CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 settembre 2025
Cassazione n. 32609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACOSTANTINI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dallocale Tribunale in data 04/09/2025, per avere riqualificato i fatti relativi alladetenzione di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta adAlessandro Lucchesini e conseguentemente revocato la pena accessoriadell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ha confermato nel resto.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputatomediante l’articolazione di tre motivi con cui deduce:2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alrigetto della richiesta di revoca della confisca del denaro (euro 1.320,00)lamentandosi, in particolare, che il Giudice di primo grado abbia disposto la confiscasenza alcuna prova della pertinenza del denaro con la condotta di spaccio;2.2. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla conferma dellasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90, per avere la Corteterritoriale equiparato il taser ad arma da sparo. Sostiene la difesa che, per stabilirela natura offensiva del taser, si sarebbe dovuto fare un test sul suo funzionamento,cosa che non è stata fatta;2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardoalla determinazione della pena. La Corte territoriale ha evidenziato che l’aumentodi mesi 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato satellite “è motivatodalla natura e quantità non minima della droga che ne costituisce l’oggetto” e,tuttavia, rispetto a questa droga ha riconosciuto il comma 5 dell’art. 73 d.P.R.309/90.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte Supremaha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché aspecifico in quantoprivo di confronto con il provvedimento impugnato. La Corte territoriale (pp. 2 e 3sent. impugnata) ha dato congruamente conto delle ragioni poste a fondamentodella conferma della confisca, valorizzando, da un lato, l’ammissione dell’imputatocirca la destinazione della droga allo spaccio quale fonte di reddito e, dall’altro, lamancata dimostrazione dell’origine lecita del denaro sequestrato, in un contestocaratterizzato dall’assenza di fonti di reddito certe e dallo svolgimento abitualedell’attività di spaccio. In tale quadro argomentativo, la qualificazione della confiscaai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 risulta espressamente giustificata attesoche, in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art.85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023,n. 159, ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nelnovero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024 Rv. 286103). É manifestamenteinfondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'omesso accertamento delnesso di pertinenzialità tra il bene sottoposto a confisca e il reato per cui èintervenuta condanna. La misura ablativa è stata, infatti, disposta ai sensi dell'art.85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, che richiama l'art. 240-bis cod. pen., sicché essa nonpresuppone l'esistenza di un rapporto di diretta derivazione o strumentalità tra lares e lo specifico illecito contestato, essendo, invece, necessario verificare laricorrenza dei presupposti propri della confisca c.d. allargata, costituiti dalladisponibilità del bene in capo al condannato, dalla sproporzione del suo valorerispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata e dalla mancatagiustificazione della relativa provenienza. Nel caso di specie, la Corte territoriale haconfermato la disposta confisca in ragione della mancata giustificazione dellaprovenienza del denaro, dell’assenza di fonti legittime di reddito, dell’attività dispaccio di droga quale fonte di reddito, così come espressamente affermato dallostesso imputato.Anche il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla conferma dell’aggravante di cui all’art.80 d.P.R. n. 309/1990, con riferimento alla qualificazione del taser quale armacomune da sparo è infondato. La Corte di appello ha richiamato il dato fattualeemergente dal verbale di arresto, ove lo strumento rinvenuto è qualificato cometaser, evidenziando l’assenza di elementi di segno contrario negli atti. Ha quindifatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui ildissuasore elettrico ha natura di arma comune da sparo (Sez. 1, n. 8991 del16/09/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284379 - 01). La doglianza, che non indicaelementi che escludano la funzionalità dell’arma, è peraltro generica e si limita acontestare un accertamento in fatto non sindacabile. La mancata dimostrazione delfunzionamento costituisce poi motivo non dedotto con l’atto di appello.Il terzo motivo in ordine alla determinazione della pena, con specifico riferimentoall’aumento per continuazione relativo al reato satellite, non coglie nel segno. LaCorte territoriale ha distinto la valutazione di lieve entità della condotta relativa acrack e cocaina, ai fini della riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, dalla determinazione dell’aumento per continuazione, motivato inragione della natura e quantità della sostanza e del complessivo contesto dellacondotta, caratterizzata da detenzione di rilevante quantitativo di marijuana,pluralità di sostanze e stabile attività di spaccio.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]