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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00223/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8001/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapito pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1664 del 2016 depositata i l 28 settembre 2016 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., destinataria d e ll’avviso di accertamento n.

T8H032C02601, relativo al maggior reddito di impresa accertato per l’anno di imposta 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 1664 del 2016 che aveva accolto l’appello proposto dall’A genzia delle Entratecontro la sentenza della CTP di Livorno che aveva annullato l’atto impositivo.

2. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto, in particolare, tre motivi relativi ad errores in procedendo,ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., lamentando, l’omessa motivazione , l’omessa pronuncia sulle sue eccezionie la violazione del giudicato interno, un motivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’ accertamento dell’illegittimità dell’atto impositivo ed uno, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione degli articoli39 comma l lett. d) d.

P .

R . n. 600 del 19 73 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, inconnessione con gli articoli 85 e 86 del t.u.i.r. e con l'art. 13 del d.P.R. n. 600 del 19 73, del l a norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5comma 3 del d. l.gs n. 147 del 2015 , degli articoli 1322, 1372, 2729 e 2967c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c.

3. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando controricorso e l’adunanza camerale per la decisionedel ricorso è stata fissata al giorno 11 dicembre 2015.

4. Con istanza depositata il 18novembre 2025 la società contribuente ha richiesto la declaratoria di estinzione del processo,ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l.n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, documentando di aver presentato, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36 e di aver pagato la prima rata del debito entro il 31 maggio 2019.

5. Non risulta dal fascicolo telematico che l’Agenzia delle Entrate abbia formulato il diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2020,come previsto dall’art. 6 comma 12 d.l. 119 del 2018 , né che abbia depositato istanza di trattazione del processo, entro il 31 dicembre 2020 , come previsto dall’art. 6 comma 13d.l. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla società contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d . l . n. 119del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 1.2La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizione agevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che si perfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31 maggio 2019e del pagamento almeno della prima rata del l’importo dovuto entro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020.

La definizione agevolata determina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata. 1.3 Nel caso di specie, la società contribuente ha documentato l’avvenuta presentazione, in data 31 maggio 2019 , della domanda di definizione agevolata n. prot. 0944533.31/5/2019 e l’avvenuto pagamento, nella stessa data,della prima rata dell’importo dovuto mentre non risultano intervenuti né il diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrante né la presentazione di istanza di trattazione del processo. 1.4 Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’ art. 6 del d . l . n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36,con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessa norma. 1.5 Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

P.Q.M dichiara l’estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8001/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapito pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1664 del 2016 depositata i l 28 settembre 2016 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., destinataria d e ll’avviso di accertamento n. T8H032C02601, relativo al maggior reddito di impresa accertato per l’anno di imposta 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 1664 del 2016 che aveva accolto l’appello proposto dall’A genzia delle Entratecontro la sentenza della CTP di Livorno che aveva annullato l’atto impositivo. 2. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto, in particolare, tre motivi relativi ad errores in procedendo,ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., lamentando, l’omessa motivazione , l’omessa pronuncia sulle sue eccezionie la violazione del giudicato interno, un motivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’ accertamento dell’illegittimità dell’atto impositivo ed uno, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione degli articoli39 comma l lett. d) d. P . R . n. 600 del 19 73 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, inconnessione con gli articoli 85 e 86 del t.u.i.r. e con l'art. 13 del d.P.R. n. 600 del 19 73, del l a norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5comma 3 del d. l.gs n. 147 del 2015 , degli articoli 1322, 1372, 2729 e 2967c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. 3. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando controricorso e l’adunanza camerale per la decisionedel ricorso è stata fissata al giorno 11 dicembre 2015. 4. Con istanza depositata il 18novembre 2025 la società contribuente ha richiesto la declaratoria di estinzione del processo,ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l.n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, documentando di aver presentato, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36 e di aver pagato la prima rata del debito entro il 31 maggio 2019. 5. Non risulta dal fascicolo telematico che l’Agenzia delle Entrate abbia formulato il diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2020,come previsto dall’art. 6 comma 12 d.l. 119 del 2018 , né che abbia depositato istanza di trattazione del processo, entro il 31 dicembre 2020 , come previsto dall’art. 6 comma 13d.l. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla società contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d . l . n. 119del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 1.2La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizione agevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che si perfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31 maggio 2019e del pagamento almeno della prima rata del l’importo dovuto entro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolata determina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata. 1.3 Nel caso di specie, la società contribuente ha documentato l’avvenuta presentazione, in data 31 maggio 2019 , della domanda di definizione agevolata n. prot. 0944533.31/5/2019 e l’avvenuto pagamento, nella stessa data,della prima rata dell’importo dovuto mentre non risultano intervenuti né il diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle Entrante né la presentazione di istanza di trattazione del processo. 1.4 Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’ art. 6 del d . l . n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36,con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessa norma. 1.5 Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). P.Q.M dichiara l’estin
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