CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12232/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTO – c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – quale soci o unico della LOMARPREFs.r.l. già in liquidazione – p . i . v.a. 009840304 1 - rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamentein virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, con indicazione degli indirizzi p.e.c.,presso lo studio dei medesimi difensori. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in qualità di procuratrice, giusta procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Napoli, alla p ia zza Vanvitelli , n. 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.e CURATORE del fallimento della “LOMARPREF” s.r.l. già in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 1025/2021della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dottorLuigi Abete, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Urbino la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , quale procuratrice-mandataria della “REV – [OSCURATO:PERSONA] ” s. p . a . , chiedeva dichiararsi il fallimentodella “ Lomarpref ” s.r.l. già in liquidazione ( e cancellata dal registro delle imprese in data 14.2.2020). 2.Con sentenza n. 3 de i 14 /18 .1.202 1 il Tribunale di Urbino dichiarava il fallimentodella “Lomarpref” s.r.l. già in liquidazione. 3.[OSCURATO:PERSONA], socio unico della “ Lomarpref ” s .r.l. già in liquidazione , proponevareclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale procuratrice - mandataria della “REV –[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva il curatore del fallimento della “Lomarpref”. 4. Con sentenza n. 1025/2021 la Corte d’Appello di A ncona rigettava il reclamoe condannava il reclamante alle spese di lite. Evidenziava, la corte, in ordine all’asserita carenza di legittimazione attiva della “REV– [OSCURATO:PERSONA]” addotta con il secondo motivo di reclamo , che la cessionerilevante nella specie era stata eseguitaai sensi del d. lgs. n. 180/2015.Evidenziava in ogni caso che il creditore alla stregua della documentazione prodotta aveva dato prova idonea della cessione in suo favore del credito azionato ai sensi dell’art. 6 l.fall.(cfr. sentenza impugnata, pag. 4). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico della “Lomarpref” s.r.l. già in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale procuratrice-mandataria della “REV – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della “Lomarpref” s.r.l.non ha svolto difese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione del contraddittorio. Premette che, a seguito della costituzione, in data 26.4.2021, della “[OSCURATO:PERSONA]”, procuratrice-mandataria della “REV – [OSCURATO:PERSONA]”, avev a domandato il differimento dell’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con trattazione scritta, per replicare alle avverse prospettazioni. Indi deduce che la Corte di Ancona ha al riguardo omesso qualsivoglia decisione, così precludendo che il contraddittorio appieno si esplicasse (c fr. ricorso, pag. 6). 8.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 9.La censura è generica , siccome il ricorrente si è limitato ad addurr e sic et simpliciterche il contraddittorio non si sarebbe svolto in modo pieno.Va dunque condiviso il rilievo della controricorrente secondo cui “il ricorrente nemmeno chiarisce quale deduzione o produzione gli sarebbe stata necessaria formalizzare e produrre all’esito della costituzione del creditore istante ” (così controricorso, pag. 4). Ossia quali deduzioni o produzioni gli sarebbero risultate precluse alla già fissata udienza del 10.5.2021, disposta con la modalità dellatrattazione scritta. Del resto, questa Corte spiega che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processualeabbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419; Cass. 18.12.2014, n. 26831). 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 cod. civ. e dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. Deduce chela “REV – [OSCURATO:PERSONA]” è carente di legittimazione attiva. Deduce che la “REV –[OSCURATO:PERSONA]” non ha dato prova certa della cessione in suo favore del credito di euro 160.427,90 derivante dal contratto di leasing dalla “Lomarpref” stipulato con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (c fr. ricorso, pagg. 6 -7).Deduce segnatamenteche i documenti ex adverso prodotti non consentono il sicuro riscontro circa la titolarità del credito e la sua ricomprensione tra quelli oggetto della cessione (cfr. ricorso, pag. 8). 11.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile. 12. Evidentemente con il secondo mezzo di impugnazione si contesta l a titolarità attiva della ragione di credito addotta con il ricorso exart. 6 l.fall. Si tratta dunque di un profilo “di fatto ” (cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23657, secondo cui la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso attiene al merito della lite;cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951). In questi termini, innegabilmente, il ricorrente sollecita questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” cui la Corte di Ancona, in parte qua, ha atteso, allorché ha reputato comunque idonea la documentazione al riguardo allegata dalla reclamata(cfr. controricorso, pagg. 8 e ss.: “la titolarità attiva della [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente valutata dai giudici di merito (…)”). In tal guisasoccorre l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr. altresì Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). Del resto, la controricorrenteha posto in risalto che “sono stati depositati gli avvisidi gazzetta ufficiale relativi alla cessione in blocco dei crediti e i certificati camerali attestanti la fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara, cedente le posizioni alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del provvedimento della Banca d’Italia assunto in forza del D.Lgs. n. 180/2015”(così controricorso, pag. 6). 13.Del tutto generica è pur la deduzione del ricorrente secondo cui “sia la procuraRev [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che quella successiva non hanno i requisiti di certezzae di determinabilità posti a pena di nullità dai negozi giuridici” (così ricorso, pag. 7). Esaustivisono a tal proposito i rilievi di cui al controricorso (cfr. pagg. 4 – 6 , ove sono altresì riprodotte la procura conferita da “[OSCURATO:PERSONA]” a “[OSCURATO:PERSONA]” nonché la procura alle liti da “[OSCURATO:PERSONA]” conferita all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 14.La deduzione del ricorrente, di cui alla memoria (cfr. pag. 1), secondo cui “la soc. [OSCURATO:PERSONA].p.a. mandataria non ha dimostrato la sua iscrizione ex art. 106 t.u.b. nell’apposito registro della Banca d’Italia”, non rinviene puntuale riflesso nei motivi di ricorso. Sovviene perciò l’elaborazione di questa Corte in ordine alla natura ed alla finalizzazione delle memorie nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. sez. un.15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471). 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. Deduce che la “Lomarpref” s.r.l., in liquidazione da molti anni,non ha nei tre anni precedenti al 2020 oltrepassato i parametri di cuiall’art. 1 l.fall. 16.Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 17.La censura è del tutto g enerica , priva dell’imprescindibile specificità.Al riguardo vannocondivisi i rilievi della contro ricorrente , secondo cui sarebbe stato necessario “individuare quali parametri non risulterebbero soddisfatti per la dichiarazione di fallimento” ed enunciare “le ragioni della pretesa erroneità [della] valutazione” (così controricorso, pagg. 13- 14 ) . 18.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 5 l.fall. Premette che il credito della “REV – [OSCURATO:PERSONA]”, riconducibile a l contratto di leasingdalla “Lomarpref” s tipulato con la “[OSCURATO:PERSONA]” , risulta correlato a due distinte voci, ossia al danno subito,a seguito dell’incendio verificatosi nel 2012,dal fabbricato ad uso industriale oggetto della locazione finanziaria edai canoni di leasing n on corrisposti (c fr. ricorso, pa g . 10 ) . Indi deduce, in ordine alla prima voce, che la r icorrente in sede prefallimentare ha omesso qualsiasi riferimento all’indennizzo assicurativo dovuto dalla “Generali Italia” s.p.a., che, come si evince dalla documentazione allegata, h a riconosc iuto alla “[OSCURATO:PERSONA]” l’importo di euro 478.359,00, importo tale da assorbire l’intero credito azionato con il ricorso ex art. 6 l.fall.(cfr. ricorso, pag. 10). Indi deduce, in ordine alla seconda voce, che,a fronte dell’avverso credito di euro 160.426,90, occorreva necessariamente tener conto, alla luce delle perizie agli atti, del residuo valore dell’immobile oggetto della locazione finanziaria, quanto meno con riferimento al terreno ove insiste i l cespite danneggiato dell’incendio(cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) . 19.Il quarto motivo di ricorso analogamente è inammissibile. 20.Al riguardo va premesso che la Corte di Ancona, in ordine al terzo motivo di reclamo, ha evidenziato che l’ordinanzaex art. 702 bis cod. proc. civ. in data 11.2.2015, con cui il Tribunale di Napoli h a condannato la “ Lomarpref ” al pagamento della somma di euro 160 .426,90, oltre che alla restituzione del complesso immobiliare oggetto del leasing, nonè stata impugnata , “cosicché il conseguente giudicato rende inutile ogni ulteriore approfondimento” ( così sentenza impugnata, pag. 5). 21.Ebbene il quarto mezzo di impugnazione per nulla attinge e censura il surriferito passaggiomotivazionale , che evidentemente integra in parte qua la “ratio decidendi”. Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989 ; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 22.In ogni caso, l’assunto secondo cui i giudici del merito non “hanno tenuto conto del fatto che l’attivo immobilizzato fosse superiore al presunto credito reclamato” (così memoria del ricorrente, pag. 2), si risolve tout court in una censura “di merito”, inammissibile nella presente sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404; altresì, Cass. 27.3.2014, n. 7252 , con specifico riferimento alla valutazione dell’insolvenza). 23.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento della “Lomarpref” s.r.l. già in liquidazione non ha svolto difese. Nessuna statuizione va pertanto assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare allacontroricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., quale procuratrice-mandataria della “REV – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso exart. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c