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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22658/2024

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Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13230/2022proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla piazza Margana, n. 19. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 5351/2021, depositata in data23 novembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento relativa all’Iva non versata per l’anno di imposta 2007, oltre sanzioni ed interessi, come era emerso dalla dichiarazione Iva presentata per il terzo trimestre 2017 ai sensi dell’art. 21 bis del decreto legge n. 78 del 2010, dichiarando dovute solo le imposte ad esclusione delle sanzioni ed interessi di mora. 2.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto sussistenti tutti gli elementi che configuravano la causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, rilevando che il contribuente non era sanzionabile se all’origine del comportamento assunto vi era l’impossibilità oggettiva causata dall’inerzia dei debitori e che la società contribuente aveva anche presentato la richiesta di sospensione del pagamento per evitare un danno grave e irreparabile ex artt. 47 e 62 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art.30 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il Giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che potesse configurarsi l’esimente della forza maggiore nella circostanza rappresentata dalla crisi di liquidità della contribuente, determinata, a sua volta, dall’insolvenza dei suoi clienti principali Alitalia e Atac. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva trascurato di riscontrare gli elementi costitutivi della forza maggiore, ovvero dell’imprevedibilità, dell’irresistibilità e dell’inevitabilità dell’evento impeditivo, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che non potevano essere ricondotti a crisi di liquidità a sua volta determinate dall’inadempimento di terzi.

I Giudici di secondo grado, inoltre, avevano tralasciato ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate, anche nella mancanza di elementi forniti dalla società contribuente.

La sentenza impugnata era pure errata in relazione agli interessi di mora, che non potevano essere disapplicati in mancanza di una espressa previsione normativa, non essendo riconducibili all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. 2.In via preliminare va rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. 097202000048416391000, emessaa seguito dell’avviso bonario n. 0016198619402, relativa alla pretesa oggetto del contenzioso e di essersi impegnata a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata, allegando il pagamento di n. 3 rate su 18 rate previste, con scadenzadell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027 , chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e , in via subordinata , la cessazione della materia del contendere, oltre che in via gradatamente subordinata il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 2.1Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 2.2Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in casocontrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 2.3 Ciò posto , stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla società controricorrente, e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13230/2022proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla piazza Margana, n. 19. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 5351/2021, depositata in data23 novembre 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento relativa all’Iva non versata per l’anno di imposta 2007, oltre sanzioni ed interessi, come era emerso dalla dichiarazione Iva presentata per il terzo trimestre 2017 ai sensi dell’art. 21 bis del decreto legge n. 78 del 2010, dichiarando dovute solo le imposte ad esclusione delle sanzioni ed interessi di mora. 2.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto sussistenti tutti gli elementi che configuravano la causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, rilevando che il contribuente non era sanzionabile se all’origine del comportamento assunto vi era l’impossibilità oggettiva causata dall’inerzia dei debitori e che la società contribuente aveva anche presentato la richiesta di sospensione del pagamento per evitare un danno grave e irreparabile ex artt. 47 e 62 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art.30 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il Giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che potesse configurarsi l’esimente della forza maggiore nella circostanza rappresentata dalla crisi di liquidità della contribuente, determinata, a sua volta, dall’insolvenza dei suoi clienti principali Alitalia e Atac. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva trascurato di riscontrare gli elementi costitutivi della forza maggiore, ovvero dell’imprevedibilità, dell’irresistibilità e dell’inevitabilità dell’evento impeditivo, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che non potevano essere ricondotti a crisi di liquidità a sua volta determinate dall’inadempimento di terzi. I Giudici di secondo grado, inoltre, avevano tralasciato ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate, anche nella mancanza di elementi forniti dalla società contribuente. La sentenza impugnata era pure errata in relazione agli interessi di mora, che non potevano essere disapplicati in mancanza di una espressa previsione normativa, non essendo riconducibili all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. 2.In via preliminare va rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. 097202000048416391000, emessaa seguito dell’avviso bonario n. 0016198619402, relativa alla pretesa oggetto del contenzioso e di essersi impegnata a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata, allegando il pagamento di n. 3 rate su 18 rate previste, con scadenzadell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027 , chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e , in via subordinata , la cessazione della materia del contendere, oltre che in via gradatamente subordinata il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 2.1Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 2.2Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in casocontrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 2.3 Ciò posto , stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla società controricorrente, e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la c
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