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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 01896/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1-1896.22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 15/09/ 021 PU A [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Cron.

Qi R.G.N. 28479/2014 SENTENZA sul ricorso 28479/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, -controricorrente - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3742/2014 della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, depositata il 11/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Angelis, per delega avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento; udito per l'Avvocatura Generale dello Stato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto e per [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al controricorso, [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo recante 11 cartelle emesse dall'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] deducendo che le stesse non erano mai state precedentemente notificate e di averne avuto notizia soltanto attraverso l'estratto; allegava altresì che i crediti indicati nelle cartelle dovevano reputarsi prescritti.La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso del Palmese e annullava due delle cartelle oggetto di impugnazione per le quali l'agente della riscossione non aveva fornito prova di valida notificazione, mancando agli atti la cartolina della raccomandata a.r. inviata al destinatario (assente al momento della consegna). [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla C.T.R. della Campania che, nella contumacia del Palmese, con pronuncia n. 3742/45/14 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in primo grado; il giudice d'appello affermava l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, insorgendo lo stesso soltanto con la sua notificazione o con la notifica della cartella.

Il ricorso del contribuente è affidato a cinque motivi; resista[-con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ‘ [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di rilevare che il contraddittorio in appello non era integro, non essendo stato notificato l'atto d'impugnazione all'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo si censura, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione in merito alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nel grado d'appello.

Con il terzo motivo si censura, ancora e.x art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio del giudicato, con riferimento agli artt. 2909 cod. civ., 324 e 100 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. statuito l'inammissibilità dell'originario ricorso avanzato dal contribuente in assenza di uno specifico motivo d'appello volto a censurare la statuizione di prime cure sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Con il quarto motivo si denuncia, sempre ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio, con riferimento all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata ex officio.

Con il quinto motivo si adombra, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. f'àTUttly escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

È fondato il primo motivo di censura, che va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure.

Nella specie, ancorché fosse parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle entrate non consta sia stata processualmente coinvolta nel grado d'appello, essendo mancata la notifica del gravame nei suoi confronti.

Giova allora richiamare il principio in base al quale "L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass. n. 8790 del 2019).

Segnatamente "L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 3451 del 2021; Cass. n. :3077 del 2021).

La sentenza va, in definitiva, cassata, con la rimessione della causa per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, alla C:TR della , in diversa composizione.

P.Q.M. i p etC njez ';t 4MAI

244. r:Vo ,) , rz, c, o leti; A;z, „ss dirti) —Cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sarelzgra t in ?a,tticvct. diversa composizione ) ate 5"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1-1896.22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 15/09/ 021 PU A [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Cron. Qi R.G.N. 28479/2014 SENTENZA sul ricorso 28479/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, -controricorrente - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3742/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 11/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Angelis, per delega avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento; udito per l'Avvocatura Generale dello Stato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto e per [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al controricorso, [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo recante 11 cartelle emesse dall'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] deducendo che le stesse non erano mai state precedentemente notificate e di averne avuto notizia soltanto attraverso l'estratto; allegava altresì che i crediti indicati nelle cartelle dovevano reputarsi prescritti.La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso del Palmese e annullava due delle cartelle oggetto di impugnazione per le quali l'agente della riscossione non aveva fornito prova di valida notificazione, mancando agli atti la cartolina della raccomandata a.r. inviata al destinatario (assente al momento della consegna). [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla C.T.R. della Campania che, nella contumacia del Palmese, con pronuncia n. 3742/45/14 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in primo grado; il giudice d'appello affermava l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, insorgendo lo stesso soltanto con la sua notificazione o con la notifica della cartella. Il ricorso del contribuente è affidato a cinque motivi; resista[-con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ‘ [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di rilevare che il contraddittorio in appello non era integro, non essendo stato notificato l'atto d'impugnazione all'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione in merito alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nel grado d'appello. Con il terzo motivo si censura, ancora e.x art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio del giudicato, con riferimento agli artt. 2909 cod. civ., 324 e 100 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. statuito l'inammissibilità dell'originario ricorso avanzato dal contribuente in assenza di uno specifico motivo d'appello volto a censurare la statuizione di prime cure sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Con il quarto motivo si denuncia, sempre ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio, con riferimento all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo senza previamente sottoporre alle parti la questione, rilevata ex officio. Con il quinto motivo si adombra, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. f'àTUttly escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. È fondato il primo motivo di censura, che va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure. Nella specie, ancorché fosse parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle entrate non consta sia stata processualmente coinvolta nel grado d'appello, essendo mancata la notifica del gravame nei suoi confronti. Giova allora richiamare il principio in base al quale "L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cass. n. 8790 del 2019). Segnatamente "L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 3451 del 2021; Cass. n. :3077 del 2021). La sentenza va, in definitiva, cassata, con la rimessione della causa per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, alla C:TR della , in diversa composizione. P.Q.M. i p etC njez ';t 4MAI 244. r:Vo ,) , rz, c, o leti; A;z, „ss dirti) —Cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sarelzgra t in ?a,tticvct. diversa composizione ) ate 5"
Sentenza Cassazione n. 01896/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris