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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26633/2025

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7235/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (codice fiscale 011404160697), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C04 H437 U). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 8003170661), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 7235/2020 per la cassazione della sentenza n. 675/5/2019 della Numero sezionale 6142/2025Numero di raccolta generale 26633/2025 Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata l’11 Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] luglio 2019, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto del contendere era il provvedimento di diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) negli anni 2010/2011/2012/2014/2015 e 2016;

2. la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto dalla Regione, ritenendo legittimo il provvedimento di tacito diniego;

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10 febbraio 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 30 luglio 2025, atto con cui ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo notificato alla controparte la rinuncia al ricorso, come da accodo transattivo intercorso tra le parti;

4. la Regione Abruzzo resisteva con controricorso notificato il 23 marzo 2020; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso, a seguito della sopravvenuta transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R.

Abruzzo n. 771 del 29 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 7235/2020 Numero sezionale 6142/2025 novembre 2021 e successiva determinazione [OSCURATO:PERSONA] 02696 Numero di raccolta generale 26633/2025Data pubblicazione 03/10/2025 del 13 aprile 2022).

Detta rinuncia è stata notificata alla controparte in data 2 luglio 2025 e depositata – come detto - il 30 luglio 2025; 2.- il giudizio va, quindi, dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

3. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7235/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (codice fiscale 011404160697), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C04 H437 U). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 8003170661), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 7235/2020 per la cassazione della sentenza n. 675/5/2019 della Numero sezionale 6142/2025Numero di raccolta generale 26633/2025 Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata l’11 Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] luglio 2019, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto del contendere era il provvedimento di diniego tacito alla richiesta di rimborso della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (gerente della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerratina), quale sostituto di imposta, alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale (cd. ecotassa) negli anni 2010/2011/2012/2014/2015 e 2016; 2. la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto dalla Regione, ritenendo legittimo il provvedimento di tacito diniego; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10 febbraio 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 30 luglio 2025, atto con cui ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo notificato alla controparte la rinuncia al ricorso, come da accodo transattivo intercorso tra le parti; 4. la Regione Abruzzo resisteva con controricorso notificato il 23 marzo 2020; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la ricorrente ha rinunciato al ricorso, a seguito della sopravvenuta transazione tra le parti, giusta atto del 13-14 dicembre 2021 (approvata con d.G.R. Abruzzo n. 771 del 29 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 7235/2020 Numero sezionale 6142/2025 novembre 2021 e successiva determinazione [OSCURATO:PERSONA] 02696 Numero di raccolta generale 26633/2025Data pubblicazione 03/10/2025 del 13 aprile 2022). Detta rinuncia è stata notificata alla controparte in data 2 luglio 2025 e depositata – come detto - il 30 luglio 2025; 2.- il giudizio va, quindi, dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 3. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. 4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate. Così deciso i
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