CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10764/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bargoni-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.349/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24516/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 10764/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, come da dispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]