CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 21201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Trani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Trani, decidendosull'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interessedell'indagato, ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Ufficio aveva disposto nei confronti diGiuseppe Genchi il sequestro preventivo della somma euro 22.940 ritenutaoggetto del delitto di ricettazione.Si contesta al Genchi di aver detenuto una consistente somma di denaro(22.940 euro) di sospetta provenienza “illecita” che lo stesso portava nella tascadei pantaloni mentre si trovava a bordo della sua auto.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale, sidenuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art.648 cod. pen. e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alfumus del reato. Il difensore, richiamando anche giurisprudenza di questa Corte,evidenzia che la sola entità della somma rinvenuta, la sproporzione tra questa ele condizioni economiche del detentore e la mancanza di giustificazioni in ordinealla provenienza del denaro non sono di per sé elementi idonei a dimostrare glielementi costitutivi del reato di ricettazione, soprattutto per quanto riguarda laprovenienza della res da un delitto in precedenza commesso da altri; delittopresupposto che, nel caso in esame, non è stato neppure indicato.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Con specifico riferimento alle fattispecie penali che vengono in rilievonel caso in esame, nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidatol'orientamento secondo il quale la sola disponibilità da parte di un soggetto didenaro o valori sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche e redditualie dei quali l'interessato non sappia fornire la giustificazione, non è, di per séconsiderato, elemento sufficiente per ritenere il fumus dei delitti di ricettazionee/o di riciclaggio (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv.287719 – 01); ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che i suddetti dati difatto non escludono che il bene di cui si discute possa essere di provenienzalecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero ancora daun reato contravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previstidall'art. 648, comma 2, o 648-bis, comma 2, cod. pen.).Ai fini dell'integrazione del fumus è quindi necessario un quid pluris che siaidoneo a superare, seppur col minor grado di certezza che la fase cautelareesige, il suddetto dubbio in ordine alla possibile provenienza lecita; occorre cioèche siano acquisiti uno o più elementi che, singolarmente o unitariamenteconsiderati, rendano concreta, seria e plausibile l'ipotesi che il denaro provengada un delitto (ovvero da una delle contravvenzioni di cui si è detto). E, in talsenso, si rende necessario tenere in debito conto di tutte le circostanze del casoconcreto e valutarle in relazione alla natura e alla tipologia del bene.1.2. Nel caso in esame, né l'ordinanza impugnata né il provvedimento disequestro preventivo emesso dal G.i.p. hanno fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto sopra richiamati.Ed invero, ancor prima della prova della provenienza da un delitto (o da unacontravvenzione), difetta l'individuazione stessa del reato presupposto. Edinfatti, già il capo d'imputazione provvisorio formulato dal pubblico ministero,risulta sul punto del tutto generico, in quanto si limita a far riferimento a denarodi sospetta provenienza “illecita”; espressione questa che può comprendereanche un mero illecito amministrativo o civile ovvero una contravvenzione nonrientrante tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., con conseguenteirrilevanza penale del fatto. Tale situazione di totale incertezza scaturente dalcapo d'imputazione – che, a rigore, descrive un fatto di cui non è neppure benchiara la rilevanza penale – non viene rimossa né dal provvedimento del G.i.p.né dall'ordinanza del Tribunale del riesame che, infatti, elenca tutte le anomalieravvisabili nelle modalità di detenzione del denaro, ma non chiarisce in alcunmodo da quale delitto o contravvenzione lo stesso deriverebbe. Ciò detto, se ècomprensibile che nelle fasi embrionali di una indagine non sia possibileindividuare con precisione il reato presupposto, tuttavia è necessario chevengano quanto meno indicati, se non la tipologia o il genere del reatopresupposto, quanto meno elementi sufficienti a far ritenere altamente probabilela provenienza delittuosa/contravvenzionale del bene, si da poter superare ilragionevole dubbio che il bene possa essere di provenienza lecita o provenire daun illecito non penalmente rilevante. La motivazione sul punto risulta del tuttocarente tanto nell'ordinanza del Tribunale quanto in quella del G.i.p. Per taliragioni il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non è neppureemendabile. Ed infatti, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.(richiamato in materia di riesame reale dall'art. 324 comma 7), il Tribunale delriesame non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato quandoquesta è del tutto mancante o priva di autonoma valutazione. Peraltro, è pacificoche il Tribunale del riesame può certamente confermare il provvedimentoapplicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazionegiuridica (fermo restando il fatto storico descritto dal pubblico ministero), manon può formulare autonome ipotesi ricostruttive ponendo a fondamento dellapropria decisione un fatto diverso (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna,Rv. 275602 – 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679 –01).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento, senza rinvio,dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro preventivooggetto dell'istanza di riesame, con conseguente ordine di dissequestro e direstituzione all'avente diritto della somma in sequestro. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestropreventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data23/01/2026 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dellasomma in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc. pen.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente