Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18702/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19000-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA]) è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 122; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1535/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] ( ITALY ) S .

P .

A .,quale spedizioniere in rappresentanza indiretta della AUCHAN S .

P .

A .,un avviso di rettifica ed un atto di irrogazione di sanzioni per riprese doganali (dazi, I.V.A., interessi); che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 2419/2018, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1535/2021, depositata il 21/04/2021 accolse parzialmente il gravame ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – legittima la ripresa dei maggior diritti doganali, per effetto della responsabilità solidale dello spedizioniere in rappresentanza indiretta con l’importatore e, correlativamente, illegittima l’irrogazione alla contribuente delle sanzioni, non essendo stato “addebitato al rappresentante indiretto di essere stato negligente nell’esecuzione del mandato dell’importatore…ancora la Dogana non può irrogare le sanzioni di tale entità senza tener conto del principio di proporzionalità...” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad undici motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ( ITALY ) S .

P .

A .; Rilevato: che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Omissione di motivazione.

Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 132, n. 4 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 6) per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente laddove, per escludere la debenza delle sanzioni, ha affermato “apoditticamente…che [la contribuente ha] agito con la estrema diligenza da lui esigibile” (cfr. ivi, p. 7); che il motivo è fondato; che in tema di sanzioni tributarie l'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto dell'importatore che abbia effettuato la dichiarazione in dogana, ove la violazione sia imputabile anche alla colpa dello stesso, derivante da difetto di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve essere alla natura dell'attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass., Sez. 5, 28.2.2019, n. 5909, Rv. 653032-01); che questa Corte ha altresì precisato che, in tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 C.D.C., concernente il recupero dei dazi a posteriori, mentre si applicano gli artt. 302 T.U. dogane, nonché 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997: sicché, essendo richiesta al rappresentante indiretto la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16625, Rv. 658594-01); che, tanto doverosamente premesso, è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830- 01); che, in particolare: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez.

L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02); che, alla luce dei principi che precedono, deve ritenersi effettivamente sussistente il vizio denunziato, non essendo assolutamente evincibili, dalla impugnata sentenza, le ragioni che hanno portato la C.T.R. a ritenere che l’Ufficio non abbia “addebitato al rappresentante indiretto di essere stato negligente nell’esecuzione del mandato dell’importatore”, considerato che non è dato comprendere quali siano i “documenti e fatti sopravvenuti alla dichiarazione di importazione”, solo genericamente richiamati in motivazione dai giudici di appello, “che hanno fatto da base dei provvedimenti impugnati” e che, nell’ottica della ritenuta illegittimità delle sanzioni applicate alla DHL , “ non possono essere addebitat[i] al rappresentante indiretto ” (ma sol o all’importatore); che l’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale; che con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa della D .

H .

L . si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c od. proc.civ.) della “nullità della sentenza…per violazione dell’art.132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 36 d.lgs. n31 dicembre 1992, n. 546” (cfr. controricorso, p. 26), per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente in relazione alla correttezza della ripresa relativa ai dazi, a fronte della eccepita congruità della dichiarazione di valore in dogana; che il motivo è fondato; che, richiamati i principi che precedono quanto alla apparenza della motivazione, rileva il Collegio come effettivamente la C.T.R., avuto riguardo alla correttezza della ripresa sul tributo, sia limitata ad affermare che “è legittima la richiesta dell’Agenzia al ricorrente…di pagare i maggiori diritti doganali derivanti dall’avviso di rettifica” senza altro aggiungere, sì da non consentire di comprendere quale sia il percorso logico- giuridico che ha portato a tale determinazione, superando le argomentazioni difensive della D .

H .

L . ( a propria richiamate, ai fini della specificità del motivo, in via riassuntiva alle pp. 26-28 del controricorso e comunque ivi trascritte alle pp. 7 e 11); che quanto precede determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso incidentale; ritenuto, in conclusione, che il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale debbano essere accolti, con assorbimento dei residui e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia (anche in relazione ai profili rimasti assorbiti) e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti.

Cassa la decisione impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19000-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA]) è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 122; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1535/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] ( ITALY ) S . P . A .,quale spedizioniere in rappresentanza indiretta della AUCHAN S . P . A .,un avviso di rettifica ed un atto di irrogazione di sanzioni per riprese doganali (dazi, I.V.A., interessi); che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 2419/2018, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1535/2021, depositata il 21/04/2021 accolse parzialmente il gravame ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – legittima la ripresa dei maggior diritti doganali, per effetto della responsabilità solidale dello spedizioniere in rappresentanza indiretta con l’importatore e, correlativamente, illegittima l’irrogazione alla contribuente delle sanzioni, non essendo stato “addebitato al rappresentante indiretto di essere stato negligente nell’esecuzione del mandato dell’importatore…ancora la Dogana non può irrogare le sanzioni di tale entità senza tener conto del principio di proporzionalità...” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad undici motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ( ITALY ) S . P . A .; Rilevato: che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “illogicità e contraddittorietà della motivazione. Omissione di motivazione. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 132, n. 4 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 6) per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente laddove, per escludere la debenza delle sanzioni, ha affermato “apoditticamente…che [la contribuente ha] agito con la estrema diligenza da lui esigibile” (cfr. ivi, p. 7); che il motivo è fondato; che in tema di sanzioni tributarie l'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto dell'importatore che abbia effettuato la dichiarazione in dogana, ove la violazione sia imputabile anche alla colpa dello stesso, derivante da difetto di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve essere alla natura dell'attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass., Sez. 5, 28.2.2019, n. 5909, Rv. 653032-01); che questa Corte ha altresì precisato che, in tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 C.D.C., concernente il recupero dei dazi a posteriori, mentre si applicano gli artt. 302 T.U. dogane, nonché 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997: sicché, essendo richiesta al rappresentante indiretto la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16625, Rv. 658594-01); che, tanto doverosamente premesso, è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830- 01); che, in particolare: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02); che, alla luce dei principi che precedono, deve ritenersi effettivamente sussistente il vizio denunziato, non essendo assolutamente evincibili, dalla impugnata sentenza, le ragioni che hanno portato la C.T.R. a ritenere che l’Ufficio non abbia “addebitato al rappresentante indiretto di essere stato negligente nell’esecuzione del mandato dell’importatore”, considerato che non è dato comprendere quali siano i “documenti e fatti sopravvenuti alla dichiarazione di importazione”, solo genericamente richiamati in motivazione dai giudici di appello, “che hanno fatto da base dei provvedimenti impugnati” e che, nell’ottica della ritenuta illegittimità delle sanzioni applicate alla DHL , “ non possono essere addebitat[i] al rappresentante indiretto ” (ma sol o all’importatore); che l’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale; che con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa della D . H . L . si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c od. proc.civ.) della “nullità della sentenza…per violazione dell’art.132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 36 d.lgs. n31 dicembre 1992, n. 546” (cfr. controricorso, p. 26), per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente in relazione alla correttezza della ripresa relativa ai dazi, a fronte della eccepita congruità della dichiarazione di valore in dogana; che il motivo è fondato; che, richiamati i principi che precedono quanto alla apparenza della motivazione, rileva il Collegio come effettivamente la C.T.R., avuto riguardo alla correttezza della ripresa sul tributo, sia limitata ad affermare che “è legittima la richiesta dell’Agenzia al ricorrente…di pagare i maggiori diritti doganali derivanti dall’avviso di rettifica” senza altro aggiungere, sì da non consentire di comprendere quale sia il percorso logico- giuridico che ha portato a tale determinazione, superando le argomentazioni difensive della D . H . L . ( a propria richiamate, ai fini della specificità del motivo, in via riassuntiva alle pp. 26-28 del controricorso e comunque ivi trascritte alle pp. 7 e 11); che quanto precede determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso incidentale; ritenuto, in conclusione, che il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale debbano essere accolti, con assorbimento dei residui e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia (anche in relazione ai profili rimasti assorbiti) e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti. Cassa la decisione impugnata e rinvi
Sentenza Cassazione n. 18702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris