CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che di duole della mancata rinnovazione dell'istruzione in appello per ascoltare i testi della difesa Minummi e [OSCURATO:PERSONA] ammessi dal Tribunale e poi revocati, è generico, poiché non illustra il carattere di decisività della prova omessa; Considerato che il secondo motivo„ che contesta la responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., è generico poiché non si misura con le ragioni del diniego: l'imputato ha goduto diverse volte del beneficio; ha subito una condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione che, per disposto normativa, osta al riconoscimento del beneficio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso