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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 10751/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4858/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Liquidazione; -intimate – avverso la sentenza n. 6795/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 30/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 07/04/2023; rilevato che le società intimate non risultano costituite nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle società intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4858/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Liquidazione; -intimate – avverso la sentenza n. 6795/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 30/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 07/04/2023; rilevato che le società intimate non risultano costituite nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle società intimate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 10751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris