CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 ottobre 2021, confermava la sentenzza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della società ANTERO s.r.I., alla pena di mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale della pena, applicando le pene accessorie fallimentari per la durata di un anno, in relazione al delitto di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n.4), legge fall., per aver aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento. • 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione per mancanza o illogicità. La ricorrente lamenta illogicità della sentenza impugnata che si sarebbe limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado, deducendo in particolare che la prova della responsabilità della Mascaro non potesse trarsi dalla testimonianza del curatore [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dichiarato che alcun addebito andava rivolto alla predetta. La Corte territoriale avrebbe tralasciato la circostanza che la Mascaro tardava a chiedere il fallimento in quanto vi era un debito soprattutto erariale, in ordine al quale era stata richiesta una rateizzazione, e che vi era un ingente somma da incassare da parte della società. Da tali emergenze avrebbe dovuto escludere, la Corte di appello, il dolo, ritenendo la diligenza dell'amministratrice. 4. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità, in violazione dell'art. 581, lett c), cod. proc. pen., essendo stato del tutto ignorato il provvedimento di appello. g. Il ricorso è stato trattato in forma <cartolare>, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A ben vedere è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Il ricorso, nel caso in esame, non affronta in modo specifico e articolato le argomentazione poste dalla sentenza di appello, le denuncia genericamente, e anche quando affronta il tema del contenuto delle dichiarazioni del curatore fallimentare e sulla relazione ai sensi dell'art.33 legge fall., negandone il significato tratto dai Giudici del merito, lo fa in modo generico e non approfondito.n Pur contestando il ricorso il significato attribuito dalle sentenze a tale deposizione, non mette in condizione la Corte di valutare l'eventuale travisamento, del quale per altro non indica la decisività, né tanto meno garantisce l'autosufficienza dell'atto di impugnazione. Da ciò deriva una ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, offrendo la prova della richiesta avanzata alla cancelleria medesima (fra le altre, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). Il che nel caso di specie neanche è comprovato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della