CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 33720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova riduceva come da dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 12/2/2021 dal locale Tribunale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione che, non esaminando emergenze processuali indicate dalla difesa, non avrebbe ridotto ulteriormente la pena. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La censura, infatti, è del tutto generica, oltre che sviluppata su considerazioni di fatto, limitandosi a richiamare "alcune emergenze processuali indicate dalla difesa" e non valutate, come quelle che atterrebbero alle difficili condizioni di vita dell'imputato. La pena irrogata, peraltro, è più prossima ai minimi che ai massimi edittali, pur in presenza di precedenti penali (e della costante attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente), così da risultare la relativa motivazione del tutto congrua. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 2022 $igliere este