CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 30980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27970-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 2807 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2994/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 9734/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 31 maggio 2017, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e altri 17 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione, rigettava la domanda degli istanti avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali gli istanti avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero coprendo posti vacanti in organico, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver gli istanti, tutti immessi nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale avevano agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarciti del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la cassazione di tale decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa gli istanti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza attribuzione delle spese non avendo il Ministero intimato svolto difesa alcuna P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso in