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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 24964/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 2 marzo 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con il quale era stata disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 8 CEDU, 29, 30, 31 Cost. e carenza di motivazione.

Sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto adeguatamente delle ragioni ostative all'espulsione che erano state indicate in occasione dell'opposizione avverso il citato provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, acquisendo, ove occorra, informazioni, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Rv. 277454 - 01).

1.2. Nel caso concreto in esame, il Tribunale di sorveglianza di Bologna non ha dimostrato di aver rispettato il suddetto principio di diritto.

L'ordinanza impugnata, infatti, afferma che la presenza di familiari e congiunti dell'istante sul territorio italiano non ha avuto efficacia deterrente rispetto alle condotte antigiuridiche dalle quali sono scaturite le condanne a carico di costui, e che tale presenza non è significativa di per sé di radicamento e di inserimento sociale, ma non espone un ragionamento articolato idoneo a dimostrare che tali considerazioni siano riferibili anche al momento attuale.

In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto dell'opposizione, in mancanza di indicazioni più precise.

La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su un punto essenziale della decisione.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che, rimanendo libero sulla decisione di accoglimento o rigetto dell'opposizione, svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 2 marzo 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con il quale era stata disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 8 CEDU, 29, 30, 31 Cost. e carenza di motivazione. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto adeguatamente delle ragioni ostative all'espulsione che erano state indicate in occasione dell'opposizione avverso il citato provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, acquisendo, ove occorra, informazioni, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Rv. 277454 - 01). 1.2. Nel caso concreto in esame, il Tribunale di sorveglianza di Bologna non ha dimostrato di aver rispettato il suddetto principio di diritto. L'ordinanza impugnata, infatti, afferma che la presenza di familiari e congiunti dell'istante sul territorio italiano non ha avuto efficacia deterrente rispetto alle condotte antigiuridiche dalle quali sono scaturite le condanne a carico di costui, e che tale presenza non è significativa di per sé di radicamento e di inserimento sociale, ma non espone un ragionamento articolato idoneo a dimostrare che tali considerazioni siano riferibili anche al momento attuale. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto dell'opposizione, in mancanza di indicazioni più precise. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su un punto essenziale della decisione. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che, rimanendo libero sulla decisione di accoglimento o rigetto dell'opposizione, svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in