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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2021

Cassazione n. 19645/2026

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oricorrente –avverso la sentenza n. 375/2021 della CORTE D'APPELLNOu mderio registro generale 552/2022Numero sezionale 2286/2026MESSINA, depositata il 28/07/2021 R.G.N. 420/2020; Numero di raccolta generale 19645/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 13/06/202607/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenzadel locale Tribunale di rigetto del ricorso proposto nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] GaetanoMartino e dell’Università degli Studi di Messina da [OSCURATO:PERSONA]Università nel 1989 con qualifica di assistente tecnico; diaver conseguito nell'aprile 1993 la laurea in medicina echirurgia; che, a seguito di scambio di note fra il Rettore e ilDirettore di dipartimento del centro assistenziale, aveva iniziatoa svolgere presso l'Unità operativa di chirurgia d'urgenza e deitrapianti le mansioni medico-assistenziali; che, con delibera del21.12.2004, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera leaveva riconosciuto il diritto all'equiparazione economica adirigente medico; che, con successiva delibera del 24.6.2015, ilnuovo Direttore generale aveva rilevato la nullità dell'atto e laaveva riassegnata alle mansioni corrispondenti alla qualifica diassunzione di assistente tecnico (ossia a quelle di tecnico dilaboratorio biomedico).2.

La Corte territoriale motivava il rigetto delle domande diaccertamento del diritto allo svolgimento delle mansionimedico-assistenziali svolte sino al 24.6.2015, di condanna diPoliclinico e Università, per quanto di competenza, allariassegnazione, previa dichiarazione di nullità e disapplicazionedella coeva delibera, di condanna del Policlinico al pagamentodelle differenze retributive tra il trattamento di tecnico diNumero registro generale 552/2022laboratorio e quello di dirigente medico, nonché di entrambe leN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026amministrazioni al risarcimento del danno, rilevando, iDnat a pubblicazione 13/06/2026particolare, che: l'assegnazione di mansioni medico-assistenziali corrispondenti a quelle medico-chirurgiche eraavvenuta in assenza di un formale provvedimentoamministrativo; le mansioni erano state sostanzialmente svoltedi fatto; doveva ritenersi nullo il provvedimento del Direttoregenerale del 2004 che quelle mansioni aveva valorizzato perequiparare la dr.ssa Fracassi, che non aveva superato il relativoconcorso, ai dirigenti medici; ella non possedeva i requisitisoggettivi necessari per essere ricompresa fra i destinatari dellasanatoria disposta dall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992,perché il legislatore aveva precisato, con l’art. 7 d.lgs. n.517/1993, che quella sanatoria era limitata ai collaboratori e aifunzionari tecnici socio-sanitari in possesso della laurea inmedicina, mentre la parte era stata assunta come assistente enon era in possesso di laurea in medicina alla data del31.10.1992 (avendola conseguita nell’aprile 1993); non potevatrovare ingresso la domanda risarcitoria in assenza diallegazione e dimostrazione del pregiudizio subito.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso la dr.ssa Fracassi con sei motivi, assistito da successivamemoria (illustrando anche vicende lavorative successive,essendo divenuta dirigente medico quale vincitrice di pubblicoconcorso presso ASP di Messina P.O. di Lipari e non essendo piùdipendente dell’Università di Messina); resistono con autonomicontroricorsi il Policlinico, assistito da memoria, e l’Università.Numero registro generale 552/2022Ragioni della decisione Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 502/1992 e 20 leggen. 241/1990 nella parte della sentenza impugnata in cui siesclude la sussistenza di un procedimento amministrativofunzionale all’assegnazione alla ricorrente delle mansionimedico-assistenziali.; richiamata la documentazione prodotta,si sostiene che, poiché si era in presenza di attività vincolata,era sufficiente la dichiarazione di accettazione da parte degliinteressati in presenza della quale doveva trovare applicazionel’art. 20 legge n. 241/1990 come ipotesi di silenzio assenso.2.

Il motivo non è fondato.3.

L’art. 20 legge n. 241/1990, nel testo applicabile rationetemporis, antecedente alle modifiche apportate dalla legge n.15/2015, recitava: “1.

Con regolamento adottato ai sensi delcomma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, daemanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge e previo parere delle competentiCommissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui ladomanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione,nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunquedenominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivitàprivata, si considera accolta qualora non venga comunicatoall'interessato il provvedimento di diniego entro il terminefissato per categorie di atti, in relazione alla complessità delrispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,l'amministrazione competente può annullare l'atto di assensoillegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termineprefissatogli dall'amministrazione stessa.2.

Ai fini dell'adozioneNumero registro generale 552/2022del regolamento di cui al comma 1, il parere delle CommissionNi umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entrDoat a pubblicazione 13/06/2026sessanta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine, il Governoprocede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme ledisposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regoleanaloghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo”.4.

Si tratta di normativa che riguarda i principi generali inmateria di attività private subordinate ad atti autorizzativi, insenso lato, della p.a., non applicabili al rapporto di pubblicoimpiego (prima o dopo la contrattualizzazione).5.

Nel resto, il motivo risulta inammissibile perchél’accertamento della Corte territoriale, in merito alla mancanza,nel caso concreto, di un provvedimento formale di assegnazionedelle mansioni assistenziali riservate ai dirigenti medici,costituisce un accertamento in fatto, non censurabile in sede dilegittimità, tanto più in situazione processuale, come quella inesame, di pronuncia di merito cd. doppia conforme.6.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia in ordine alla denunciata violazione degliartt. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, 2103 c.c., 21-octies leggen. 241/1990 per incompetenza del D.G. del Policlinico a revocarenel 2015 l’attribuzione delle mansioni mediche, sostenendosiche il rapporto di lavoro in caso di assegnazione di personaleuniversitario alle aziende sanitarie resta comunque in capoall'Università.7.

Il motivo, nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia,è infondato.8.

La Corte d’Appello, confermando il giudizio del Tribunale,ha ritenuto legittimo il provvedimento del Direttore generale delNumero registro generale 552/20222015, in via assorbente tenuto conto del rilievo di nullità dellaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026precedente assegnazione.

Data pubblicazione 13/06/20269.

Invero, per integrare gli estremi del vizio di omessapronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omessoil provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottatacomporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando lapretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16788/2006, n. 32683/2025,n. 6420/2026).10.

D’altra parte, non è congruente il richiamo all’art. 2103c.c. nel caso concreto, in cui si verifica una cogestione (traPoliclinico e Università) del rapporto di lavoro e l’atto della cuilegittimità si discute è specificamente attinente all’attivitàmedico-assistenziale prestata nel Policlinico, né all’art. 21-octieslegge n. 241/1990, non trattandosi di provvedimentoamministrativo, ma di atto di gestione del rapporto di lavoro.11.

Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,d.lgs. n. 502/1992, 11 e 12 preleggi, d. lgs. n. 517/1993, nellaparte della sentenza impugnata in cui si esclude la sussistenzain capo alla ricorrente alla data del 9.7.1993 dei requisiti perl’attribuzione delle mansioni mediche.

Sulla premessa chedoveva trovare applicazione la norma nel suo testo originario, sisostiene: che l’unico requisito per accedere alla sanatoria ex art.6, comma 5, legge n. 502/1992 era quello della presenza inservizio a ottobre 1992; che nel luglio 1993, quando le eranoNumero registro generale 552/2022state attribuite mansioni mediche, la dr.ssa Fracassi avevaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026conseguito la laurea in medicina e chirurgia; che la normDaat a pubblicazione 13/06/2026successiva non poteva essere qualificata interpretativa,perseguendo, invece, l’intento di restringere la platea deidestinatari della disposizione.12.

Il motivo non è fondato.13.

Nel testo originario, la norma in questione prevedeva che:“Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personalelaureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre1992, delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolgeanche le funzioni assistenziali”.

Il testo modificato dal d.lgs. n.517/1993 recita: “Nelle strutture delle facoltà di medicina echirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo,in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioniassistenziali.

In tal senso è modificato il contenuto dellesocio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina echirurgia ed in odontoiatria.

È fatto divieto alle università diassumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia edin odontoiatria”.14.

Ora, la norma successiva specifica l’ambito di applicazionesoggettivo e fornisce alcune precisazioni sui profili menzionati.15.

Ma il dato che accomuna le due versioni, originaria emodificata, rendendo superflua nel caso concreto la verificadella portata (retroattiva o sola dalla data di entrata in vigore)della modifica, è la chiara esplicitazione della necessità delpossesso della laurea in medicina alla data del 31.10.1992(“personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31ottobre 1992”), requisito non posseduto, seppure solo per pochimesi, dall’odierna ricorrente, inequivocamente necessario, giàNumero registro generale 552/2022in base al tenore letterale della norma, per fruire della sanatoriaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026(passaggio interno dal ruolo tecnico a quello dirigenziaDleat a pubblicazione 13/06/2026medico, senza concorso), per sua natura eccezionale, di cui ald. lgs. cit.16.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,d.lgs. 502/1992, dell’art. 12 preleggi, del d.lgs. n. 517/1993nella parte della sentenza impugnata in cui si esclude lasussistenza in capo alla ricorrente alla data dell’1.8.2000 deirequisiti per l’attribuzione delle mansioni mediche.

Si sostieneche la ricorrente aveva pieno titolo per continuare a svolgere lemansioni assistenziali proprie del dirigente medico perché lanorma di sanatoria che quelle mansioni aveva consentito non èmai stata abrogata.17.

Il motivo è infondato in via derivata dal rigetto dellecensure di cui al motivo precedente.18.

Il quinto motivo è rubricato: “Riproposizione delladomanda di risarcimento, formulata in via principale, in caso didecisione del presente ricorso nel merito ex art. 384 comma 2c.p.c.”.

Esso è espressamente condizionato all'eventualità diaccoglimento in tutto in parte dei primi 4 motivi con decisionedi pronuncia nel merito, eventualità non verificatasi nel casoconcreto, stante il rigetto dei precedenti motivi per le ragionisopra evidenziate.19.

Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2729c.c., nella parte della sentenza impugnata in cui si esclude lasussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita dichance, essendo state documentate diverse circostanze chelasciavano presumere con altissimo grado di probabilità che, ovenon fosse stata autorizzata a svolgere l’attività medico pressoNumero registro generale 552/2022l’Ateneo prima e il Policlinico poi, avrebbe svolto le proprieN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026mansioni presso altre strutture pubbliche o private incanalandDoat a pubblicazione 13/06/2026la propria vita lavorativa verso sbocchi diversi.20.

Il motivo è inammissibile.21.

Il ragionamento presuntivo è censurabile in sede dilegittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi,precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidoneia fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi,tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass.n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n.9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova perpresunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. edell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri adimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, ifatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 27266/2023, n. 1385/2025), spettando, in ogni caso,al medesimo giudice di merito la selezione e valutazione delleprove a base della decisione, l’individuazione delle fonti delproprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza diuna prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni.22.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate comeN umdearo registro generale 552/2022Numero sezionale 2286/2026dispositivo.

Numero di raccolta generale 19645/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge per partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] PoliclinicoGaetano Martino e in € 3.000 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito, per parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Messina.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oricorrente –avverso la sentenza n. 375/2021 della CORTE D'APPELLNOu mderio registro generale 552/2022Numero sezionale 2286/2026MESSINA, depositata il 28/07/2021 R.G.N. 420/2020; Numero di raccolta generale 19645/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 13/06/202607/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenzadel locale Tribunale di rigetto del ricorso proposto nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] GaetanoMartino e dell’Università degli Studi di Messina da [OSCURATO:PERSONA]Università nel 1989 con qualifica di assistente tecnico; diaver conseguito nell'aprile 1993 la laurea in medicina echirurgia; che, a seguito di scambio di note fra il Rettore e ilDirettore di dipartimento del centro assistenziale, aveva iniziatoa svolgere presso l'Unità operativa di chirurgia d'urgenza e deitrapianti le mansioni medico-assistenziali; che, con delibera del21.12.2004, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera leaveva riconosciuto il diritto all'equiparazione economica adirigente medico; che, con successiva delibera del 24.6.2015, ilnuovo Direttore generale aveva rilevato la nullità dell'atto e laaveva riassegnata alle mansioni corrispondenti alla qualifica diassunzione di assistente tecnico (ossia a quelle di tecnico dilaboratorio biomedico).2. La Corte territoriale motivava il rigetto delle domande diaccertamento del diritto allo svolgimento delle mansionimedico-assistenziali svolte sino al 24.6.2015, di condanna diPoliclinico e Università, per quanto di competenza, allariassegnazione, previa dichiarazione di nullità e disapplicazionedella coeva delibera, di condanna del Policlinico al pagamentodelle differenze retributive tra il trattamento di tecnico diNumero registro generale 552/2022laboratorio e quello di dirigente medico, nonché di entrambe leN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026amministrazioni al risarcimento del danno, rilevando, iDnat a pubblicazione 13/06/2026particolare, che: l'assegnazione di mansioni medico-assistenziali corrispondenti a quelle medico-chirurgiche eraavvenuta in assenza di un formale provvedimentoamministrativo; le mansioni erano state sostanzialmente svoltedi fatto; doveva ritenersi nullo il provvedimento del Direttoregenerale del 2004 che quelle mansioni aveva valorizzato perequiparare la dr.ssa Fracassi, che non aveva superato il relativoconcorso, ai dirigenti medici; ella non possedeva i requisitisoggettivi necessari per essere ricompresa fra i destinatari dellasanatoria disposta dall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992,perché il legislatore aveva precisato, con l’art. 7 d.lgs. n.517/1993, che quella sanatoria era limitata ai collaboratori e aifunzionari tecnici socio-sanitari in possesso della laurea inmedicina, mentre la parte era stata assunta come assistente enon era in possesso di laurea in medicina alla data del31.10.1992 (avendola conseguita nell’aprile 1993); non potevatrovare ingresso la domanda risarcitoria in assenza diallegazione e dimostrazione del pregiudizio subito.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso la dr.ssa Fracassi con sei motivi, assistito da successivamemoria (illustrando anche vicende lavorative successive,essendo divenuta dirigente medico quale vincitrice di pubblicoconcorso presso ASP di Messina P.O. di Lipari e non essendo piùdipendente dell’Università di Messina); resistono con autonomicontroricorsi il Policlinico, assistito da memoria, e l’Università.Numero registro generale 552/2022Ragioni della decisione Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 502/1992 e 20 leggen. 241/1990 nella parte della sentenza impugnata in cui siesclude la sussistenza di un procedimento amministrativofunzionale all’assegnazione alla ricorrente delle mansionimedico-assistenziali.; richiamata la documentazione prodotta,si sostiene che, poiché si era in presenza di attività vincolata,era sufficiente la dichiarazione di accettazione da parte degliinteressati in presenza della quale doveva trovare applicazionel’art. 20 legge n. 241/1990 come ipotesi di silenzio assenso.2. Il motivo non è fondato.3. L’art. 20 legge n. 241/1990, nel testo applicabile rationetemporis, antecedente alle modifiche apportate dalla legge n.15/2015, recitava: “1. Con regolamento adottato ai sensi delcomma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, daemanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge e previo parere delle competentiCommissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui ladomanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione,nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunquedenominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivitàprivata, si considera accolta qualora non venga comunicatoall'interessato il provvedimento di diniego entro il terminefissato per categorie di atti, in relazione alla complessità delrispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,l'amministrazione competente può annullare l'atto di assensoillegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termineprefissatogli dall'amministrazione stessa.2. Ai fini dell'adozioneNumero registro generale 552/2022del regolamento di cui al comma 1, il parere delle CommissionNi umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entrDoat a pubblicazione 13/06/2026sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governoprocede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme ledisposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regoleanaloghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo”.4. Si tratta di normativa che riguarda i principi generali inmateria di attività private subordinate ad atti autorizzativi, insenso lato, della p.a., non applicabili al rapporto di pubblicoimpiego (prima o dopo la contrattualizzazione).5. Nel resto, il motivo risulta inammissibile perchél’accertamento della Corte territoriale, in merito alla mancanza,nel caso concreto, di un provvedimento formale di assegnazionedelle mansioni assistenziali riservate ai dirigenti medici,costituisce un accertamento in fatto, non censurabile in sede dilegittimità, tanto più in situazione processuale, come quella inesame, di pronuncia di merito cd. doppia conforme.6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia in ordine alla denunciata violazione degliartt. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, 2103 c.c., 21-octies leggen. 241/1990 per incompetenza del D.G. del Policlinico a revocarenel 2015 l’attribuzione delle mansioni mediche, sostenendosiche il rapporto di lavoro in caso di assegnazione di personaleuniversitario alle aziende sanitarie resta comunque in capoall'Università.7. Il motivo, nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia,è infondato.8. La Corte d’Appello, confermando il giudizio del Tribunale,ha ritenuto legittimo il provvedimento del Direttore generale delNumero registro generale 552/20222015, in via assorbente tenuto conto del rilievo di nullità dellaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026precedente assegnazione. Data pubblicazione 13/06/20269. Invero, per integrare gli estremi del vizio di omessapronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omessoil provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottatacomporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando lapretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16788/2006, n. 32683/2025,n. 6420/2026).10. D’altra parte, non è congruente il richiamo all’art. 2103c.c. nel caso concreto, in cui si verifica una cogestione (traPoliclinico e Università) del rapporto di lavoro e l’atto della cuilegittimità si discute è specificamente attinente all’attivitàmedico-assistenziale prestata nel Policlinico, né all’art. 21-octieslegge n. 241/1990, non trattandosi di provvedimentoamministrativo, ma di atto di gestione del rapporto di lavoro.11. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,d.lgs. n. 502/1992, 11 e 12 preleggi, d. lgs. n. 517/1993, nellaparte della sentenza impugnata in cui si esclude la sussistenzain capo alla ricorrente alla data del 9.7.1993 dei requisiti perl’attribuzione delle mansioni mediche. Sulla premessa chedoveva trovare applicazione la norma nel suo testo originario, sisostiene: che l’unico requisito per accedere alla sanatoria ex art.6, comma 5, legge n. 502/1992 era quello della presenza inservizio a ottobre 1992; che nel luglio 1993, quando le eranoNumero registro generale 552/2022state attribuite mansioni mediche, la dr.ssa Fracassi avevaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026conseguito la laurea in medicina e chirurgia; che la normDaat a pubblicazione 13/06/2026successiva non poteva essere qualificata interpretativa,perseguendo, invece, l’intento di restringere la platea deidestinatari della disposizione.12. Il motivo non è fondato.13. Nel testo originario, la norma in questione prevedeva che:“Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personalelaureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre1992, delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolgeanche le funzioni assistenziali”. Il testo modificato dal d.lgs. n.517/1993 recita: “Nelle strutture delle facoltà di medicina echirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo,in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioniassistenziali. In tal senso è modificato il contenuto dellesocio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina echirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università diassumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia edin odontoiatria”.14. Ora, la norma successiva specifica l’ambito di applicazionesoggettivo e fornisce alcune precisazioni sui profili menzionati.15. Ma il dato che accomuna le due versioni, originaria emodificata, rendendo superflua nel caso concreto la verificadella portata (retroattiva o sola dalla data di entrata in vigore)della modifica, è la chiara esplicitazione della necessità delpossesso della laurea in medicina alla data del 31.10.1992(“personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31ottobre 1992”), requisito non posseduto, seppure solo per pochimesi, dall’odierna ricorrente, inequivocamente necessario, giàNumero registro generale 552/2022in base al tenore letterale della norma, per fruire della sanatoriaN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026(passaggio interno dal ruolo tecnico a quello dirigenziaDleat a pubblicazione 13/06/2026medico, senza concorso), per sua natura eccezionale, di cui ald. lgs. cit.16. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,d.lgs. 502/1992, dell’art. 12 preleggi, del d.lgs. n. 517/1993nella parte della sentenza impugnata in cui si esclude lasussistenza in capo alla ricorrente alla data dell’1.8.2000 deirequisiti per l’attribuzione delle mansioni mediche. Si sostieneche la ricorrente aveva pieno titolo per continuare a svolgere lemansioni assistenziali proprie del dirigente medico perché lanorma di sanatoria che quelle mansioni aveva consentito non èmai stata abrogata.17. Il motivo è infondato in via derivata dal rigetto dellecensure di cui al motivo precedente.18. Il quinto motivo è rubricato: “Riproposizione delladomanda di risarcimento, formulata in via principale, in caso didecisione del presente ricorso nel merito ex art. 384 comma 2c.p.c.”. Esso è espressamente condizionato all'eventualità diaccoglimento in tutto in parte dei primi 4 motivi con decisionedi pronuncia nel merito, eventualità non verificatasi nel casoconcreto, stante il rigetto dei precedenti motivi per le ragionisopra evidenziate.19. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2729c.c., nella parte della sentenza impugnata in cui si esclude lasussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita dichance, essendo state documentate diverse circostanze chelasciavano presumere con altissimo grado di probabilità che, ovenon fosse stata autorizzata a svolgere l’attività medico pressoNumero registro generale 552/2022l’Ateneo prima e il Policlinico poi, avrebbe svolto le proprieN umero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 19645/2026mansioni presso altre strutture pubbliche o private incanalandDoat a pubblicazione 13/06/2026la propria vita lavorativa verso sbocchi diversi.20. Il motivo è inammissibile.21. Il ragionamento presuntivo è censurabile in sede dilegittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi,precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidoneia fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi,tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass.n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n.9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova perpresunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. edell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri adimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, ifatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 27266/2023, n. 1385/2025), spettando, in ogni caso,al medesimo giudice di merito la selezione e valutazione delleprove a base della decisione, l’individuazione delle fonti delproprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza diuna prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni.22. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate comeN umdearo registro generale 552/2022Numero sezionale 2286/2026dispositivo. Numero di raccolta generale 19645/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge per partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] PoliclinicoGaetano Martino e in € 3.000 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito, per parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Messina.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris