CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO 12, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Varese in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo sollevato (motivazione apparente, illogica e contraddittoria, travisamento dei fatti in ordine alla valutazione delle prove, errata applicazione della legge penale) non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo (erronea applicazione della legge penale, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, falsa applicazione degli artt. 533, 192 cod. proc. pen., nonché omessa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. peri.) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 5) e rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]