CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto non illogica, che la situazione accertata deponesse per un allontanamento dall'abitazione con il figlio da parte del ricorrente e non di un suo tentativo di rincorrerlo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa dalla Corte di merito in ragione dell'apprezzata non scarsa offensività del fatto che aveva visto il ricorrente, sì allontanarsi dall'abitazione per raggiungere un luogo distante sessanta metri dalla abitazione, ma collegato con un parcheggio ed una strada pubblica; rilevato che egualmente adeguata risulta la motivazione con cui, sulla base di una scarsa valenza special-preventiva al caso concreto assegnata alle pene sostitutive (in ragione della apprezzata negativa personalità del ricorrente), ha escluso l'accoglijmento della relativa richiesta formulata dalla difesa; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis