CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 13785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2923 -2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 1352/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] una tantum art.1, co.20 l. 335/95 R.G.N. 2923/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] CHECon sentenza n.951/18, la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il pagamento dell’indennità una tantumdi cui all’art.1, co.20 l. n.335/95. Riteneva la Corte che il defunto coniuge della ricorrente non avrebbe potuto accedere al sistema pensionistico contributivo, presupposto necessario ai sensi dell’art.1 d.m. 13 gennaio 2003. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.19 e 20 l. n.335/95. La Corte avrebbe dovuto disapplicare l’art.1 d.m. 13 gennaio 2003 che pone quale presupposto per l’erogazione dell’indennità una tantum il fatto che l’assicurato defunto avrebbe dovuto aver diritto al pensionamento secondo il sistema contributivo. Tale requisito non è richiesto dall’art.1, co.20 l. n.335/95, e la decretazione ministeriale doveva intervenire solo per disciplinare modalità e termini della provvidenza, non anche i relativi presupposti. Il motivo è infondato. Come affermato dalla sentenza impugnata, l’art.1, co.20 l. n.335/95 va letto nel contesto sistematico dell’intero testo normativo, tutto incentrato sull’introduzione del sistema pensionistico contributivo. Sebbene l’art.1, co.20 non espliciti il requisito espressamente previsto dall’art.1 d.m. 13 gennaio 2003, ovvero che la pensione cui avrebbe avuto diritto il defunto doveva essere soggetta al metodo contributivo, la necessità di tale requisito emerge coordinando il secondo periodo dell’art.1, co.20 –relativo all’indennità una tantum – con il primo periodo, che ha riguardo proprio alla pensione indicata al comma 19, ovvero alla pensione di vecchiaia liquidata con sistema contributivo. La “pensione” ai superstiti del secondo periodo è la stessa pensione cui ha riguardo il primo periodo della norma, ovvero quella soggetta al metodo contributivo. Conferma sistematica in tal senso emerge dal confronto con l’art.13 l. n.218/52, norma tuttora in vigore. Essa detta i presupposti per l’analogo istituto dell’indennità una tantum al tempo in cui ancora vigeva il sistema pensionistico retributivo. Poiché, come detto, la norma coesiste insieme all’art.1, co.20 l. n.335/95, deve concludersi che l’una ha riguardo all’indennità una tantum sul presupposto di una pensione del defunto attratta al regime retributivo, mentre l’altra regola le condizioni per l’indennità una tantumsul presupposto di una pensione del defunto regolata secondo il regime contributivo. L’art.1 d.m. 13 gennaio 2003 non è viziato da alcuna illegittimità, dovendo ritenersi già incluso nell’art.1, co.20 l. n.335/95 il presupposto di una pensione soggetta al sistema contributivo. In questo senso si è espressa la sentenza impugnata, che dunque merita conferma.Nulla sulle spese di lite del presente giudizio attesa la certificazione prodotta ai sensi dell’art.152 d.a. c.p.c. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterior