CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1984
Cassazione n. 30755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, 80, comma 2, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con i(secondo motivo in ordine alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R.309/1990. In ordine alla prima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice, oltre ad affermare l'assenza di elementi positivi, non essendo tale il contegno processuale dell'imputato, le cui dichiarazioni appaiono dettate da finalità meramente difensive, non essendo stato neppure fornito un contributo volto alla individuazione dei correi, ha fatto riferimento alla natura e al quantitativo di sostanza stupefacente, pari a kg 22 di cocaina, alla non occasionalità della condotta e all'inserimento del ricorrente in ambienti dediti al narcotraffico. Anche con riferimento alle difficoltà economiche lamentate dall'imputato , posta a giustificazione la propria condotta, il giudice a quo ha evidenziato lo stato economico dell'intero nucleo familiare. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R.309/1990, il giudice a quo ha evidenziato il numero di dosi e la tipologia della sostanza, distribuita in 20 panetti dal peso lordo di 22,150 chilogrammi di cocaina, da cui sono ricavabili 99.000 dosi singole medie. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , «4 Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 PFFieg, TATA ii))ei4,i Il Consigliere estensore Il Presidente !N G /O EWA