2012 e di cui al capo 2) commessi fino al 6 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena.

Nel resto il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati.

1.1. Ed invero, nessun profilo di illogicità o di contraddittorietà è dato riscontrare nella sentenza impugnata, che ha confermato la valutazione del primo giudice, laddove, nel ritenere provati alcuni episodi di corruzione di cui al capo 2 (per avere, tra l'altro, l'imputata, incaricata di pubblico servizio, quale impiegata dell'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Codogno e presso la Direzione provinciale di Lodi, in più e numerose occasioni offerto assistenza all'utenza nella redazione di dichiarazioni di successione in cambio di denaro, corrisposto in buste allo sportello nel momento in cui veniva ritirata la denuncia di successione), ha concluso nel senso della ricorrenza della prova, in relazione a tali episodi, anche della condotta di accesso abusivo al sistema informatico, essendosi all'evidenza la Forni introdotta nella banca dati in uso all'Agenzia delle Entrate per realizzare la condotta di corruzione contestata al capo 2 e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere di accesso e di consultazione dei dati le era stato conferito.

La finalità di ricavare un'utilità dalla indebita predisposizione di dichiarazioni di successione ha indotto la Forni ad accedere ai dati necessari per la compilazione delle denunce, con evidente emersione, pertanto, della prova della sussistenzà, oltre che della condotta ex art. 615 ter c.p. di quella di corruzione.

All'uopo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

La circostanza secondo la quale non troverebbe una plausibile giustificazione il fatto che l'imputata sia stata assolta da altri episodi di accesso abusivo, non legati ad episodi corruttivi- non risultando al di là del ragionevole dubbio che l'imputata avesse compiuto un accesso "abusivo" al sistema informatico (come ad es. gli accessi connessi o comunque plausibilmente giustificati dall'attività di lavorazione tassazione degli atti giudiziari rispetto ai quali la consultazione della banca dati è senz'altro lecita)- a fronte delle fattispecie per le quali ha riportato condanna, appare manifestamente infondata non ravvisandosi alcun vizio in tale differente valutazione.

Ed invero, la deduzione difensiva secondo la quale anche nell'ipotesi delle denunce di successione l'accesso potrebbe essere stato effettuato per ragioni di ufficio, oltre ad essere ipotetica e dunque generica risulta smentita proprio dalle valutazioni svolte dalla Corte che per gli accessi connessi, o comunque plausibilmente giustificati dall'attività svolta dall'imputata, non vi è stata condanna, risultando in tal caso la consultazione della banca dati lecita.

1.2. Del pari generico si presenta il secondo motivo di ricorso che ripropone la questione di cui sopra, sotto il versante della mancata risposta da parte della sentenza impugnata al primo motivo dell'atto di appello.

Orbene, a prescindere dal rilievo che la ricorrente non indica con esattezza il punto del primo motivo dell'atto di appello del quale la Corte territoriale avrebbe tralasciato la risposta- posto che con tale motivo l'imputato aveva sviluppato censure alquanto generiche sulla insussistenza del reato di cui al capo 1), concludendo nel senso che gli accessi erano legittimi e funzionali al lavoro svolto- in ogni caso, la Corte territoriale, nel richiamare il motivo di appello in questione ha evidenziato come nessuna contraddizione motivazionale è dato evincere nella sentenza del primo giudice, essendo essa fondata su elementi certi di natura documentale ed orale pienamente utilizzabili in quanto acquisiti nel contraddittorio delle parti circa l'accesso abusivo al sistema informatico in relazione alle fattispecie corruttive.2.

Il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle prove dichiarative si presentano anch'essi manifestamente infondati.

Ed invero, vanno in proposito richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035; Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

Tali elementi senz'altro non si ravvisano nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluta genericità delle allegazioni dell'imputata in merito al vizio di travisamento denunciato.

Infatti, anche a voler tralasciare il principio secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di motivazione, riportino meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601), come avvenuto nella fattispecie in esame, dalla mera lettura delle deduzioni dell'imputata è agevole ricavare che nessuna compromissione dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata si ricava comunque dagli assenti "travisamenti".

2.1. Infatti, il significato che la ricorrente intende attribuire alle dichiarazioni dei testi Fuschi e Gerardi - circa la possibilità che rientrasse nelle mansioni di front office affidate alla ricorrente l'occasionale ricerca di dati anagrafici nei sistemi di ricerca dell'Agenzia delle Entrate, come comprovato anche da una circolare della stessa Agenzia delle Entrate- non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è quella di un uso distorto da parte della Forni delle risorse dell'Ufficio presso il quale prestava servizio, nonché dei poteri funzionali connessi alla sua qualifica soggettiva, attraverso gli accessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate, al fine della compilazione delle denunce di successione di cui ai n. 17 e da 23 a 33 del capo 2 di imputazione in cambio di denaro od altre utilità (come peraltro dalle stessa Forni ammesso).

Per le attività plausibilmente connesse alle attività di ufficio o per le quali non è risultata esservi prova dell'uso distorto delle risorse o dei poteri conferiti all'imputata, quest'ultima, infatti, non ha riportato condanna.

2.2. Quanto, poi, ai denunciati travisamenti di cui al quarto motivo di ricorso con riferimento alle dichiarazioni dei testi Fuschi, Balsamo, Imparato e Gerardi, relativamente agli accessi all'anagrafe tributaria effettuati dalla ricorrente per la verifica delle posizioni di alcuni colleghi di lavoro, deve premettersi che i giudici di merito hanno ritenuto integrata per tali accessi la condotta di cui all'art. 615 ter c.p., risultando priva di plausibile giustificazione la consultazione da parte dell'imputata dei dati degli stessi colleghi.

All'uopo la Corte territoriale ha ritenuto, senza illogicità, insostenibile la versione dei fatti resa dalla Forni, secondo cui in tali casi l'accesso al sistema era finalizzato a reperire le date di nascita dei colleghi per organizzare feste a sorpresa, posto che per la consultazione delle posizioni occorre inserire il codice fiscale del soggetto ispezionato, che contiene già in sé tutti i dati anagrafici.

Il dedotto travisamento, secondo cui i suddetti testi avrebbero riferito della necessità di inserire il codice fiscale dell'ispezionante per accedere alla banca dati e non anche dei soggetti ispezionati, a prescindere dal rilievo che non appare evincibile dagli stralci di dichiarazioni prodotti, in ogni caso non risulta rilevante, apparendo logicamente plausibile il dato che al fine di ispezionare la posizione del contribuente occorre inserire il codice fiscale dello stesso. 3.Infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, in merito all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 615 ter c.p., a causa del "mutamento giurisprudenziale" operato con la sentenza delle Sezioni Unite Savarese, n. 41210 del 18.5.2017, con conseguente deficit di prevedibilità del cambio interpretativo di estensione dell'ambito di operatività della norma.

In proposito, la ricorrente non si confronta affatto con la motivazione della sentenza del primo giudice, che, nel dare risposta alla medesima questione riproposta in questa sede ha fatto corretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Rv. 274406), ai quali si ritiene di dare continuità, secondo cui deve escludersi la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" n. 41210 del 18/05/2017 - rispetto ai principi affermati con la precedente sentenza delle S.U.

"Casani" n. 4694 del 27/10/2011, Rv. 251269, nonché la violazione dell'art. 7 CEDU.

In proposito, la sentenza n. 47510/2018 dopo aver richiamato i principi della sentenza Casani- secondo cui "integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema"nel senso che la questione doveva essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto àl dato oggettivo della permanenza dell'agente in esso, dovendosi verificare la contraria volontà del titolare del sistema solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi.

Avevano ritenuto, quindi, che rilevante dovesse considerarsi il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad accedervi ed a permanervi, sia quando violasse i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema 8 (con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponesse in essere operazioni di natura 'ontologicamente diversa' da quelle di cui sarebbe stato incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito, con ciò venendo meno il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema"- ha evidenziato come le Sezioni Unite Savarese abbiano puntualizzato ed approfondito l'analisi della precedente sentenza Casani, senza affatto ribaltarne l'impostazione ermeneutica, come espressamente affermato (pag. 5 della motivazione: "ritiene il Collegio che lo spunto fornito dalla vicenda processuale debba indurre a puntualizzare alcuni dei passaggi della precedente decisione delle Sezioni Unite Casani").

In particolare, con la sentenza Savarese è stato approfondito e specificato il concetto di "operazioni ontologicamente estranee" a quelle consentite, qualora la condotta criminosa sia posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

In tal senso è stato affermato che: " non esce dall'area di applicazione della norma la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati.

Si è autorevolmente chiarito da parte della dottrina che «sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato».

Lo sviamento di potere è una delle tipiche manifestazioni di un tale vizio dell'azione amministrativa e ricorre quando l'atto non persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso (di un privato, del funzionario responsabile, ecc.).

Si ha quindi "sviamento di potere" quando nella sua attività concreta il pubblico funzionario persegue una finalità diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990)." Alla stregua di tali principi- ha evidenziato ancora la sentenza n. 47510 del 09/07/2018- come non si presenti appropriato il riferimento al concetto di overruling nel raffronto delle due sentenze delle S.U., atteso che tale concetto risulta intrinsecamente connotato dal carattere dell'imprevedibilità, in riferimento ad un quadro interpretativo precedente, che possa ritenersi adeguatamente consolidato con inconciliabilità tra l'orientamento da ultimo espresso e quello in precedenza consolidato.

La sentenza Savarese non presenta tali caratteristiche ma è piuttosto da inserirsi nella fisiologica evoluzione dell'approfondimento ermeneutico di un profilo non specificamente analizzato dalla sentenza Casani - ossia relativo al concetto di "operazioni ontologicamente incompatibili" - non essendosi formato in proposito dopo tale sentenza, alcun univoco orientamento, da parte delle Sezioni semplici della Corte, che consentisse di escludere dal fuoco della condotta quella concretantesi in uno sviamento di potere.

In definitiva, la sentenza Savarese integra una pronuncia che per la prima volta ha affrontato un aspetto specifico, relativamente al quale ha approfondito l'esegesi della norma, che non può in alcun modo qualificarsi come connotata da caratteristiche tali di dironnpenza, rispetto ad un consolidato e pacifico indirizzo precedente, anche per la sua natura di pronuncia caratterizzata da quegli intrinseci elementi di mutevolezza che appartengono fisiologicamente all'esercizio della funzione di nomofilachia, che rende palese l'assenza del carattere della imprevedibilità necessario per poter appropriatamente far ricorso alla categoria suddetta.

Ne consegue, pertanto, che non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ritenuto pienamente comprovato l'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1) da parte dell'imputata che accettava denaro dai privati per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e realizzava nel contempo lo scopo antigiuridico, asservendo le risorse messe a disposizione dall'ufficio per interessi estranei alla sfera della PA. 4.Manifestamente infondati si presentano il sesto ed il settimo motivo di ricorso.

Con il sesto motivo, la ricorrente invoca l'applicabilità del principio affermato con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 7731 del 25.2.2016, in virtù della quale in tema di corruzione, non configurerebbe un "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio, che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente, principio questo che porterebbe ad escludere la ricorrenza nella fattispecie in esame del reato di corruzione.

Il richiamo alla sentenza suddetta, tuttavia, appare inconferente, atteso che non trattasi nella fattispecie di attività esulanti dalle competenze dell'imputata, poste in essere solo "in occasione dell'ufficio"- cioè di attività che non sono riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, svolte a margine o collateralmente o in concomitanza con le attività di ufficio- bensì di atti attinenti alle mansioni espletate dall'imputata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era anche deputata alla ricezione e alla registrazione delle dichiarazioni da lei abusivamente predisposte e, in occasione dell'attività di consulenza illecita, accedeva irregolarmente al sistema dell'anagrafe tributaria, violando le indicazioni regolamentari dell'Agenzia, oltre che l'art. 53 TUPI sul divieto per l'impiegato pubblico di assumere altri incarichi, con limitatissime eccezioni.

Tali attività, contrarie ai doveri di ufficio per le quali l'imputata chiedeva un compenso erano rappresentate non solo dall'attività di consulenza privata e compilazione delle denunce, ma anche dagli accessi abusivi al sistema informatico non effettuati nell'espletamento delle mansioni di competenza bensì per fini privati non consentiti.

Non rileva poi che l'attività di accesso fosse espletata al di fuori del luogo e dall'orario di lavoro, rilevando appunto la natura non consentita dell'attività espletata.

5. Inammissibile, poi, è il settimo motivo di ricorso in merito all'omessa derubricazione del reato di corruzione di cui al capo 2) in quello di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., come originariamente qualificata nella richiesta di rinvio a giudizio.

Sul punto, al di là del rilievo che non pare che tale questione sia stata proposta in appello, come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, priva di contestazioni sul punto, in ogni caso i giudici di merito hanno dato ampiamente conto della ricorrenza nella fattispecie della più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 c.p., e lo stesso art. 323 c.p. contempla la clausola di sussidiarietà rispetto a reati più gravi.

Invero, più volte questa Corte ha evidenziato che il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016 Rv. 269612).

6. L'ottavo motivo di ricorso ed il primo motivo nuovo, riguardanti l'incidenza del decreto di archiviazione emesso dal Gip di Lodi in relazione ai presunti corruttori della Forni, non merita accoglimento.

Ed invero, tale deduzione risulta ininfluente nella vicenda in esame, dovendosi in questa sede ribadire l'assenza di effetti preclusivi dell'archiviazione della posizione del corruttore, per la natura del decreto di archiviazione stesso.

Più volte questa Corte ha, infatti, evidenziato come l'emissione del decreto di archiviazione non determini il passaggio dalla fase delle indagini a quella propriamente processuale, trattandosi di un atto meramente valutativo della mancanza di elementi per l'esercizio dell'azione penale, che non dà luogo a preclusioni di alcun genere; il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo ed è, come tale, sempre revocabile (Sez. 1, n. 4551 del 01/07/1997, Rv. 208487; Sez. 1, n. 51268 del 30/09/2019, Alecci, Rv.277732).

7. Infondato si presenta, altresì, il nono motivo di ricorso, in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti, prima indagati in procedimento connesso e poi destinatari di un provvedimento di archiviazione.

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente utilizzabili tali dichiarazioni, pur essendo state rese senza la presenza del difensore, richiamando in proposito i principi affermati dalle S.U. di questa Corte n. 12067 del 17/12/2009 Rv. 246376, secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione, atteso che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis, cod. proc. pen..

8. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il decimo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio.

Sul punto, la Corte territoriale con motivazione logica immune da censure ha evidenziato come la pena irrogata all'imputata si presenti congrua atteso che la stessa peraltro, pur nella oggettiva gravità dei fatti, ha goduto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, né sono stati ravvisati elementi significativi al fine di trasformare il giudizio di bilanciamento nella prevalenza.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

Inoltre, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009; Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874).

9. Il secondo, terzo e quarto motivo nuovo, come già accennato, si presentano fondati nei limiti di cui si dirà.

Ed invero, non essendo il ricorso manifestamente infondato, in relazione ai plurimi profili di censura dedotti con il ricorso, non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p..

Infatti, alla data odierna risulta maturato il termine massimo di prescrizione di dieci anni dagli accessi abusivi effettuati dall'imputata per gli episodi di cui al capo 1), numeri 73, 77, 78, 88, 90, 99 , 101, 102, 104, 133, 145,151,153, 195, 213, tutti antecedenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Del pari per il capo 2) risulta maturato il termine massimo di prescri- zione di sette anni e sei mesi (in relazione alle pene edittali previste antecedentemente alla riforma del 6.11.2012 n. 190) per gli episodi di cui ai nn. 23, 24,25.

Ne consegue che va eliminata la pena relativa ai suddetti reati di cui all'art. 615 ter c.p. del capo 1) di mesi cinque di reclusione (ossia di giorni dieci di reclusione per ciascuna ipotesi) e di mesi due di reclusione per i tre episodi di corruzione di cui al capo 2) (ossia di giorni venti di reclusione per ciascun episodio).

9. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente ai reati di cui al capo 1) commessi fino all' 8 febbraio 2012 e di cui al capo 2) commessi fino al 6 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, con rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gra/tv il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (te ha concluso chiedendo ,9J9.(1-ch-e----K, ').4,3":- udito itAffensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 13 febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Agenzia delle Entrate, dapprima presso l'Ufficio territoriale di Codogno e, quindi, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, era stata dichiarata responsabile dei reati a lei ascritti al capo 1 (di cui all'art. 61 n.2; 81 e 615 ter, commi 1,2 n.1 e 3 c.p.), in relazione a 35 ipotesi di accesso abusivo nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, e al capo 2, ritenuta l'ipotesi ex artt.319-320 c.p., in relazione a 12 episodi di redazione di denunce di successione, nell'espletamento di attività privata di consulente esterno, ricevendo denaro e altre utilità e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione interna a ciascun capo d'imputazione e tra i capi stessi, condannata alla pena di anni tre, mesi nove e giorni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dell'estinzione del rapporto di impiego con la [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L'imputata, in particolare, ha riportato condanna in qualità di incaricata di pubblico servizio- appunto dipendente dell'Agenzia delle Entrate, presso l'Ufficio territoriale di Codogno- per essersi introdotta abusivamente, ossia per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere di accesso e consultazione della banca dati in uso all'Agenzia delle Entrate le era stato consentito, al fine di realizzare la condotta corruttiva di cui al capo 2 -relativa alla redazione delle 12 denunce di successione di cui ai n. 17 e da 23 a 33 del capo di imputazione —nonché al fine di accedere ad informazioni relative a colleghi, dipendenti come lei presso l'ufficio territoriale di Codogno. Il primo giudice inoltre assolveva l'imputata per alcuni episodi di cui al capo 1) ed al capo 2), perché il fatto non sussiste, laddove per altri episodi dichiarava l'intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso la Forni, deducendo dieci motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.con il primo motivo, il vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in relazione alle condotte per le quali è intervenuta condanna per il reato di cui al capo 1 dell'imputazione, essendo la Corte di Appello, caduta in contraddizione per aver ritenuto che, per i fatti di accesso al sistema informatico non collegati ad episodi corruttivi di cui capo 2, non vi fossero elementi per ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 615 ter c.p., così ancorando l'illegittimità della condotta soltanto al successivo fatto illecito; tale ragionamento risulta illogico, perché anche in tali casi, la Forni accedeva all'anagrafe tributaria per svolgere attività inerenti alla propria mansione, quali i controlli sulle informazioni da inserire nelle dichiarazioni di successione, mentre la questione della asserita corruzione rappresenta un postfatto irrilevante ai fini della consumazione del reato di accesso abusivo in contestazione; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla risposta alla doglianza di cui al primo motivo dell'atto di appello, con il quale la difesa evidenziava l'inconciliabilità tra la parziale assoluzione motivata dalla non abusività degli accessi, poiché attinenti all'attività lavorativa dell'imputata e la condanna con riferimento agli accessi per la stessa tipologia di "materia"; invero, la Corte territoriale, pur precisando che le censure di cui all'atto di appello meritavano una specifica disamina, nulla ha aggiunto al pedissequo richiamo della motivazione resa in prime cure, condividendone le affermazioni; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova, relativamente alle dichiarazioni dei testi Fuschi e Gerardi, i quali hanno evidenziato che poteva rientrare nelle mansioni di front office affidate alla ricorrente l'occasionale ricerca di dati anagrafici nei sistemi di ricerca dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dell'utenza, al fine di controllare che le dichiarazioni di successione presentate fossero state compilate correttamente; ciò è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate prodotta dalla difesa dell'imputata e ignorata dalla Corte di Appello che, anzi, ha ritenuto le dichiarazioni dei testi predetti come prove a carico; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), con riferimento alle dichiarazioni dei testi Fuschi, Balsamo, Imparato e Gerardi, relativamente agli accessi all'anagrafe tributaria effettuati dalla ricorrente quanto alle posizioni di alcuni colleghi di lavoro; invero, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che per verificare una posizione servisse il codice fiscale del soggetto verificato, il codice al quale hanno fatto riferimento i testi suddetti, è in realtà il codice fiscale del dipendente dell'Agenzia, quindi della stessa Forni; 2.5. con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in tema di elemento soggettivo del reato ex art. 615 ter c.p., a causa del mutamento giurisprudenziale al riguardo, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), con riferimento alla doglianza di cui al secondo motivo di appello, con la quale l'imputata faceva valere la predetta censura; invero, osserva la ricorrente, che nel 2017 le Sez. Un. Savarese (n. 41210 del 18.5.2017) hanno operato un overrulíng, in tema di configurazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e operatori del sistema, allargando il campo di applicazione della norma, anche ai casi in cui essi accedano o si trattengano nei sistemi anzidetti per finalità ontologicamente diverse da quelle per le quali gli è consentito l'accesso; da ciò deriva un deficit di prevedibilità del cambio interpretativo della norma radicale con conseguente carenza dell'elemento soggettivo del reato; a tale doglianza, la Corte territoriale ha omesso di dare risposta nella sentenza impugnata. 2.6. con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione alle condotte di cui al capo 2 dell'imputazione per l'erronea sussunzione delle attività contestate all'imputata nella fattispecie di corruzione propria, essendo queste inidonee ad essere ritenute "atti contrari ai doveri dell'ufficio", bensì rilevanti disciplinarmente, alla luce dei principi affermati con la sentenza Sez. 6, n. 7731 del 25.2.2016; invero, a mente di tale pronuncia deve concludersi che non rientrava nelle competenze funzionali dell'ufficio della Forni la compilazione delle dichiarazioni di successione; inoltre, l'attività di supporto era dalla stessa fornita fuori dal luogo e dall'orario di lavoro e gli accessi all'anagrafe tributaria erano comunque giustificati dalla sua mansione nel momento in cui l'utenza chiedeva informazioni; l'accordo ritenuto corruttivo peraltro avveniva solo dopo tali accessi, quando l'utente manifestava le sue difficoltà, sicchè la condotta ascritta dell'imputata non può ritenersi tipica ai sensi dell'art. 319 c.p.; 2.7. con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), per omessa derubricazione della condotta di cui al capo 2) di imputazione in abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., come originariamente qualificata nella richiesta di rinvio a giudizio; invero, nonostante l'emersione di ulteriori episodi simili alle condotte già rilevate e contestate, l'imputazione è stata mantenuta in quella più grave; invero la ricorrente ha semplicemente svolto, al di fuori del proprio luogo di lavoro, attività di consulenza vietata dal TUPI e non dichiarata all'Agenzia, estranea alle proprie funzioni, procurandosi così un vantaggio patrimoniale; a tal proposito tale vantaggio patrimoniale non avrebbe il requisito della doppia ingiustizia, richiesta ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., perché non riveste di per sé carattere di "ingiusto compenso", essendo stato corrisposto a fronte di un servizio effettivamente fornito dalla Forni; 2.8. con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) circa il reato di cui al capo d'imputazione 2) e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento al terzo motivo dell'atto di appello, per avere la Corte territoriale ignorato il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Lodi in relazione ai presunti corruttori della Forni, per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di corruzione e prodotto dalla difesa nel corso del giudizio; tale decreto assume valenza dirimente perché accoglie la tesi prospettata dalla ricorrente circa l'estraneità all'ambito dei doveri dell'ufficio degli atti contestati all'imputata; 2.9. con il nono motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p. in punto di esame testimoniale di soggetti "archiviati" e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze rese da Marconi, Uggetti, Pellegri, Leoni, Ghiglietti, Grossi, Biffi, Bontennpi, Frignati, Paviani, Quaranta, Sibra, Traversoni, Monico, Galleani, Fontana, Invernizzi, Corvi e Anelli, soggetti questi, prima indagati in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p. e poi destinatari di un provvedimento di archiviazione; invero, la Corte territoriale a tal proposito si è limitata a richiamare l'approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2010 relative al caso dell'esame di soggetti prima indagati e poi "archiviati" in procedimenti connessi di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p., ma tale pronuncia risulta criticabile in quanto il provvedimento di archiviazione non è per definizione atto a creare una situazione di stabilità processuale, di talché si dovrebbero comunque applicare le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., anche perché tale pronuncia non ha propriamente riguardato il caso in esame che è quello del procedimento connesso di cui alla lett. a) dell'art. 12 c.p.p. con il reato di cui all'art. 319 c.p. a concorso necessario;2.10. con il decimo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p. e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in riferimento al quinto motivo di appello, con il quale la difesa della ricorrente lamentava l'eccessività della dosimetria sanzionatoria, anche in considerazione del fatto che non sono emersi atteggiamenti prevaricanti da parte dell'imputata, della modestia delle somme ricevute e infine del fatto che occasionalmente ella abbia svolto la propria attività di consulenza gratuitamente; inoltre, la Corte territoriale ha omesso di considerare un elemento di novità, da identificarsi nelle spontanee dichiarazioni rese dall'imputata nel giudizio di appello, dichiarazioni da cui emerge una piena presa di coscienza da parte della stessa circa l'antigiuridicità della sua condotta. 3. La difesa dell'imputata ha depositato memoria contenente quattro motivi nuovi di ricorso, illustrando: con il primo motivo, ulteriormente, la censura relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito all'archiviazione del procedimento per i "corruttori"; con il secondo motivo, l'intervenuta prescrizione di alcuni episodi di accesso abusivo di cui al capo 1); con il terzo motivo, la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della prescrizione per gli episodi 77 e 78 al capo 1), essendo decorso già con la sentenza di appello il termine prescrizionale; con il quarto motivo, la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della prescrizione per gli episodi 23,24 e 25 di cui al capo 2), essendo decorso anche qui, già con la sentenza di appello, il termine prescrizionale. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputata ha depositato repliche alle conclusioni del P.G., concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente ai reati di cui al capo 1) commessi fino all' 8 febbraio 2012 e di cui al capo 2) commessi fino al 6 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. Nel resto il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.1. Ed invero, nessun profilo di illogicità o di contraddittorietà è dato riscontrare nella sentenza impugnata, che ha confermato la valutazione del primo giudice, laddove, nel ritenere provati alcuni episodi di corruzione di cui al capo 2 (per avere, tra l'altro, l'imputata, incaricata di pubblico servizio, quale impiegata dell'Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di Codogno e presso la Direzione provinciale di Lodi, in più e numerose occasioni offerto assistenza all'utenza nella redazione di dichiarazioni di successione in cambio di denaro, corrisposto in buste allo sportello nel momento in cui veniva ritirata la denuncia di successione), ha concluso nel senso della ricorrenza della prova, in relazione a tali episodi, anche della condotta di accesso abusivo al sistema informatico, essendosi all'evidenza la Forni introdotta nella banca dati in uso all'Agenzia delle Entrate per realizzare la condotta di corruzione contestata al capo 2 e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere di accesso e di consultazione dei dati le era stato conferito. La finalità di ricavare un'utilità dalla indebita predisposizione di dichiarazioni di successione ha indotto la Forni ad accedere ai dati necessari per la compilazione delle denunce, con evidente emersione, pertanto, della prova della sussistenzà, oltre che della condotta ex art. 615 ter c.p. di quella di corruzione. All'uopo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. La circostanza secondo la quale non troverebbe una plausibile giustificazione il fatto che l'imputata sia stata assolta da altri episodi di accesso abusivo, non legati ad episodi corruttivi- non risultando al di là del ragionevole dubbio che l'imputata avesse compiuto un accesso "abusivo" al sistema informatico (come ad es. gli accessi connessi o comunque plausibilmente giustificati dall'attività di lavorazione tassazione degli atti giudiziari rispetto ai quali la consultazione della banca dati è senz'altro lecita)- a fronte delle fattispecie per le quali ha riportato condanna, appare manifestamente infondata non ravvisandosi alcun vizio in tale differente valutazione. Ed invero, la deduzione difensiva secondo la quale anche nell'ipotesi delle denunce di successione l'accesso potrebbe essere stato effettuato per ragioni di ufficio, oltre ad essere ipotetica e dunque generica risulta smentita proprio dalle valutazioni svolte dalla Corte che per gli accessi connessi, o comunque plausibilmente giustificati dall'attività svolta dall'imputata, non vi è stata condanna, risultando in tal caso la consultazione della banca dati lecita. 1.2. Del pari generico si presenta il secondo motivo di ricorso che ripropone la questione di cui sopra, sotto il versante della mancata risposta da parte della sentenza impugnata al primo motivo dell'atto di appello. Orbene, a prescindere dal rilievo che la ricorrente non indica con esattezza il punto del primo motivo dell'atto di appello del quale la Corte territoriale avrebbe tralasciato la risposta- posto che con tale motivo l'imputato aveva sviluppato censure alquanto generiche sulla insussistenza del reato di cui al capo 1), concludendo nel senso che gli accessi erano legittimi e funzionali al lavoro svolto- in ogni caso, la Corte territoriale, nel richiamare il motivo di appello in questione ha evidenziato come nessuna contraddizione motivazionale è dato evincere nella sentenza del primo giudice, essendo essa fondata su elementi certi di natura documentale ed orale pienamente utilizzabili in quanto acquisiti nel contraddittorio delle parti circa l'accesso abusivo al sistema informatico in relazione alle fattispecie corruttive.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle prove dichiarative si presentano anch'essi manifestamente infondati. Ed invero, vanno in proposito richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035; Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Tali elementi senz'altro non si ravvisano nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluta genericità delle allegazioni dell'imputata in merito al vizio di travisamento denunciato. Infatti, anche a voler tralasciare il principio secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di motivazione, riportino meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601), come avvenuto nella fattispecie in esame, dalla mera lettura delle deduzioni dell'imputata è agevole ricavare che nessuna compromissione dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata si ricava comunque dagli assenti "travisamenti". 2.1. Infatti, il significato che la ricorrente intende attribuire alle dichiarazioni dei testi Fuschi e Gerardi - circa la possibilità che rientrasse nelle mansioni di front office affidate alla ricorrente l'occasionale ricerca di dati anagrafici nei sistemi di ricerca dell'Agenzia delle Entrate, come comprovato anche da una circolare della stessa Agenzia delle Entrate- non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è quella di un uso distorto da parte della Forni delle risorse dell'Ufficio presso il quale prestava servizio, nonché dei poteri funzionali connessi alla sua qualifica soggettiva, attraverso gli accessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate, al fine della compilazione delle denunce di successione di cui ai n. 17 e da 23 a 33 del capo 2 di imputazione in cambio di denaro od altre utilità (come peraltro dalle stessa Forni ammesso). Per le attività plausibilmente connesse alle attività di ufficio o per le quali non è risultata esservi prova dell'uso distorto delle risorse o dei poteri conferiti all'imputata, quest'ultima, infatti, non ha riportato condanna. 2.2. Quanto, poi, ai denunciati travisamenti di cui al quarto motivo di ricorso con riferimento alle dichiarazioni dei testi Fuschi, Balsamo, Imparato e Gerardi, relativamente agli accessi all'anagrafe tributaria effettuati dalla ricorrente per la verifica delle posizioni di alcuni colleghi di lavoro, deve premettersi che i giudici di merito hanno ritenuto integrata per tali accessi la condotta di cui all'art. 615 ter c.p., risultando priva di plausibile giustificazione la consultazione da parte dell'imputata dei dati degli stessi colleghi. All'uopo la Corte territoriale ha ritenuto, senza illogicità, insostenibile la versione dei fatti resa dalla Forni, secondo cui in tali casi l'accesso al sistema era finalizzato a reperire le date di nascita dei colleghi per organizzare feste a sorpresa, posto che per la consultazione delle posizioni occorre inserire il codice fiscale del soggetto ispezionato, che contiene già in sé tutti i dati anagrafici. Il dedotto travisamento, secondo cui i suddetti testi avrebbero riferito della necessità di inserire il codice fiscale dell'ispezionante per accedere alla banca dati e non anche dei soggetti ispezionati, a prescindere dal rilievo che non appare evincibile dagli stralci di dichiarazioni prodotti, in ogni caso non risulta rilevante, apparendo logicamente plausibile il dato che al fine di ispezionare la posizione del contribuente occorre inserire il codice fiscale dello stesso. 3.Infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, in merito all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 615 ter c.p., a causa del "mutamento giurisprudenziale" operato con la sentenza delle Sezioni Unite Savarese, n. 41210 del 18.5.2017, con conseguente deficit di prevedibilità del cambio interpretativo di estensione dell'ambito di operatività della norma. In proposito, la ricorrente non si confronta affatto con la motivazione della sentenza del primo giudice, che, nel dare risposta alla medesima questione riproposta in questa sede ha fatto corretta applicazione dei principi già affermati da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Rv. 274406), ai quali si ritiene di dare continuità, secondo cui deve escludersi la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" n. 41210 del 18/05/2017 - rispetto ai principi affermati con la precedente sentenza delle S.U. "Casani" n. 4694 del 27/10/2011, Rv. 251269, nonché la violazione dell'art. 7 CEDU. In proposito, la sentenza n. 47510/2018 dopo aver richiamato i principi della sentenza Casani- secondo cui "integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema"nel senso che la questione doveva essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto àl dato oggettivo della permanenza dell'agente in esso, dovendosi verificare la contraria volontà del titolare del sistema solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Avevano ritenuto, quindi, che rilevante dovesse considerarsi il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad accedervi ed a permanervi, sia quando violasse i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema 8 (con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponesse in essere operazioni di natura 'ontologicamente diversa' da quelle di cui sarebbe stato incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito, con ciò venendo meno il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema"- ha evidenziato come le Sezioni Unite Savarese abbiano puntualizzato ed approfondito l'analisi della precedente sentenza Casani, senza affatto ribaltarne l'impostazione ermeneutica, come espressamente affermato (pag. 5 della motivazione: "ritiene il Collegio che lo spunto fornito dalla vicenda processuale debba indurre a puntualizzare alcuni dei passaggi della precedente decisione delle Sezioni Unite Casani"). In particolare, con la sentenza Savarese è stato approfondito e specificato il concetto di "operazioni ontologicamente estranee" a quelle consentite, qualora la condotta criminosa sia posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. In tal senso è stato affermato che: " non esce dall'area di applicazione della norma la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati. Si è autorevolmente chiarito da parte della dottrina che «sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato». Lo sviamento di potere è una delle tipiche manifestazioni di un tale vizio dell'azione amministrativa e ricorre quando l'atto non persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso (di un privato, del funzionario responsabile, ecc.). Si ha quindi "sviamento di potere" quando nella sua attività concreta il pubblico funzionario persegue una finalità diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990)." Alla stregua di tali principi- ha evidenziato ancora la sentenza n. 47510 del 09/07/2018- come non si presenti appropriato il riferimento al concetto di overruling nel raffronto delle due sentenze delle S.U., atteso che tale concetto risulta intrinsecamente connotato dal carattere dell'imprevedibilità, in riferimento ad un quadro interpretativo precedente, che possa ritenersi adeguatamente consolidato con inconciliabilità tra l'orientamento da ultimo espresso e quello in precedenza consolidato. La sentenza Savarese non presenta tali caratteristiche ma è piuttosto da inserirsi nella fisiologica evoluzione dell'approfondimento ermeneutico di un profilo non specificamente analizzato dalla sentenza Casani - ossia relativo al concetto di "operazioni ontologicamente incompatibili" - non essendosi formato in proposito dopo tale sentenza, alcun univoco orientamento, da parte delle Sezioni semplici della Corte, che consentisse di escludere dal fuoco della condotta quella concretantesi in uno sviamento di potere. In definitiva, la sentenza Savarese integra una pronuncia che per la prima volta ha affrontato un aspetto specifico, relativamente al quale ha approfondito l'esegesi della norma, che non può in alcun modo qualificarsi come connotata da caratteristiche tali di dironnpenza, rispetto ad un consolidato e pacifico indirizzo precedente, anche per la sua natura di pronuncia caratterizzata da quegli intrinseci elementi di mutevolezza che appartengono fisiologicamente all'esercizio della funzione di nomofilachia, che rende palese l'assenza del carattere della imprevedibilità necessario per poter appropriatamente far ricorso alla categoria suddetta. Ne consegue, pertanto, che non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ritenuto pienamente comprovato l'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1) da parte dell'imputata che accettava denaro dai privati per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e realizzava nel contempo lo scopo antigiuridico, asservendo le risorse messe a disposizione dall'ufficio per interessi estranei alla sfera della PA. 4.Manifestamente infondati si presentano il sesto ed il settimo motivo di ricorso. Con il sesto motivo, la ricorrente invoca l'applicabilità del principio affermato con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 7731 del 25.2.2016, in virtù della quale in tema di corruzione, non configurerebbe un "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio, che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente, principio questo che porterebbe ad escludere la ricorrenza nella fattispecie in esame del reato di corruzione. Il richiamo alla sentenza suddetta, tuttavia, appare inconferente, atteso che non trattasi nella fattispecie di attività esulanti dalle competenze dell'imputata, poste in essere solo "in occasione dell'ufficio"- cioè di attività che non sono riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, svolte a margine o collateralmente o in concomitanza con le attività di ufficio- bensì di atti attinenti alle mansioni espletate dall'imputata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era anche deputata alla ricezione e alla registrazione delle dichiarazioni da lei abusivamente predisposte e, in occasione dell'attività di consulenza illecita, accedeva irregolarmente al sistema dell'anagrafe tributaria, violando le indicazioni regolamentari dell'Agenzia, oltre che l'art. 53 TUPI sul divieto per l'impiegato pubblico di assumere altri incarichi, con limitatissime eccezioni. Tali attività, contrarie ai doveri di ufficio per le quali l'imputata chiedeva un compenso erano rappresentate non solo dall'attività di consulenza privata e compilazione delle denunce, ma anche dagli accessi abusivi al sistema informatico non effettuati nell'espletamento delle mansioni di competenza bensì per fini privati non consentiti. Non rileva poi che l'attività di accesso fosse espletata al di fuori del luogo e dall'orario di lavoro, rilevando appunto la natura non consentita dell'attività espletata. 5. Inammissibile, poi, è il settimo motivo di ricorso in merito all'omessa derubricazione del reato di corruzione di cui al capo 2) in quello di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., come originariamente qualificata nella richiesta di rinvio a giudizio. Sul punto, al di là del rilievo che non pare che tale questione sia stata proposta in appello, come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, priva di contestazioni sul punto, in ogni caso i giudici di merito hanno dato ampiamente conto della ricorrenza nella fattispecie della più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 c.p., e lo stesso art. 323 c.p. contempla la clausola di sussidiarietà rispetto a reati più gravi. Invero, più volte questa Corte ha evidenziato che il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016 Rv. 269612). 6. L'ottavo motivo di ricorso ed il primo motivo nuovo, riguardanti l'incidenza del decreto di archiviazione emesso dal Gip di Lodi in relazione ai presunti corruttori della Forni, non merita accoglimento. Ed invero, tale deduzione risulta ininfluente nella vicenda in esame, dovendosi in questa sede ribadire l'assenza di effetti preclusivi dell'archiviazione della posizione del corruttore, per la natura del decreto di archiviazione stesso. Più volte questa Corte ha, infatti, evidenziato come l'emissione del decreto di archiviazione non determini il passaggio dalla fase delle indagini a quella propriamente processuale, trattandosi di un atto meramente valutativo della mancanza di elementi per l'esercizio dell'azione penale, che non dà luogo a preclusioni di alcun genere; il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo ed è, come tale, sempre revocabile (Sez. 1, n. 4551 del 01/07/1997, Rv. 208487; Sez. 1, n. 51268 del 30/09/2019, Alecci, Rv.277732). 7. Infondato si presenta, altresì, il nono motivo di ricorso, in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti, prima indagati in procedimento connesso e poi destinatari di un provvedimento di archiviazione. In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente utilizzabili tali dichiarazioni, pur essendo state rese senza la presenza del difensore, richiamando in proposito i principi affermati dalle S.U. di questa Corte n. 12067 del 17/12/2009 Rv. 246376, secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione, atteso che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis, cod. proc. pen.. 8. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il decimo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio. Sul punto, la Corte territoriale con motivazione logica immune da censure ha evidenziato come la pena irrogata all'imputata si presenti congrua atteso che la stessa peraltro, pur nella oggettiva gravità dei fatti, ha goduto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, né sono stati ravvisati elementi significativi al fine di trasformare il giudizio di bilanciamento nella prevalenza. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Inoltre, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009; Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874). 9. Il secondo, terzo e quarto motivo nuovo, come già accennato, si presentano fondati nei limiti di cui si dirà. Ed invero, non essendo il ricorso manifestamente infondato, in relazione ai plurimi profili di censura dedotti con il ricorso, non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p.. Infatti, alla data odierna risulta maturato il termine massimo di prescrizione di dieci anni dagli accessi abusivi effettuati dall'imputata per gli episodi di cui al capo 1), numeri 73, 77, 78, 88, 90, 99 , 101, 102, 104, 133, 145,151,153, 195, 213, tutti antecedenti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Del pari per il capo 2) risulta maturato il termine massimo di prescri- zione di sette anni e sei mesi (in relazione alle pene edittali previste antecedentemente alla riforma del 6.11.2012 n. 190) per gli episodi di cui ai nn. 23, 24,25. Ne consegue che va eliminata la pena relativa ai suddetti reati di cui all'art. 615 ter c.p. del capo 1) di mesi cinque di reclusione (ossia di giorni dieci di reclusione per ciascuna ipotesi) e di mesi due di reclusione per i tre episodi di corruzione di cui al capo 2) (ossia di giorni venti di reclusione per ciascun episodio). 9. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente ai reati di cui al capo 1) commessi fino all' 8 febbraio 2012 e di cui al capo 2) commessi fino al 6 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, con rigett
Sentenza Cassazione n. 20212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris