CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] 051EEOS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, come di seguito elencati: - il primo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen.; - il secondo, con cui si deduce la violazione di legge in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. con riferimento al capo C) di imputazione; - il terzo, con cui si deduce la violazione di legge relativamente alla mancata esclusione della recidiva, sono tutti non consentiti giacché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi in una rivalutazione degli elementi di prova non proponibile in sede di legittimità; che, precisamente, in ordine al primo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di elementi da cui poter desumere la conoscenza da parte del ricorrente dell'alterazione delle targhe oggetto di riciclaggio, nonché il possesso delle targhe originali dell'autovettura, il collegio di merito ha adeguatamente motivato sul punto (si veda pag. 13 della sentenza impugnata); che, per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ha evidenziato, oltre al tempo di notte, ulteriori elementi valorizzando il /ocus commissi delicti, evidentemente esposto al pericolo di aggressioni, trattandosi di area di cantiere non frequentata (pag. 16 della sentenza); che, con riferimento all'applicazione della recidiva, i giudici di secondo grado hanno correttamente fondato il giudizio di rafforzata pericolosità sociale evidenziando che i reato oggetto di giudizio ( riciclaggio e furto aggravato di cui al capo B) erano stati realizzati successivamente a pregresse condanne per delitti specifici e recenti e alla ammissione a misura alternativa che non aveva sortito alcun effetto deterrente, così lumeggiando una spiccata proclività a delinquere (pag. 16 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M