CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2017
Cassazione n. 16214/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18277/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 3839/2015 depositata il11/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di una striscia di terreno (facente parte di un’area più vasta espropriata per finalità di edilizia residenziale pubblica) occupata e irreversibilmente trasformata per la costruzione di una strada, iniziarono un giudizio amministrativo all’esito del quale il Comune di Milano adottò, in data 24.9.2015, un provvedimento di acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bisdel dPR n. 327 del 2001, e liquidò l’indennizzo quantificato in complessivi € 369563,00. I signori Torre proposero opposizione al valore stimato dell’area dinanzi alla Corte d’appello di Milano che, con ordinanza dell’11.12.2017, ha quantificato l’indennizzo in complessivi € 394136,28, oltre interessi legali, avendo qualificato l’area come inedificabile all’epoca del provvedimento acquisitivo. La Corte ha valorizzato lo strumento urbanistico vigente che, a seguito di variante generale al PRG del 1953 approvata nel 1980, la includeva in zona destinata a viabilità pubblica e verde comunale, prendendo in considerazione i valori di monetizzazione degli standard nella microzona interessata e ritenendo non condivisibile l’alternativa ipotesi di stima formulata in termini edificabili dal c.t.u. con riguardo al PRG del 1953, nel quale essa era destinata a edilizia economica e popolare. Avverso questa sentenza i signori Torre hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito il Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.42 bis, 32 e 37 del dPR n. 327 dell’8 giugno 2001, per avere la Corte territoriale determinato l’indennità di esproprio facendo riferimento alla caratterizzazione urbanistica assegnata al suolo nelle tavole del PRG del 1980 successivamente alla sua illegittima trasformazione, e non, invece, tenendo conto del valore del suolo e delle opere realizzate su di esso. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione ai medesimi parametri, per avere erroneamente determinato il valore di mercato attraverso il criterio del valore di trasformazione, preferendo il valore di monetizzazione degli standard, anziché più correttamente sommando il valore del suolo al valore del costruito. Nella rubrica del terzo motivo i ricorrenti si dolgono della valutazione dell’area a standard urbanistico e ribadiscono che quando fu realizzata, tra il 1972 e il 1976, l’opera non era prevista in nessun documento o carta urbanistica e che la destinazione a viabilità pubblica riferibile alla variante del 1980 e al PGT approvato nel 2012 era meramente ricognitiva di una situazione di fatto precedente che era stata determinata da un intervento illecito su un’area non legittimamente espropriata; da ciò i ricorrenti desumono che entrambe le suddette più recenti previsioni urbanistiche assumevano natura di vincolo preordinato all’esproprio da cui si doveva prescindere ai fini della qualificazione urbanistica del bene. Sono motivi, reciprocamente connessi, infondati. Profilo comune è il criticato riferimento dell’indagine urbanistica alla data di adozione del provvedimento di acquisizione cd. sanante, ex art. 42 bisdel dPR n. 327 del 2001, anziché – secondo la tesi erroneamente sostenuta dai ricorrenti – all’epoca della (illegittima) “espropriazione di fatto”, cioè dell’occupazione e irreversibile trasformazione del suolo (tra il 1972 e il 1976), quando esso era edificabile secondo il piano urbanistico del 1953, non ancora inciso dalla variante del 1980 che ne decretò la destinazione a verde pubblico comunale e viabilità. La tesi della natura espropriativa della variante del 1980 postula una impropria critica di una valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito in senso difforme da quella invocata dai ricorrenti, invero formulata senza rispettare i canoni di specificità propri del ricorso per cassazione e al solo lo scopo difensionale di retrodatare l’indagine urbanistica e la stima del bene. Essa inoltre – e il rilievo è decisivo – trascura che il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis, costituendo titolo del trasferimento della proprietà, al pari del decreto di esproprio, segna comunque il momento cui ragguagliare la valutazione urbanistica del bene ai fini della stima e della determinazione delle indennità, come si ricava con chiarezza dall’art. 42 bis , comma 3, che richiama l’art. 37, comma 3, del dPR del 2001 in tema di indennità di esproprio. Non assume rilievo il fatto che la strada fosse stata già realizzata quando fu approvata la variante generale del 1980 che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, si limitò a prenderne atto, poiché il momento rilevante per la qualificazione del bene non è quello dell’occupazione o della materiale trasformazione del bene, ma quello dell’emanazione del provvedimento di acquisizione cd. sanante, quando nel caso in esame l’area era destinata a servizi pubblici e viabilità, sulla base della previsione del piano urbanistico del 1980, secondo l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Infine, la censura concernente la mancata sommatoria del valore del suolo e dell’opera costruita è, da un lato, del tutto generica, non comprendendosi di quali opere si tratti e quale ne sia il valore specifico e, dall’altro, confligge con il principio che esclude la possibilità di una sommatoria tra il valore del suolo e del costruito (cfr., in tema di opposizione alla stima ex art. 42 bis del t.u. del 2001, Cass. n. 9871 del 2023). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contr