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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 29521/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1704/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10786/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 18.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e già sospesa il 28.1.2025, a seguito del rinvenimento del condannato a bordo di un’autovettura condotta da soggetto con precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Il Tribunale ha dato atto che il fatto si sia verificato in orario nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rimanere nel suo domicilio e che il condannato non abbia dato alcuna giustificazione della propria condotta.

Di conseguenza, il Tribunale ha provveduto alla revoca definitiva della misura, apprendo evidente l’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestirla.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47-ter ord. pen. per avere il Tribunale disposto la revoca della misura alternativa in assenza di una valutazione concreta sull’idoneità della condotta contestata a interrompere il percorso rieducativo, mediante un automatismo non consentito.

Il ricorso menziona la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio in base al quale la detenzione domiciliare non va revocata automaticamente al ricorrere di un’unica e mera violazione delle prescrizioni imposte al condannato.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza non ha preso in considerazione gli elementi positivi della storia detentiva del ricorrente, il quale ha commesso una unica violazione delle prescrizioni imposte, ha svolto un periodo esecutivo immune da violazioni, non ha assunto mai atteggiamenti violenti e non si è altre volte allontanato dal proprio domicilio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29521/2025 Roma, lì, 14/08/2025

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 4.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

L’art. 47-ter, comma sesto, ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

È vero, come sostenuto nel ricorso, che la detenzione domiciliare non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 4/2/2015, Marotta, Rv. 263077 - 01).

In questa prospettiva, deve tenersi conto che, nel caso di specie, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che ha dato luogo alla revoca è rimasto integrato da un allontanamento dal domicilio in orari in cui era invece prescritto che vi rimanesse e allo scopo di accompagnarsi ad un soggetto pregiudicato per violazione della normativa dettata in materia di sostanze stupefacenti.

In primo luogo, dunque, il comportamento del condannato ha integrato il reato di evasione, secondo l’espressa previsione del comma ottavo dell’art. 47-ter ord. pen., in virtù del quale il detenuto domiciliare che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell’art. 385 cod. pen.

La revoca automatica della detenzione è previsto dall’art. 47-ter, comma nono, ord, pen., solo in caso di condanna per il delitto di evasione, ma ciò non implica che anche prima della definizione del relativo procedimento penale il comportamento del soggetto, ritenuto inquadrabile nell'ambito di detta ipotesi di reato, non possa costituire, eventualmente in collegamento con altri, elemento di valutazione idoneo a rivelare l'esistenza di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (cfr. Sez. 1, n. 7243 del 19/12/1997, dep. 1998, Cesario, Rv. 209725 – 01).

In secondo luogo, deve rilevarsi, allora, che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, al momento della concessione della detenzione domiciliare, per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti.

Nella valutazione di tale comportamento del condannato e della sua eventuale incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa, va considerato che la detenzione domiciliare si connota per la rigidità dei suoi contenuti precettivi, essenzialmente collegata alla sua natura di misura rispondente a finalità umanitarie come modalità alternativa di espiazione della pena detentiva e, quindi, applicabile anche a soggetti non ancora maturi per forme più avanzate di risocializzazione.

Questo vuol dire che si tratta di istituto dai non prevalenti contenuti rieducativi e con un carattere spiccatamente restrittivo, tanto è vero che l’art. 47-ter ord. pen. rinvia alla disciplina degli arresti domiciliari, che è strumento cautelare per sua natura non rispondente a esigenze di recupero sociale ma a necessità eminentemente contenitive.

In questo contesto di riferimento, l’apprezzamento della violazione di [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente tenere conto, da un lato, che la violazione della misura è consistita nella trasgressione, non di una mera prescrizione fissata in via accessoria rispetto al regime della detenzione, ma della principale prescrizione che il condannato è tenuto ad osservare, e cioè il divieto di uscire dalla propria abitazione; dall’altro, la inosservanza del divieto si è verificata a soli due mesi di distanza dall’applicazione della misura e ha determinato l’entrata in contatto del condannato con una persona che, non solo non rientra tra quelle indicate dall’art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ma annovera precedenti per la medesima tipologia di reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione di pena.

Di conseguenza, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, prendendo in considerazione natura ed entità della violazione, ha adeguatamente ritenuto che se ne potesse trarre la conclusione circa l’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la misura alternativa.

Il ricorso la contrasta con argomenti per larga parte inconferenti, che richiamano la giovane età, la natura non violenta della violazione e l’assenza di ulteriori elementi sintomatici di rifiuto della prospettiva di rieducazione.

Ma le censure non arrivano a inficiare la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, che si attiene più propriamente alla valutazione dei connotati del fatto per farne discendere, conformemente alla previsione dell’art. 47-ter, comma sesto, ord. pen., una fondata prognosi di incompatibilità con la prosecuzione della misura di una condotta sostanziatasi nella precoce inosservanza del principale obbligo a cui era tenuto [OSCURATO:PERSONA] e, peraltro, per incontrare una persona riconducibile al circuito delinquenziale nel quale il ricorrente aveva precedentemente commesso il reato.

Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanne del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1704/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10786/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 18.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e già sospesa il 28.1.2025, a seguito del rinvenimento del condannato a bordo di un’autovettura condotta da soggetto con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha dato atto che il fatto si sia verificato in orario nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rimanere nel suo domicilio e che il condannato non abbia dato alcuna giustificazione della propria condotta. Di conseguenza, il Tribunale ha provveduto alla revoca definitiva della misura, apprendo evidente l’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestirla. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47-ter ord. pen. per avere il Tribunale disposto la revoca della misura alternativa in assenza di una valutazione concreta sull’idoneità della condotta contestata a interrompere il percorso rieducativo, mediante un automatismo non consentito. Il ricorso menziona la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio in base al quale la detenzione domiciliare non va revocata automaticamente al ricorrere di un’unica e mera violazione delle prescrizioni imposte al condannato. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza non ha preso in considerazione gli elementi positivi della storia detentiva del ricorrente, il quale ha commesso una unica violazione delle prescrizioni imposte, ha svolto un periodo esecutivo immune da violazioni, non ha assunto mai atteggiamenti violenti e non si è altre volte allontanato dal proprio domicilio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29521/2025 Roma, lì, 14/08/2025 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 4.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. L’art. 47-ter, comma sesto, ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. È vero, come sostenuto nel ricorso, che la detenzione domiciliare non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 4/2/2015, Marotta, Rv. 263077 - 01). In questa prospettiva, deve tenersi conto che, nel caso di specie, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che ha dato luogo alla revoca è rimasto integrato da un allontanamento dal domicilio in orari in cui era invece prescritto che vi rimanesse e allo scopo di accompagnarsi ad un soggetto pregiudicato per violazione della normativa dettata in materia di sostanze stupefacenti. In primo luogo, dunque, il comportamento del condannato ha integrato il reato di evasione, secondo l’espressa previsione del comma ottavo dell’art. 47-ter ord. pen., in virtù del quale il detenuto domiciliare che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell’art. 385 cod. pen. La revoca automatica della detenzione è previsto dall’art. 47-ter, comma nono, ord, pen., solo in caso di condanna per il delitto di evasione, ma ciò non implica che anche prima della definizione del relativo procedimento penale il comportamento del soggetto, ritenuto inquadrabile nell'ambito di detta ipotesi di reato, non possa costituire, eventualmente in collegamento con altri, elemento di valutazione idoneo a rivelare l'esistenza di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (cfr. Sez. 1, n. 7243 del 19/12/1997, dep. 1998, Cesario, Rv. 209725 – 01). In secondo luogo, deve rilevarsi, allora, che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, al momento della concessione della detenzione domiciliare, per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti. Nella valutazione di tale comportamento del condannato e della sua eventuale incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa, va considerato che la detenzione domiciliare si connota per la rigidità dei suoi contenuti precettivi, essenzialmente collegata alla sua natura di misura rispondente a finalità umanitarie come modalità alternativa di espiazione della pena detentiva e, quindi, applicabile anche a soggetti non ancora maturi per forme più avanzate di risocializzazione. Questo vuol dire che si tratta di istituto dai non prevalenti contenuti rieducativi e con un carattere spiccatamente restrittivo, tanto è vero che l’art. 47-ter ord. pen. rinvia alla disciplina degli arresti domiciliari, che è strumento cautelare per sua natura non rispondente a esigenze di recupero sociale ma a necessità eminentemente contenitive. In questo contesto di riferimento, l’apprezzamento della violazione di [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente tenere conto, da un lato, che la violazione della misura è consistita nella trasgressione, non di una mera prescrizione fissata in via accessoria rispetto al regime della detenzione, ma della principale prescrizione che il condannato è tenuto ad osservare, e cioè il divieto di uscire dalla propria abitazione; dall’altro, la inosservanza del divieto si è verificata a soli due mesi di distanza dall’applicazione della misura e ha determinato l’entrata in contatto del condannato con una persona che, non solo non rientra tra quelle indicate dall’art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ma annovera precedenti per la medesima tipologia di reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione di pena. Di conseguenza, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, prendendo in considerazione natura ed entità della violazione, ha adeguatamente ritenuto che se ne potesse trarre la conclusione circa l’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la misura alternativa. Il ricorso la contrasta con argomenti per larga parte inconferenti, che richiamano la giovane età, la natura non violenta della violazione e l’assenza di ulteriori elementi sintomatici di rifiuto della prospettiva di rieducazione. Ma le censure non arrivano a inficiare la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, che si attiene più propriamente alla valutazione dei connotati del fatto per farne discendere, conformemente alla previsione dell’art. 47-ter, comma sesto, ord. pen., una fondata prognosi di incompatibilità con la prosecuzione della misura di una condotta sostanziatasi nella precoce inosservanza del principale obbligo a cui era tenuto [OSCURATO:PERSONA] e, peraltro, per incontrare una persona riconducibile al circuito delinquenziale nel quale il ricorrente aveva precedentemente commesso il reato. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanne del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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