CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena sull'accordo delle parti; Ritenuto che non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; Considerato infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), mentre il ricorso nella specie lamenta piuttosto la valutazione "non approfondita" del ruolo e della responsabilità dell'imputato sulla base delle circostanze emergenti dagli atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec