CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13315/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] REGIONALEdella CAMPANIA n. 129/18/2013 , depositata il 10 aprile2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] –IRES –IRAP 2003. R.G. N.13315/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate –Ufficio di Napoli 3 notificava , in data 13 ottobre 2008, alla società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento n. REF03T902047/2008, con il quale rideterminava le maggiori imposte IRES ed IRAP dovute dalla suddetta società per l’anno 2003, rispettivamente in € 101.291,00 ed in € 218.634,00, applicando altresì sanzioni per € 321.057,00. L’accertamento in questione era conseguente ad un processo verbale di constatazione elevato in data 29 aprile 2005 dalla G.d.F. – [OSCURATO:PERSONA] aria della Campania, nei confronti della predetta società. I verificatori, con detto atto, contestavano alla contribuente: i) l’indeducibilità dei costi al 50%, relativi a carburanti e lubrificanti per autovetture, per €59.454,97; ii) il premio di assicurazione autovetture non di competenza, per € 349,64; iii) i premi di assicurazione autovetture indeducibili al 50%, per € 27.638,77; iv) ammortamento ordinari automobili non deducibili per € 4.975,80; v) assicurazioni non deducibili per € 376,83; vi) minusvalenze per € 7.148,01 e costi personale dipendente non di competenza per €198.263,58. 2. Avverso tale avviso di accertamento la società l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 677/05/2011, depositata il 19 luglio 2011, lo rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania , con sent enza n. 129/18/2013, pronunciata l’8 gennaio 2013 e depositata in segreteria il 10 aprile 2013, accoglieva l’appello, annullava l’atto impugnato e compensava le spese di lite. R.G. N.13315/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, sulla base di due motivi . Resiste con controricorso l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 22 novembre2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, deld.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degliartt. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per essere, detta sentenza, viziata da motivazione apparente, avendo la C.T.R. del tutto omesso di motivare in ordine alla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato. Con il secondo motivo di ricorso – proposto in via subordinata – l’Agenzia delle entrate deduce omessa motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R. non avrebbe esplicitatoil percorso logico- giuridico onde giungere a ritenere sussistente il difetto di motivazione della sentenza impugnata. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1.Il primo motivo è fondato. R.G. N.13315/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha riformato la sentenza di primo grado –con la quale la C.T.P. aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento in oggetto –rilevando soltanto l’esistenza di un vizio di motivazione della stessa sentenza, senza tuttavia esaminare in alcun modo le ragioni poste a fondamento della domanda di annullamento dell’atto impositivo, e quindi senza valutare se il ricorso in primo grado fosse o non fosse fondato. Invero, stante l'effetto devolutivo dell'appello, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale è vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato a eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa. Il difetto di motivazione di una sentenza appellata, pertanto, rappresenta un vizio assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello, comportante la necessità dell'integrale rivalutazione delle questioni controverse, che vengano riproposte in appello, con modifica o integrazione della motivazione. Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono limitati a riscontrare un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, rilevando l’omesso esame delle censure sollevate dalla ricorrente con il ricorso in primo grado, senza tuttavia esaminare nel merito tali censure, e quindi senza spiegare in che modo la disamina e la considerazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tenuto conto delle difese svolte dall’Amministrazione finanziaria e condivise dal primo giudice, avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso da quello ritenuto dalla C.T.P. R.G. N.13315/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d’appello è sostanzialmente priva di motivazione, in quanto non spiega le ragioni che l’hanno portata all’accoglimento del gravame ed al conseguente annullamento dell’avviso di accertamento. 7.2. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito nell’accoglimento del primo. 8. Consegue l’accoglimento del ricorso, nei termini suindicati. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania , in diversa composizione, per nuovo