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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1971

Cassazione n. 41846/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1971 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.COZZOLINO Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno aveva rideterminato la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di concorso in furto di un autoveicolo e di ricettazione di altro automezzo, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche indizianti in relazione ai due episodi ascritti all'imputato, nonché in relazione alla sus- sistenza del reato di ricettazione non essendosi perfezionato l'accordo su tutti gli elementi del negozio e in relazione alla identificazione del prevenuto in assenza di perizia fonica, oltre ogni ragionevole dubbio.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito appare pacifico l'insegnamento del S.C. secondo cui qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (sez.6, 28.2.2012, Cataldo e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzato qual- siasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incom- bendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sinto- matici di segno contrario (sez.II, 27.1.2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; sez.VI, 3.10.2013, Amato, Rv.259478).

D'altro canto i giudici di appello hanno esplicitato, con motivazione articolata e coerente, le chiavi di lettura del materiale captativo e, trattandosi di inter- pretazione del tutto logica e priva di evidenti contraddizioni, con particolare riferimento alle conversazioni da cui è stato desunto il concorso del ricorrente nel reato di furto, il relativo giudizio si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Quanto infine al raggiungimento dell'accordo per la consegna al COZZOLINO della res furtiva il giudice distrettuale ha logicamente rappresentato come la mancanza di un accordo preventivo sul prezzo era sostanzialmente assorbito dalla complessiva accettazione del veicolo, descritto nelle sue caratteristiche essenziali dal tradens, e dalle precedenti trattative intervenute tra le parti che rimandavano pertanto a prassi di acquisto consolidate.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1971 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.COZZOLINO Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno aveva rideterminato la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di concorso in furto di un autoveicolo e di ricettazione di altro automezzo, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche indizianti in relazione ai due episodi ascritti all'imputato, nonché in relazione alla sus- sistenza del reato di ricettazione non essendosi perfezionato l'accordo su tutti gli elementi del negozio e in relazione alla identificazione del prevenuto in assenza di perizia fonica, oltre ogni ragionevole dubbio. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito appare pacifico l'insegnamento del S.C. secondo cui qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (sez.6, 28.2.2012, Cataldo e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzato qual- siasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incom- bendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sinto- matici di segno contrario (sez.II, 27.1.2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; sez.VI, 3.10.2013, Amato, Rv.259478). D'altro canto i giudici di appello hanno esplicitato, con motivazione articolata e coerente, le chiavi di lettura del materiale captativo e, trattandosi di inter- pretazione del tutto logica e priva di evidenti contraddizioni, con particolare riferimento alle conversazioni da cui è stato desunto il concorso del ricorrente nel reato di furto, il relativo giudizio si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Quanto infine al raggiungimento dell'accordo per la consegna al COZZOLINO della res furtiva il giudice distrettuale ha logicamente rappresentato come la mancanza di un accordo preventivo sul prezzo era sostanzialmente assorbito dalla complessiva accettazione del veicolo, descritto nelle sue caratteristiche essenziali dal tradens, e dalle precedenti trattative intervenute tra le parti che rimandavano pertanto a prassi di acquisto consolidate. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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