CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 16630/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Admir [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di Bergamovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen.per assenza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro dellaGiustizia a norma dell’art. 10 dello stesso codice.2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Brescia, affidandosi a un unico motivocon il quale deduce erronea applicazione dell’art. 497-bis, secondo comma, cod.pen. lamentando che, essendo pacifica la contraffazione del documento, inassenza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustiziadi cui all’art. 10 cod. pen., avrebbe dovuto essere applicato il primo commadell’art. 497-bis dello stesso codice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1.1. E’ ben vero, come assume il ricorrente, che integra il delitto di cuiall'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento diidentificazione valido per l'espatrio falso, nel caso in cui l'imputazione per ilconcorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero,contestata a norma del secondo comma della predetta disposizione, non risultiprocedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art.10 cod. pen. (Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023, Baramidze, Rv. 284909).E, tuttavia, dalla sentenza impugnata si ritrae che l’imputato, a seguito diarresto in flagranza, era stato condotto dinanzi al Tribunale per la convalidadell’arresto e il giudizio direttissimo in ordine ai reati previsti da entrambi icommi dell’art. 497-bis cod. pen., ossia possesso (primo comma) e fabbricazione(secondo comma) di un documento falso valido per l’espatrio.Una volta convalidato l’arresto solo per il reato di possesso (primo comma),il procedimento è stato separato per la fattispecie autonoma di fabbricazione, perla quale è stata pronunciata la censurata sentenza di cui all’art. 129 cod. proc.pen. per assenza della condizione di procedibilità.1.2.Nel delineato contesto, nel quale si sta già celebrando un giudizio neiconfronti del Vranoci per il delitto di cui al primo comma dell’art. 497-bis cod.pen. presso la medesima sede giudiziaria, il ricorso del Procuratore Generale èprivo di interesse perché il suo accoglimento condurrebbe alla celebrazione di unsecondo processo destinato a concludersi con una pronunzia di non doversiprocedere. Trovano applicazione, infatti, oltre che il principio generale sancito dalsecondo comma dell’art. 649 cod. proc. pen., anche l’insuperato insegnamento diSez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 – 01, secondo cui non puòessere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una personaper i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nellastessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nelprocedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazioneoppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza larelativa causa di improcedibilità.2. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso del ProcuratoreGenerale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.G.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]