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Cassazione n. 29561/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 5007 del 2020 promosso da: [OSCURATO:PERSONA] Federica, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giuri- sdizionale d'appello per la Regione Siciliana, n. 70/A/2019, depositata in segreteria 1'11 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 509/2017, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha condannato la società coo- perativa a responsabilità limitata Oasi (dichiarata fallita con sentenza n. 35/2014 del Tribunale di Marsala), unitamente a [OSCURATO:PERSONA]- sella Ippolito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispet- tivamente presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione della predetta società, al pagamento, in solido, della somma di euro 4.689.480 in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e della somma di euro 416.667,42 in favore del Mi- nistero dello sviluppo economico, oltre accessori, per avere illegitti- mamente chiesto e ottenuto contributi pubblici per l'ampliamento di una struttura turistica ricettiva già esistente, trasformata in villag- gio/albergo a 4 stelle.

2. - Nella pendenza dell'appello avverso tale pronuncia, promosso da tutti i soggetti condannati in primo grado, il pubblico ministero contabile, al fine di garantire il credito erariale derivante dalla senten- za di condanna, con citazione depositata 1'8 gennaio 2018 ha conve- nuto in giudizio, dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la decla- ratoria di inefficacia, nei confronti dell'Assessorato regionale e del Mi- nistero dello sviluppo economico, dell'atto di donazione (stipulato in data 18 novembre 2014 ai rogiti del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ca- - 2 - stelvetrano) con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla fi- glia [OSCURATO:PERSONA] un lotto di terreno sito in Castelvetrano.

3. - Con sentenza n. 743/2018, il Giudice di primo grado ha ac- colto l'azione revocatoria.

4. - La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti, con sentenza n. 70/A/2019 resa pubblica me- diante deposito in segreteria 1'11 luglio 2019, ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]- polito e dalla Ancona.

4.1. - Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudice contabile d'appello, nel disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione solle- vata dalle difese delle appellanti, ha affermato che la giurisdizione in tema di azione revocatoria proposta dal pubblico ministero contabile spetta alla Corte dei conti, essendo il predetto mezzo di conservazio- ne della garanzia patrimoniale strumentale all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale e, dunque, rivolto a tutelare le ra- gioni creditorie rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha altresì dichiarato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione che devolve al giudice contabile la giurisdizione in materia di azioni a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

5. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezio- ne giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 febbraio 2020, sulla base di un motivo.

La ricorrente ha chiesto che le Sezioni Unite cassino senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarino il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, previa proposizione, innanzi alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nella parte in cui attribuisce al pubblico ministe- - 3 ro contabile la possibilità di esercitare davanti alla Corte dei conti l'azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti del codice civile, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.

6. - Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rap- presentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, conclu- dendo per l'infondatezza del ricorso e la conferma della giurisdizione della Corte dei conti.

7. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

8. - Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha deposita- to conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il pubblico mini- stero ricorda che le Sezioni Unite hanno già riconosciuto sia la stru- mentalità dell'azione revocatoria, così da inglobarla tra gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, sia la sua accessorietà, in modo da renderla compatibile con la nozione di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103 Cost.

9. - La ricorrente, a sua volta, ha depositato una memoria illu- strativa, nella quale rileva che il semplice rapporto di strumentalità che lega l'azione revocatoria ordinaria all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale non sarebbe di per sé idoneo a giustificare sul piano costituzionale l'espansione della giurisdizione contabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo (difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione agli artt. 3, 24, 25, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione e agli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, cod. proc. civ.), la ricorrente sostiene che l'art. 73 del codice di giustizia contabile, applicabile rettone temporis, nella parte in cui, a tutela delle ragioni del creditore, attribuisce al pubblico ministero con- tabile la possibilità di esercitare l'azione revocatoria dinanzi alla Corte - 4 - dei conti, sarebbe in contrasto con l'art. 103, secondo comma, Cost., il quale avrebbe mantenuto la Corte dei conti come giudice speciale soltanto nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, intendendo con quest'ultima espressione riferirsi "ai giu- dizi già affidati alla Corte dei conti dalla legge ordinaria prima dell'avvento della Costituzione".

Ad avviso della ricorrente, l'azione revocatoria non potrebbe farsi rientrare tra le materie di contabilità pubblica, perché essa incide esclusivamente su beni e posizioni giuridiche di soggetti terzi, per i quali non sarebbe configurabile il rapporto di servizio, indefettibile presupposto per la sussistenza della giurisdizione contabile.

La difesa della ricorrente sostiene che il fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali non sarebbe prerogativa esclusiva della giurisdizione contabile.

D'altra parte - si osserva - prima della introduzione della disposi- zione interpretativa, di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non si dubitava della giurisdizione del giudice ordinario in merito all'azione revocatoria promossa dall'Amministrazione creditrice sul presupposto della non ascrivibilità della stessa alla contabilità pubblica, anche se, pure allora, si trattava di un'azione accessoria e strumentale all'azione di responsabilità amministrativa.

Ad avviso della ricorrente, se fosse sufficiente la natura accessoria e strumentale dell'azione revocatoria rispetto all'azione di responsabi- lità amministrativa a giustificare l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei conti, lo stesso dovrebbe valere anche per le azioni di ga- ranzia e per l'azione esecutiva e, comunque, per i relativi giudizi di opposizione, che invece, secondo la costante giurisprudenza, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.

Una conclusione contraria sarebbe, secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., perché, a pa- rità di posizioni tutelate, alla Corte dei conti sarebbero affidate mate- Ok - 5 rie e competenze attribuite al giudice ordinario, in violazione del prin- cipio del giudice precostituito dalla stessa Costituzione, imponendosi un regime processuale differenziato in violazione del principio di uguaglianza, per la totale difformità delle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi procedimenti giurisdizionali e che incidono notevolmente sulle esigenze di effettività e durata del processo poste a tutela di ogni cittadino.

2. - Il motivo è infondato.

3. - Costituisce ius receptum che l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti (da ultimo, in questo senso, Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2021, n. 20869).

4. - Tale individuazione del giudice munito di competenza giuri- sdizionale si radica direttamente sul dato normativo.

Infatti, il codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, applicabile alla presente vicenda ratione tempo- ris, all'art. 73, sotto la rubrica "Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ed altre azioni", attribuisce al pubblico ministero conta- bile, «al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali», il potere di «esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della ga- ranzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice ci- vile».

La disposizione contenuta nel codice di giustizia contabile riprodu- ce, nella sostanza, l'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che «Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore re- 0(4, - 6 gionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile, ivi com- presi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al li- bro VI, titolo III, capo V, del codice civile».

La disciplina normativa, dunque, per un verso, contempla espres- samente tra le azioni proponibili dal pubblico ministero presso la Cor- te dei conti l'azione revocatoria, essendo questa compresa tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, e, per l'altro verso, de- finisce in chiave strumentale l'ambito di estensione della giurisdizione contabile, individuandolo esplicitamente nel fine di realizzare la tutela dei crediti erariali.

Ciò che rileva al fine di radicare la giurisdizione contabile è che l'azione promossa dal Procuratore regionale sia diretta a tutelare il credito erariale.

Tale nesso di strumentalità è senz'altro ravvisabile nella specie, atteso che il pubblico ministero ha promosso l'azione al fine di garan- tire il credito risarcitorio derivante da una sentenza di condanna per danno erariale emessa dalla Sezione giurisdizionale di primo grado della Corte dei conti, a fronte del compimento di un atto di donazione da parte di uno dei condannati in favore della figlia, atto ritenuto pre- giudizievole per le ragioni di credito vantate dalle Amministrazioni pubbliche.

5. - Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 22 ottobre 2007, n. 22059) hanno già affermato - alla luce del quadro normativo risultante dall'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 - che l'azione re- vocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inef- ficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione compiu- to da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati ese- guiti accertamenti sfociati nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta alla giurisdizione della Corte dei con- ti, tanto più che la natura strumentale ed accessoria dell'azione revo- catoria consente di non ritenerla estranea alla materia della contabili- tà pubblica che l'art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudi- ce naturale, alla cognizione della Corte dei conti.

In questa stessa prospettiva, si è affermato (Cass., Sez.

Un., 3 luglio 2012, n. 11073) che l'azione revocatoria esercitata dal Procura- tore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giu- dice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

In- fatti tale norma: interpreta l'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di per- tinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, tutela accesso- ria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità eraria- le; trova "copertura" nell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle materie di con- tabilità pubblica, riservate alla giurisdizione della Corte dei conti.

6. - L'attrazione dell'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale nell'ambito della giuri- sdizione della Corte dei conti manifestamente non contrasta con i pa- rametri costituzionali evocati dalla ricorrente.

6.1. - Non contrasta, innanzitutto, con l'art. 103, secondo com- ma, Cost.La devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile della con- troversia in argomento, difatti, è coerente con lo scopo della disposi- zione, esplicitato nel fine di realizzare una più efficace tutela dei cre- diti erariali.

CLG:c„) -8 Apprestare questa tutela indubitabilmente compete alla Corte dei conti, tanto più che i mezzi di conservazione della garanzia patrimo- niale a tutela delle ragioni del creditore svolgono, rispetto all'azione di condanna per danno erariale, carattere accessorio e strumentale.

Va al riguardo ricordato che la Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995) ha avuto occasione di rilevare che, nell'ambito delle tra- sformazioni istituzionali degli ultimi decenni, la prassi giurisprudenzia- le e le leggi di attuazione della Costituzione hanno esteso l'ambito delle funzioni demandato alla Corte dei conti, "esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico- finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestio- ne delle risorse collettive" e quale "organo posto a tutela degli inte- ressi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia regionale sia locale".

La giurisdizione "nelle materie di contabilità pubblica", come pre- vista dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, è dotata di una tendenziale generalità (Corte cost., sentenze n. 102 del 1977 e n. 33 del 1968).

Per un verso essa è suscettibile di espansione in via interpretati- va, quando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi della re- sponsabilità per danno erariale, ma ciò solo "in carenza di regolamen- tazione specifica da parte del legislatore che potrebbe anche prevede- re la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice diverso" (Corte cost., sentenza n. 641 del 1987).

Per l'altro verso, appartiene alla discrezionalità del legislatore, che deve essere circoscritta all'apprezzamento ragionevole dei motivi di carattere ordinamentale e, particolarmente, di quelli riconducibili agli equilibri costituzionali, la definizione concreta della materia di conta- bilità pubblica, da attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti, co- sì come appartiene al legislatore, nel rispetto delle norme costituzio- 9 - nali, la determinazione dell'ampiezza di ciascuna giurisdizione (Corte cost., sentenza n. 385 del 1996).

Nella specie, la discrezionalità del legislatore è stata ragionevol- mente esercitata, giacché la rilevata natura accessoria e strumentale di un'azione come la revocatoria consente di ritenere che essa non sia estranea alle "materie della contabilità pubblica", che l'art. 103 Cost. riserva alla cognizione della Corte dei conti, insieme comunque con le "altre specificate dalla legge": si tratta di un mezzo rivolto anch'esso, sia pure in via indiretta ma in termini cospiranti di effettività, a quella riparazione del danno erariale, sulla quale la giurisdizione compete al- la Corte dei conti.

6.2. - La devoluzione alla Corte dei conti dell'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale neppure contrasta con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione I principi di uguaglianza e di ragionevolezza non sono violati, poi- ché la responsabilità amministrativa per danno erariale ha proprie particolarità, che si riflettono anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore.

Proprio la Corte dei conti è il giudice "naturale", nelle materie della contabilità pubblica e nelle al- tre specificate dalla legge.

Il coinvolgimento di diritti soggettivi, anche di terzi, è conseguen- za della configurazione data alla giurisdizione contabile ancora dalla Costituzione.

L'esenzione delle decisioni della Corte dei conti dal ricorso per Cassazione per violazione di legge è stabilita anch'essa dalla Costitu- zione.

Né è configurabile alcuna violazione dei principi del giusto proces- so, atteso che la giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

7. - Il ricorso è rigettato.

8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti.

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.

9. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 5007 del 2020 promosso da: [OSCURATO:PERSONA] Federica, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giuri- sdizionale d'appello per la Regione Siciliana, n. 70/A/2019, depositata in segreteria 1'11 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 509/2017, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha condannato la società coo- perativa a responsabilità limitata Oasi (dichiarata fallita con sentenza n. 35/2014 del Tribunale di Marsala), unitamente a [OSCURATO:PERSONA]- sella Ippolito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispet- tivamente presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione della predetta società, al pagamento, in solido, della somma di euro 4.689.480 in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e della somma di euro 416.667,42 in favore del Mi- nistero dello sviluppo economico, oltre accessori, per avere illegitti- mamente chiesto e ottenuto contributi pubblici per l'ampliamento di una struttura turistica ricettiva già esistente, trasformata in villag- gio/albergo a 4 stelle. 2. - Nella pendenza dell'appello avverso tale pronuncia, promosso da tutti i soggetti condannati in primo grado, il pubblico ministero contabile, al fine di garantire il credito erariale derivante dalla senten- za di condanna, con citazione depositata 1'8 gennaio 2018 ha conve- nuto in giudizio, dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la decla- ratoria di inefficacia, nei confronti dell'Assessorato regionale e del Mi- nistero dello sviluppo economico, dell'atto di donazione (stipulato in data 18 novembre 2014 ai rogiti del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ca- - 2 - stelvetrano) con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla fi- glia [OSCURATO:PERSONA] un lotto di terreno sito in Castelvetrano. 3. - Con sentenza n. 743/2018, il Giudice di primo grado ha ac- colto l'azione revocatoria. 4. - La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti, con sentenza n. 70/A/2019 resa pubblica me- diante deposito in segreteria 1'11 luglio 2019, ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]- polito e dalla Ancona. 4.1. - Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudice contabile d'appello, nel disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione solle- vata dalle difese delle appellanti, ha affermato che la giurisdizione in tema di azione revocatoria proposta dal pubblico ministero contabile spetta alla Corte dei conti, essendo il predetto mezzo di conservazio- ne della garanzia patrimoniale strumentale all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale e, dunque, rivolto a tutelare le ra- gioni creditorie rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti. La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha altresì dichiarato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione che devolve al giudice contabile la giurisdizione in materia di azioni a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. 5. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezio- ne giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 febbraio 2020, sulla base di un motivo. La ricorrente ha chiesto che le Sezioni Unite cassino senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarino il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, previa proposizione, innanzi alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nella parte in cui attribuisce al pubblico ministe- - 3 ro contabile la possibilità di esercitare davanti alla Corte dei conti l'azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti del codice civile, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione. 6. - Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rap- presentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, conclu- dendo per l'infondatezza del ricorso e la conferma della giurisdizione della Corte dei conti. 7. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. - Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha deposita- to conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il pubblico mini- stero ricorda che le Sezioni Unite hanno già riconosciuto sia la stru- mentalità dell'azione revocatoria, così da inglobarla tra gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, sia la sua accessorietà, in modo da renderla compatibile con la nozione di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103 Cost. 9. - La ricorrente, a sua volta, ha depositato una memoria illu- strativa, nella quale rileva che il semplice rapporto di strumentalità che lega l'azione revocatoria ordinaria all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale non sarebbe di per sé idoneo a giustificare sul piano costituzionale l'espansione della giurisdizione contabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo (difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione agli artt. 3, 24, 25, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione e agli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, cod. proc. civ.), la ricorrente sostiene che l'art. 73 del codice di giustizia contabile, applicabile rettone temporis, nella parte in cui, a tutela delle ragioni del creditore, attribuisce al pubblico ministero con- tabile la possibilità di esercitare l'azione revocatoria dinanzi alla Corte - 4 - dei conti, sarebbe in contrasto con l'art. 103, secondo comma, Cost., il quale avrebbe mantenuto la Corte dei conti come giudice speciale soltanto nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, intendendo con quest'ultima espressione riferirsi "ai giu- dizi già affidati alla Corte dei conti dalla legge ordinaria prima dell'avvento della Costituzione". Ad avviso della ricorrente, l'azione revocatoria non potrebbe farsi rientrare tra le materie di contabilità pubblica, perché essa incide esclusivamente su beni e posizioni giuridiche di soggetti terzi, per i quali non sarebbe configurabile il rapporto di servizio, indefettibile presupposto per la sussistenza della giurisdizione contabile. La difesa della ricorrente sostiene che il fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali non sarebbe prerogativa esclusiva della giurisdizione contabile. D'altra parte - si osserva - prima della introduzione della disposi- zione interpretativa, di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non si dubitava della giurisdizione del giudice ordinario in merito all'azione revocatoria promossa dall'Amministrazione creditrice sul presupposto della non ascrivibilità della stessa alla contabilità pubblica, anche se, pure allora, si trattava di un'azione accessoria e strumentale all'azione di responsabilità amministrativa. Ad avviso della ricorrente, se fosse sufficiente la natura accessoria e strumentale dell'azione revocatoria rispetto all'azione di responsabi- lità amministrativa a giustificare l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei conti, lo stesso dovrebbe valere anche per le azioni di ga- ranzia e per l'azione esecutiva e, comunque, per i relativi giudizi di opposizione, che invece, secondo la costante giurisprudenza, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario. Una conclusione contraria sarebbe, secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., perché, a pa- rità di posizioni tutelate, alla Corte dei conti sarebbero affidate mate- Ok - 5 rie e competenze attribuite al giudice ordinario, in violazione del prin- cipio del giudice precostituito dalla stessa Costituzione, imponendosi un regime processuale differenziato in violazione del principio di uguaglianza, per la totale difformità delle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi procedimenti giurisdizionali e che incidono notevolmente sulle esigenze di effettività e durata del processo poste a tutela di ogni cittadino. 2. - Il motivo è infondato. 3. - Costituisce ius receptum che l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti (da ultimo, in questo senso, Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20869). 4. - Tale individuazione del giudice munito di competenza giuri- sdizionale si radica direttamente sul dato normativo. Infatti, il codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, applicabile alla presente vicenda ratione tempo- ris, all'art. 73, sotto la rubrica "Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ed altre azioni", attribuisce al pubblico ministero conta- bile, «al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali», il potere di «esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della ga- ranzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice ci- vile». La disposizione contenuta nel codice di giustizia contabile riprodu- ce, nella sostanza, l'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che «Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore re- 0(4, - 6 gionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile, ivi com- presi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al li- bro VI, titolo III, capo V, del codice civile». La disciplina normativa, dunque, per un verso, contempla espres- samente tra le azioni proponibili dal pubblico ministero presso la Cor- te dei conti l'azione revocatoria, essendo questa compresa tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, e, per l'altro verso, de- finisce in chiave strumentale l'ambito di estensione della giurisdizione contabile, individuandolo esplicitamente nel fine di realizzare la tutela dei crediti erariali. Ciò che rileva al fine di radicare la giurisdizione contabile è che l'azione promossa dal Procuratore regionale sia diretta a tutelare il credito erariale. Tale nesso di strumentalità è senz'altro ravvisabile nella specie, atteso che il pubblico ministero ha promosso l'azione al fine di garan- tire il credito risarcitorio derivante da una sentenza di condanna per danno erariale emessa dalla Sezione giurisdizionale di primo grado della Corte dei conti, a fronte del compimento di un atto di donazione da parte di uno dei condannati in favore della figlia, atto ritenuto pre- giudizievole per le ragioni di credito vantate dalle Amministrazioni pubbliche. 5. - Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2007, n. 22059) hanno già affermato - alla luce del quadro normativo risultante dall'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 - che l'azione re- vocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inef- ficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione compiu- to da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati ese- guiti accertamenti sfociati nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta alla giurisdizione della Corte dei con- ti, tanto più che la natura strumentale ed accessoria dell'azione revo- catoria consente di non ritenerla estranea alla materia della contabili- tà pubblica che l'art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudi- ce naturale, alla cognizione della Corte dei conti. In questa stessa prospettiva, si è affermato (Cass., Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11073) che l'azione revocatoria esercitata dal Procura- tore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giu- dice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. In- fatti tale norma: interpreta l'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di per- tinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, tutela accesso- ria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità eraria- le; trova "copertura" nell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle materie di con- tabilità pubblica, riservate alla giurisdizione della Corte dei conti. 6. - L'attrazione dell'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale nell'ambito della giuri- sdizione della Corte dei conti manifestamente non contrasta con i pa- rametri costituzionali evocati dalla ricorrente. 6.1. - Non contrasta, innanzitutto, con l'art. 103, secondo com- ma, Cost.La devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile della con- troversia in argomento, difatti, è coerente con lo scopo della disposi- zione, esplicitato nel fine di realizzare una più efficace tutela dei cre- diti erariali. CLG:c„) -8 Apprestare questa tutela indubitabilmente compete alla Corte dei conti, tanto più che i mezzi di conservazione della garanzia patrimo- niale a tutela delle ragioni del creditore svolgono, rispetto all'azione di condanna per danno erariale, carattere accessorio e strumentale. Va al riguardo ricordato che la Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995) ha avuto occasione di rilevare che, nell'ambito delle tra- sformazioni istituzionali degli ultimi decenni, la prassi giurisprudenzia- le e le leggi di attuazione della Costituzione hanno esteso l'ambito delle funzioni demandato alla Corte dei conti, "esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico- finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestio- ne delle risorse collettive" e quale "organo posto a tutela degli inte- ressi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia regionale sia locale". La giurisdizione "nelle materie di contabilità pubblica", come pre- vista dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, è dotata di una tendenziale generalità (Corte cost., sentenze n. 102 del 1977 e n. 33 del 1968). Per un verso essa è suscettibile di espansione in via interpretati- va, quando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi della re- sponsabilità per danno erariale, ma ciò solo "in carenza di regolamen- tazione specifica da parte del legislatore che potrebbe anche prevede- re la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice diverso" (Corte cost., sentenza n. 641 del 1987). Per l'altro verso, appartiene alla discrezionalità del legislatore, che deve essere circoscritta all'apprezzamento ragionevole dei motivi di carattere ordinamentale e, particolarmente, di quelli riconducibili agli equilibri costituzionali, la definizione concreta della materia di conta- bilità pubblica, da attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti, co- sì come appartiene al legislatore, nel rispetto delle norme costituzio- 9 - nali, la determinazione dell'ampiezza di ciascuna giurisdizione (Corte cost., sentenza n. 385 del 1996). Nella specie, la discrezionalità del legislatore è stata ragionevol- mente esercitata, giacché la rilevata natura accessoria e strumentale di un'azione come la revocatoria consente di ritenere che essa non sia estranea alle "materie della contabilità pubblica", che l'art. 103 Cost. riserva alla cognizione della Corte dei conti, insieme comunque con le "altre specificate dalla legge": si tratta di un mezzo rivolto anch'esso, sia pure in via indiretta ma in termini cospiranti di effettività, a quella riparazione del danno erariale, sulla quale la giurisdizione compete al- la Corte dei conti. 6.2. - La devoluzione alla Corte dei conti dell'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale neppure contrasta con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione I principi di uguaglianza e di ragionevolezza non sono violati, poi- ché la responsabilità amministrativa per danno erariale ha proprie particolarità, che si riflettono anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Proprio la Corte dei conti è il giudice "naturale", nelle materie della contabilità pubblica e nelle al- tre specificate dalla legge. Il coinvolgimento di diritti soggettivi, anche di terzi, è conseguen- za della configurazione data alla giurisdizione contabile ancora dalla Costituzione. L'esenzione delle decisioni della Corte dei conti dal ricorso per Cassazione per violazione di legge è stabilita anch'essa dalla Costitu- zione. Né è configurabile alcuna violazione dei principi del giusto proces- so, atteso che la giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. 7. - Il ricorso è rigettato. 8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. 9. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre