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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 18344/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M