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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44403/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. È stato proposto ricorso per cassazione sottoscritto dall'Antonucci, come codifensore di se stesso unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], «che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]».

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

In disparte la confusa esposizione delle doglianze, in relazione alla quale va ricordato il costante orientamento di questa Corte in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 - 01), il ricorso è inammissibile per la preliminare ragione: a) che, per un verso, esso si presenta proposto dalla parte personalmente in contrasto con la

I. n. 103 del 2017, che, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01) e ciò anche quando l'imputato sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dal momento che ciò contrasta con il fatto che nel nostro ordinamento non è consentita l'autodifesa (v., anche per richiami giurisprudenziali, Sez. 7, n. 31125 del 03/04/2017); b) e, che, per altro verso, l'attribuzione dell'intero ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è preclusa dalla formula con la quale si apre l'atto («che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]»), che non consente con sicurezza di comprendere quali siano le doglianze delle quali il difensore si attribuisce la paternità, affidandone l'identificazione al lettore, che dovrebbe stabilire quali sono le «parti più tecniche ed evidenti di nullità».

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. È stato proposto ricorso per cassazione sottoscritto dall'Antonucci, come codifensore di se stesso unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], «che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]». 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In disparte la confusa esposizione delle doglianze, in relazione alla quale va ricordato il costante orientamento di questa Corte in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 - 01), il ricorso è inammissibile per la preliminare ragione: a) che, per un verso, esso si presenta proposto dalla parte personalmente in contrasto con la I. n. 103 del 2017, che, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01) e ciò anche quando l'imputato sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dal momento che ciò contrasta con il fatto che nel nostro ordinamento non è consentita l'autodifesa (v., anche per richiami giurisprudenziali, Sez. 7, n. 31125 del 03/04/2017); b) e, che, per altro verso, l'attribuzione dell'intero ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è preclusa dalla formula con la quale si apre l'atto («che fa sue solamente le parti dello scritto più tecniche ed evidenti di nullità del procedimento-processo del presente ricorso per cassazione ed attinenti al solo ricorso per cassazione e non personali e di denuncia espresse solamente dall'imputato denunciante [...]»), che non consente con sicurezza di comprendere quali siano le doglianze delle quali il difensore si attribuisce la paternità, affidandone l'identificazione al lettore, che dovrebbe stabilire quali sono le «parti più tecniche ed evidenti di nullità». 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d