CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 38454/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Av) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 9300/19 Corte di Appello di Napoli del 19/12/2019 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 21 marzo 2012 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione in ordine al reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonimo clan mafioso operante nei Comuni dell'agro nolano, ad eludere le investigazioni e le ricerche condotte a suo carico, favorendone e proteggendone la latitanza e in tal modo agevolando la stessa associazione criminale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce tre motivi di censura. Violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) per erronea applicazione dell'aggravante della agevolazione mafiosa e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che richiede che, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, l'agente deve perseguire il fine particolare di agevolare l'associazione mafiosa nel suo complesso; i giudici non hanno, inoltre, considerato che l'avere favorito un esponente di spicco del gruppo criminale non implica per ciò stesso agevolarne l'attività. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella di [OSCURATO:PERSONA], imputato in separato giudizio ma versante in analoga se non addirittura meno grave situazione processuale. Mancanza della motivazione sullo stesso punto della decisione, in relazione al ritenuto automatismo tra favoreggiamento dell'esponente apicale e agevolazione del gruppo camorrista di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Tutte le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata riguardano la ribadita sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa, senza la quale, in effetti, il reato contestato e ritenuto in sentenza (art. 378 cod. pen.) risulterebbe già prescritto. Si contesta, infatti, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, oggi descritta dalla art. 416-bis.1 cod. pen., sull'assunto che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, l'agente deve perseguire il fine particolare di agevolare l'associazione mafiosa nel suo complesso, escludendo ogni automatismo tra favoreggiamento dell'esponente apicale del gruppo criminale e agevolazione del sodalizio. L'assunto, tuttavia, non appare corretto. Se appena si esamina la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, si ha modo di notare come l'orientamento interpretativo citato dal ricorrente, certamente presente in diverse decisioni di questa Corte di cassazione, non sia per nulla prevalente ed anzi recessivo rispetto a quello di segno contrario che consente, anche nella situazione descritta ed in cui è stato accertato versare l'imputato, di ravvisare l'aggravante in esame. Solo per citare una delle più recenti decisioni, Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 ha, infatti, stabilito che in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capo clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Del resto nel caso in esame, a dispetto dell'ubicazione in diversa provincia (Avellino), non può non rilevarsi come il Comune di [OSCURATO:PERSONA], come da contestazione teatro della condotta di favoreggiamento, disti solo pochi chilometri dalla città di Noia, centro di quell'ambito territoriale in cui il clan camorristico Russo, capeggiato dal favorito Pasquale e dal fratello Salvatore, esplicava la propria attività, così da potersi assumere come dato acquisito la notorietà del personaggio favorito. Se dunque le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello si rivelano innegabilmente sintetiche, così da apparire finanche sbrigative (v. pag. 8 sentenza), ciò nondimeno esse suppongono l'applicazione del superiore principio di diritto che trova, come anzidetto, ampio riscontro nella giurisprudenza di legittimità. 3. L'ulteriore argomento usato a sostegno dell'impugnazione appare parimenti privo di fondamento. La pretesa disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente a quella di tale [OSCURATO:PERSONA], parimenti a giudizio per artt. 378 e 390 cod. pen. e giudicato da altra autorità giudiziaria non può evidentemente esplicare alcuna conseguenza sulla legittimità della pronunzia impugnata, che non può trovare preclusioni nelle valutazioni di altro giudice ancorché espresse su situazioni di fatto analoghe a quella per cui si procede. A parte, infatti, l'operatività di ben noti meccanismi processuali, quale l'effetto favorevole dell'impugnazione proposta da uno di essi, purché non fondata su motivi esclusivamente personali (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), la diversità di trattamento tra coimputati non costituisce situazione prevista e regolata dalla legge ma rappresenta la conseguenza materiale delle vicende processuali e l'eventuale discrasia creatasi nelle rispettive posizioni non è in contrasto col nostro sistema processuale, che ne prevede per l'appunto il superamento unicamente mediante l'estensione degli effetti dell'impugnazione nei termini sopra citati (Sez. 1 n. 5411 del 19/01/1994, Astero, Rv. 197810). Meno che mai, dunque, può allegarsi tale situazione a motivo di illegittimità della pronuncia, quando gli imputati siano stati giudicati, come nel caso di specie, in distinti giudizi e dinanzi a diverse autorità giudiziarie, ancorché per la stessa o per analoga imputazione. 4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 28 settembre 2021 I