Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 43342/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 951/20 in data 09/05/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; letta la memoria difensiva a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria in data 26/07/2023; udita la discussione della difesa della parte civile ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di cassare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/05/2022 e provvedere in ordine alle richieste e conclusioni formulate dalla parte civile, ed ovvero, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato nella commissione del reato, da ritenersi di estorsione consumata di cui al capo B), di cui il Pelagalli è stato vittima, condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore della parte civile dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a lui conseguiti dalla condotta illecita da questi tenuta, da quantificarsi in euro 200.000,00, salvo quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, e dichiarare comunque la nullità del riconoscimento di debito di cui alla citata scrittura privata del 31/08/2007, in ogni caso, con ogni consequenziale provvedimento di legge.

Condannare altresì il Raimondi al pagamento delle spese processuali, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.800,00 oltre euro 27,00 per spese non imponibili, ed accessori di legge; quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 2.850,00 oltre accessori di legge; quanto, infine, al giudizio di cassazione, in complessivi euro 6.332,00; udita la discussione della difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai contenuti della memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Macerata che in data 08/10/2019, previa riqualificazione del reato di cui al capo B) in tentata estorsione, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura di cui al capo A) e al sunnominato reato di cui al capo B), per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale operato una disamina palesemente incompleta, travisata, carente e non esaustiva delle risultanze probatorie in atti e del loro valore ai fini della decisione.3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrentMinnita ad affermare, contrariamente al vero, che la Corte di appello avrebbe qualificato il fatto di estorsione in forma consumata, mentre emerge chiaramente dalla sentenza che il reato è stato escluso e che, al più, sarebbe stato qualificabile come tentativo.

Il ricorrente non contesta, infine, la statuizione relativa alla prescrizione del reato, contenuta nella sentenza di primo grado, in cui non sono state rese statuizioni relative alla parte civile.

4. Come rilevato dalla Procura generale, la motivazione è del tutto coerente con lo sviluppo della istruttoria dibattimentale ed avrebbe potuto condurre anche ad una assoluzione nel merito dal momento che la Corte, pur in presenza di una causa di estinzione del delitto, ha valutato le testimonianze in atti ed ha ritenuto che sia del tutto compatibile con lo sviluppo della vicenda la inesistenza di profili di coercizione nella sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento del debito; si trattava di rapporti di debito/credito conseguenti a vicende legate al gioco, nell'ambito delle quali sono stati individuati annosi rapporti di scambio, nella reciproca consapevolezza delle rispettive posizioni.

In questo ambito, è avvenuta la sottoscrizione della scrittura privata, alla quale non può essere ricondotta, nei sensi di cui in motivazione, alcuna forma di coercizione.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 951/20 in data 09/05/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; letta la memoria difensiva a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria in data 26/07/2023; udita la discussione della difesa della parte civile ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di cassare e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/05/2022 e provvedere in ordine alle richieste e conclusioni formulate dalla parte civile, ed ovvero, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato nella commissione del reato, da ritenersi di estorsione consumata di cui al capo B), di cui il Pelagalli è stato vittima, condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore della parte civile dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a lui conseguiti dalla condotta illecita da questi tenuta, da quantificarsi in euro 200.000,00, salvo quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, e dichiarare comunque la nullità del riconoscimento di debito di cui alla citata scrittura privata del 31/08/2007, in ogni caso, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Condannare altresì il Raimondi al pagamento delle spese processuali, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.800,00 oltre euro 27,00 per spese non imponibili, ed accessori di legge; quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 2.850,00 oltre accessori di legge; quanto, infine, al giudizio di cassazione, in complessivi euro 6.332,00; udita la discussione della difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai contenuti della memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Macerata che in data 08/10/2019, previa riqualificazione del reato di cui al capo B) in tentata estorsione, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura di cui al capo A) e al sunnominato reato di cui al capo B), per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale operato una disamina palesemente incompleta, travisata, carente e non esaustiva delle risultanze probatorie in atti e del loro valore ai fini della decisione.3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrentMinnita ad affermare, contrariamente al vero, che la Corte di appello avrebbe qualificato il fatto di estorsione in forma consumata, mentre emerge chiaramente dalla sentenza che il reato è stato escluso e che, al più, sarebbe stato qualificabile come tentativo. Il ricorrente non contesta, infine, la statuizione relativa alla prescrizione del reato, contenuta nella sentenza di primo grado, in cui non sono state rese statuizioni relative alla parte civile. 4. Come rilevato dalla Procura generale, la motivazione è del tutto coerente con lo sviluppo della istruttoria dibattimentale ed avrebbe potuto condurre anche ad una assoluzione nel merito dal momento che la Corte, pur in presenza di una causa di estinzione del delitto, ha valutato le testimonianze in atti ed ha ritenuto che sia del tutto compatibile con lo sviluppo della vicenda la inesistenza di profili di coercizione nella sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento del debito; si trattava di rapporti di debito/credito conseguenti a vicende legate al gioco, nell'ambito delle quali sono stati individuati annosi rapporti di scambio, nella reciproca consapevolezza delle rispettive posizioni. In questo ambito, è avvenuta la sottoscrizione della scrittura privata, alla quale non può essere ricondotta, nei sensi di cui in motivazione, alcuna forma di coercizione. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 43342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris