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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13483/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e non può dirsi dunque consentito, a fronte di quanto puntualmente rilevato dalla Corte circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, in tale quadro rilevando anche il fatto che il ricorrente è gravato da un precedente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi9lerite [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 8 APR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e non può dirsi dunque consentito, a fronte di quanto puntualmente rilevato dalla Corte circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, in tale quadro rilevando anche il fatto che il ricorrente è gravato da un precedente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi9lerite [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 8 APR 2022
Sentenza Cassazione n. 13483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris