CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46376/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gup del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto tentata truffa in concorso e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 34 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Davide lamentando: 2.1 violazione di legge inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art.110 cod. pen.; 2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; 2.3 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e degli artt. 133 e 62b1s cod. pen.; 2.4 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art.163 cod. pen.: richiamata l'imputazione elevata a carico del ricorrente, segnala che quanto riportato nella annotazione di PG finisce con il dar conto di una condotta che non può integrare gli estremi del tentativo punibile essendosi arrestata, semmai, al livello degli atti preparatori alla commissione del reato; né, aggiunge, il ricorrente ha realizzato una condotta rilevante sotto il profilo concorsuale sia sotto l'aspetto materiale che della partecipazione psichica; evidenzia l'assenza di prova del concorso sotto entrambi gli aspetti e la irrilevanza delle circostanze fattuali evidenziate dai giudici di merito; rileva come nel caso di specie non sussista alcuna condizione ostativa alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. che enumera e passa in rassegna evidenziando come il Davide sia soggetto sostanzialmente incensurato mentre nessuna controindicazione può trarsi dalle modalità del fatto oltre che dalla natura del danno o del pericolo derivante dalla contestata condotta; segnala che le medesime considerazioni possono essere spese per censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quale strumento tipicamente finalizzato a realizzare una individualizzazione della pena rispetto alle caratteristiche soggettive ed oggettive del caso concreto ed alla finalità rieducativa della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 3.1 La natura delle censure articolate con i primi due motivi del ricorso impongono un sia pur brevissimo cenno alla vicenda fattuale come ricostruita nei due gradi di merito sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie. Era emerso che i CC del [OSCURATO:PERSONA] di Firenze erano stati avvisati dalla Sava, società finanziaria del gruppo Fiat, della richiesta di un finanziamento proveniente da tal "[OSCURATO:PERSONA]" (nome ricorrente in numerose truffe in danno della società) per l'acquisto di una [OSCURATO:PERSONA] il cui mandato era stato inviato alla concessionaria che veniva quindi contattata dai militari i quali apprendevano che il 'Montalbano' si era messo in contatto telefonicamente ed aveva inviato i documenti via mali ma che aveva fissato un appuntamento per la sottoscrizione dei moduli del finanziamento e la consegna materiale dell'autovettura. Il giorno convenuto, intorno alle ore 17,00, i militari - appostatisi nei pressi dei locali della concessionaria - avevano notato un giovane entrare all'interno e chiedere al dipendente informazioni su una delle auto esposte per poi allontanarsi; poco dopo avevano visto fare ingresso il 'Montalbano', presentatosi come tale, che aveva sottoscritto i documenti consegnatigli e che, intervenuti gli operanti che avevano proceduto ad identificarlo, era risultato chiamarsi invece [OSCURATO:PERSONA] e trovato in possesso di documenti a nome 'Montalbano'. Nel frattempo, sul cellulare del Mellone, perveniva un messaggio in cui l'interlocutore, memorizzato come "Carmine", gli chiedeva "come va", sicché i militari notavano, nel parcheggio prospiciente la concessionaria, un'autovettura a bordo della quale vi era il giovane che poco prima aveva fatto ingresso nella concessionaria e che veniva identificato come l'odierno ricorrente; nel vano lato giuda dove era seduto il Davide, era stato rinvenuto un foglio recante la annotazione dell'indirizzo della concessionaria. Alla luce di questa ricostruzione va in primo luogo rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo con cui la difesa ha sostenuto che la condotta dell'odierno ricorrente si sarebbe, semmai, arrestata alla fase degli atti preparatori rispetto al tentativo punibile. È noto che la distinzione - già presente nel codice Zanardelli - tra atti preparatori, non punibili, ed atti che realizzano di per sé un tentativo punibile, già presente nel codice 'Zanardelli', è stata definitivamente superata con il codice vigente ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., Cass. Pen., 2, 4.5.2017 n. 24.302, PM in proc. Gentile; Cass. Pen., 2, 10.3.2016 n. 25.264, Colombo; Cass. Pen., 2, 14.9.2016 n. 52.189, Gravina; Cass. pen., 2, 21.9.2011 n. 36.536, D'Alessandro). Va pur detto che senz'altro la condotta 'tipica' propria del tentativo punibile è certamente quella tenuta dal Mellone per come descritta nelle due sentenze di merito. È allora opportuno ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scog na miglio). Quanto al contributo concorsuale del Davide, la Corte ha spiegato che esso si è manifestato in primo luogo nell'accompagnare materialmente il Mellone sul posto onde consentirgli di ripartire con l'autovettura acquistata e che proprio quel pomeriggio avrebbe dovuto essergli consegnata; nell'averlo aiutato a rinvenire la concessionaria e nell'essersi prestato ad effettuare un rapido sopralluogo all'interno della stessa con il pretesto di assumere qualche informazione su un'auto esposta; in tal modo, hanno aggiunto i giudici fiorentini, fornendo anche un contributo "morale" sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso del complice. Ebbene, va a questo punto ribadito che il contributo causale del concorrente ben può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr., tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755, Raduano; Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101, Andreotti). La Corte, come detto, ha individuato una serie di 'indici' di partecipazione concorsuale del Davide di cui ha fornito una lettura coordinata e sinergica traendo delle conclusioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche o contraddittorie. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). 3.2 La doglianza concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è generica: la Corte di Appello ha giudicato corretta la decisione del primo giudice alla luce delle modalità particolarmente insidiose della condotta, dell'importo complessivo della truffa e tenendo altresì conto della presenza di due pregiudizi penali - uno per truffa e l'altro per sostituzione di persona - "che impediscono di considerare la condotta penalmente rilevante come non abituale" (cfr., così, pag. 7 della sentenza impugnata). Nel censurare tale decisione, il ricorso omette di considerare ciò che la Corte di Appello ha valutato come una causa ostativa assoluta, rilevando l'assenza del requisito del carattere non abituale della condotta sicché, in definitiva, la censura risulta inadeguata a contrastare la decisione che è stata adottata su plurime ed autonome "rationes decidendi" non tutte oggetto di censura con il ricorso di cui pertanto, e sotto questo profilo, va conseguentemente ritenuta la genericità (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017, Rv. 272448, Bimonte, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti). La Corte ha inoltre escluso le circostanze attenuanti generiche mancando elementi positivamente valutabili a tal fine attesa la obiettiva gravità del fatto e l'assenza di ogni segnale di resipiscenza da parte dell'odierno ricorrente. In tal modo i giudici fiorentini hanno tenuto presente sia all'aspetto soggettivo che la oggettiva gravità della vicenda cui i giudici del gravame di merito hanno fatto riferimento così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 3-5 2zi. Effettivamente, la Corte di Appello non ha motivato sulla sospensione condizionale della pena: va ricordato, tuttavia, che le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376). Nel caso di specie, nessuna sollecitazione era intervenuta in tal senso né con l'atto di appello né, per il vero, all'esito del giudizio di secondo grado ed in sede di richieste finali sicché l'omessa motivazione sul punto non è suscettibile di formare oggetto di ricorso in cassazione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di