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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 ottobre 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:831
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di fideiussione – Nozione di “consumatore” – Ingiunzione di pagamento – Opposizione per motivi diversi dal carattere abusivo delle clausole di tale contratto – Procedimento di esecuzione – Potere di controllo e obblighi del giudice dell’esecuzione – Assenza di controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole di detto contratto – Autorità di cosa giudicata – Opposizione tardiva volta a invocare il carattere abusivo di dette clausole – Principio di effettività – Tutela giurisdizionale effettiva» Nella causa C‑667/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Brindisi (Italia), con ordinanza del 13 settembre 2024, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2024, nel procedimento YP contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. Cherubini e C. Colelli, avvocati dello Stato; – per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da D. Recchia e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YP, una persona fisica, e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al recupero di un credito derivante da un contratto di fideiussione nell’ambito di un procedimento di esecuzione avviato sulla base di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di YP ed avverso il quale quest’ultima ha proposto opposizione.

Contesto normativo Diritto dell ’

[OSCURATO:PERSONA]

3 L’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», così dispone: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)».

Direttiva 93/13/CEE 4 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 è così formulato: «(…) le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 5 L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 7 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto italiano Codice del consumo 8 L’articolo 33 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (supplemento ordinario alla GURI n. 235, dell’8 ottobre 2005), che ha recepito la direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico italiano, al comma 1 dispone quanto segue: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». 9 L’articolo 36, commi 1 e 3, di tale codice prevede quanto segue: «1.

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. (…)

3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice».

Codice civile 10 L’articolo 2909 del codice civile, intitolato «Cosa giudicata», è così formulato: «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

Codice di procedura civile 11 L’articolo 324 del codice di procedura civile, intitolato «Cosa giudicata formale», prevede quanto segue: «S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395». 12 L’articolo 617 di detto codice, intitolato «Forma dell’opposizione», prevede quanto segue: «Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti». 13 L’articolo 645 di detto codice, intitolato «Opposizione», è così formulato: «L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo

638. (…) In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito (…)». 14 L’articolo 649 del medesimo codice, intitolato «Sospensione dell’esecuzione provvisoria», stabilisce quanto segue: «Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642». 15 L’articolo 650 del codice di procedura civile modificato prevede quanto segue: «L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 6 novembre 2009, la ricorrente nel procedimento principale ha concluso un contratto di fideiussione a favore della società [OSCURATO:SOCIETA], gestita dal marito, GC.

A tale titolo, nel corso del 2014, il Tribunale di Foggia (Italia) ha emesso nei confronti di detta società, di GC nonché della ricorrente nel procedimento principale, in qualità di garante, un decreto ingiuntivo per la somma di EUR 99 052,04 a favore di un istituto di credito, l’allora [OSCURATO:SOCIETA], quale saldo debitore del conto corrente intestato alla medesima società. 17 Tali debitori, compresa la ricorrente nel procedimento principale, hanno proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo.

Nell’ambito di tale procedimento, la ricorrente nel procedimento principale non ha fatto valere la sua qualità di «consumatore», dal momento che la giurisprudenza nazionale allora in vigore escludeva che il garante di una persona giuridica potesse essere qualificato come «consumatore», a causa del carattere accessorio della garanzia rispetto al debito principale, cosicché la qualità del debitore garantito poteva essere estesa al garante.

Tale opposizione è stata respinta sia in primo grado che in appello.

Poiché la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bari (Italia) non è stata impugnata, essa ha acquisito autorità di cosa giudicata. 18 Sulla base di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], attuale creditrice, ha avviato un procedimento di esecuzione nei confronti della ricorrente nel procedimento principale.

In occasione della sua comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, quest’ultima ha chiesto la sospensione del procedimento affinché le fosse concesso un termine di 40 giorni per proporre, ai sensi dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al fine di invocare il carattere abusivo di talune clausole contenute nel contratto di fideiussione. 19 A sostegno di tale domanda, la ricorrente nel procedimento principale ha affermato che la soluzione elaborata nella sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia) del 6 aprile 2023, n. 9479/2023 (in prosieguo: la «sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023»), secondo la quale un’opposizione tardiva è ammessa quando un titolo esecutivo è stato emesso a seguito di cognizione sommaria e parziale, dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui tale titolo sia stato emesso a seguito di cognizione piena nel corso della quale il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eventuale presenza di una clausola abusiva nel contratto di fideiussione. 20 A seguito del rigetto di tale domanda con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 10 febbraio 2024, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile, chiedendo che, a seguito di un riesame, tale giudice, pur disponendo la sospensione del procedimento di esecuzione in corso, le concedesse un termine di 40 giorni per proporre, sulla base dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. 21 Poiché il giudice dell’esecuzione ha confermato la sua precedente decisione con ordinanza del 26 aprile 2024, la ricorrente nel procedimento principale ha avviato un procedimento di merito dinanzi al Tribunale di Brindisi (Italia), giudice del rinvio, diretto, in sostanza, alla revoca di tale ordinanza affinché, dopo la sospensione dell’esecuzione in corso, le fosse concesso un termine di 40 giorni per proporre, come menzionato al punto precedente della presente ordinanza, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo fondata sul carattere asseritamente abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione. 22 Il giudice del rinvio espone che, a partire dalla sua comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, la ricorrente nel procedimento principale si fonda sulla sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023 al fine di invocare il carattere abusivo di talune clausole contenute nel suddetto contratto.

Da tale sentenza risulta, in sostanza, che, da un lato, il giudice investito di un ricorso per decreto ingiuntivo è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, se necessario invitando il ricorrente a produrre documenti pertinenti.

Dall’altro lato, qualora il decreto ingiuntivo non opposto non contenga alcuna motivazione quanto al carattere abusivo di tali clausole, il giudice dell’esecuzione è tenuto, fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, a esaminare se il contratto contenga clausole abusive che possano incidere sull’esistenza e/o sull’importo del credito oggetto di tale decreto.

In tal caso, detto giudice deve informare il debitore oggetto del procedimento di esecuzione della possibilità di proporre, sulla base dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva a detto decreto entro un termine di 40 giorni, affinché venga statuito sull’eventuale carattere abusivo di tali clausole. 23 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione nelle sue ordinanze del 10 febbraio e del 26 aprile 2024, il giudice del rinvio è dell’avviso che i principi enunciati nella sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023 siano applicabili non solo quando un titolo esecutivo sia stato emesso a seguito di cognizione sommaria e parziale, ma anche quando tale titolo sia stato emesso a seguito di cognizione piena sfociata in una sentenza passata in giudicato, nel corso della quale, tuttavia, il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eventuale carattere abusivo di una clausola del contratto di fideiussione. 24 In tali circostanze, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio una violazione della direttiva 93/13 qualora il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di un’opposizione fondata su motivi diversi dal carattere abusivo delle clausole del contratto e tale opposizione sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo tale giudice, si ritiene contenga un esame implicito di tali clausole in applicazione del principio del «giudicato implicito». 25 Tale giudice precisa che l’accertamento dell’eventuale carattere abusivo di talune clausole contenute nel contratto di fideiussione potrebbe comportare l’estinzione del ricorso per decreto ingiuntivo. 26 Esso aggiunge che la normativa nazionale in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, come interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nazionali, escludeva che una persona che, al pari della ricorrente nel procedimento principale, si fosse fatta garante di una persona giuridica potesse essere qualificata come «consumatore».

Di conseguenza, la ricorrente nel procedimento principale non poteva invocare, nell’ambito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il carattere abusivo delle clausole del contratto di fideiussione. 27 A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, nel corso del 2014, la Corte non si era ancora pronunciata sui criteri che consentono di riconoscere la qualità di «consumatore» a una persona che si era fatta garante. 28 In tale contesto, detto giudice ritiene che un’ignoranza non colposa abbia impedito alla ricorrente nel procedimento principale di decidere, con piena cognizione di causa, di avvalersi della tutela conferitale dalla direttiva 93/13 nella sua qualità di «consumatore». 29 Esso si chiede pertanto se, nel caso di specie, una giurisprudenza nazionale secondo la quale il garante non poteva essere qualificato come «consumatore» possa rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che un consumatore trae da tale direttiva. 30 Peraltro, il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza nazionale vertente sul principio del «giudicato implicito», come esposto al punto 24 della presente ordinanza, si ritiene che un giudice, quando si è pronunciato su una determinata questione, abbia necessariamente risolto tutte le altre questioni preliminari che ne costituiscono le premesse logiche e giuridiche necessarie.

Esso precisa che tale principio si applica non solo quando un decreto ingiuntivo non è stato oggetto di opposizione, ma anche quando quest’ultimo è stato contestato sulla base di un motivo diverso dalla clausola abusiva e l’opposizione è stata respinta, il che ha l’effetto di confermare l’esigibilità del credito oggetto di tale decreto. 31 A questo proposito, detto giudice si chiede se i requisiti di chiarezza e di certezza del diritto nonché di tutela del legittimo affidamento, sottesi al principio dell’autorità di cosa giudicata, si pongano nella stessa misura tanto in caso di giudicato esplicito, quanto in caso di giudicato implicito, come descritto ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, oppure se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], consentano il superamento del giudicato implicito qualora una decisione che abbia acquisito forza di giudicato implicito sia manifestamente in contrasto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 32 In tali circostanze, il Tribunale di Brindisi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e dell’articolo 47 della [[OSCURATO:PERSONA]] osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà.

Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

a) sia stata proposta un’opposizione al decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

b) non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;

c) né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica.

2. Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam , che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di [“]consumatore[”] solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia)».

Procedimento dinanzi alla Corte 33 Con decisione del 14 maggio 2025, il presidente della Corte ha sospeso il presente procedimento in attesa della decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑320/24. 34 Conformemente alla decisione del presidente della Corte del 29 dicembre 2025, la cancelleria ha notificato al giudice del rinvio la sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993), invitandolo a comunicare se, tenuto conto di tale sentenza, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 35 Con lettera del 6 febbraio 2026, il giudice del rinvio ha risposto che manteneva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali 36 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 37 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 38 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di un’opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di dette clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. 39 Secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993 punto 22 e giurisprudenza citata). 40 Tenuto conto di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano i consumatori.

Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 23 e giurisprudenza citata). 41 A tale riguardo, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 24 e giurisprudenza citata). 42 Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 25 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una disciplina da parte del diritto dell’Unione, le modalità procedurali dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi.

Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di tipo interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 26 e giurisprudenza citata). 44 Per quanto concerne il principio di equivalenza, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di considerare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale possa violare tale principio, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 45 Per quanto riguarda il principio di effettività, dalla giurisprudenza risulta che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità nel loro complesso, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 28 e giurisprudenza citata). 46 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 29 e giurisprudenza citata). 47 A tal proposito la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui si tratta, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 30 e giurisprudenza citata). 48 Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 31 e giurisprudenza citata). 49 Ciò detto, va ricordata l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali.

Infatti, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per l’esercizio di tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 32 e giurisprudenza citata). 50 La Corte ha altresì dichiarato che, nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all’adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d’ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un giudice nazionale di valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto.

Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l’utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 33 e giurisprudenza citata). 51 Per contro, tale tutela sarebbe garantita qualora, nel corso di un primo procedimento giurisdizionale, il giudice competente abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui si tratta, tale esame, motivato per lo meno sommariamente, non abbia rivelato l’esistenza di alcuna clausola abusiva e il consumatore sia stato debitamente informato del fatto che, in assenza di appello entro il termine fissato dal diritto nazionale, gli resterebbe preclusa la possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Risulta da quanto precede che il controllo da parte di un giudice dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 se, da un lato, il consumatore è informato dell’esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporta in materia di decadenza dal diritto di invocare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, e, dall’altro, la decisione adottata a seguito di detto controllo è motivata in modo sufficiente per consentire di individuare le clausole esaminate in tale occasione e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che dette clausole non avessero carattere abusivo.

Una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l’effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento successivo (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo il principio del «giudicato implicito», quale esposto ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, si ritiene che il giudice che si è pronunciato su una determinata questione abbia necessariamente risolto implicitamente tutte le altre questioni preliminari che ne costituiscono le premesse logiche e giuridiche necessarie. 54 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del procedimento che ha dato luogo al decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, il giudice adito non aveva proceduto esplicitamente ad alcun esame del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dal momento che la normativa nazionale allora in vigore, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, escludeva che una persona che era garante di una persona giuridica potesse essere qualificata come «consumatore».

Pertanto, la persona garante non ha fatto valere, nell’ambito dell’opposizione a detto decreto ingiuntivo, il carattere abusivo di tali clausole. 55 Orbene, la Corte ha già dichiarato che una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

Al riguardo, essa ha considerato, che, sebbene un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale.

È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito [ordinanze del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 26, e del 14 settembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, punto 31]. 56 Pertanto, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 29). 57 Nel caso di specie, tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, a seguito della sentenza passata in giudicato che ha statuito sull’opposizione al decreto ingiuntivo, il principio del «giudicato implicito» gli impedisce di esercitare un controllo nel merito di tale decreto al fine di esaminare, d’ufficio o su domanda della ricorrente nel procedimento principale, se quest’ultima abbia qualità di «consumatore» nonché, se del caso, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ne costituiscono il fondamento o di concederle un termine per proporre opposizione tardiva. 58 Inoltre, a causa della giurisprudenza nazionale secondo cui un garante di una persona giuridica non può essere qualificato come «consumatore», appare che la decisione con cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non contiene alcuna motivazione relativa all’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali, cosicché la ricorrente nel procedimento principale, se dovesse avere la qualità di «consumatore», non è stata neppure informata delle conseguenze che la sua passività può comportare, in termini di decadenza, sul suo diritto di invocare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole contrattuali, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente ordinanza. 59 Ne consegue che, in tali circostanze, il consumatore si vede privato dei mezzi procedurali che gli consentono di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, cosicché la tutela di tali diritti è resa impossibile o eccessivamente difficile, in violazione del principio di effettività. 60 A tale riguardo, la circostanza che il debitore ignorasse, al momento in cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 67). 61 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento.

La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo.

Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento.

La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di fideiussione – Nozione di “consumatore” – Ingiunzione di pagamento – Opposizione per motivi diversi dal carattere abusivo delle clausole di tale contratto – Procedimento di esecuzione – Potere di controllo e obblighi del giudice dell’esecuzione – Assenza di controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole di detto contratto – Autorità di cosa giudicata – Opposizione tardiva volta a invocare il carattere abusivo di dette clausole – Principio di effettività – Tutela giurisdizionale effettiva» Nella causa C‑667/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Brindisi (Italia), con ordinanza del 13 settembre 2024, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2024, nel procedimento YP contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da M. Cherubini e C. Colelli, avvocati dello Stato; –        per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da D. Recchia e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YP, una persona fisica, e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al recupero di un credito derivante da un contratto di fideiussione nell’ambito di un procedimento di esecuzione avviato sulla base di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di YP ed avverso il quale quest’ultima ha proposto opposizione. Contesto normativo Diritto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», così dispone: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)». Direttiva 93/13/CEE 4 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 è così formulato: «(…) le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 5 L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 7 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto italiano Codice del consumo 8 L’articolo 33 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (supplemento ordinario alla GURI n. 235, dell’8 ottobre 2005), che ha recepito la direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico italiano, al comma 1 dispone quanto segue: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». 9 L’articolo 36, commi 1 e 3, di tale codice prevede quanto segue: «1.      Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. (…) 3.      La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Codice civile 10 L’articolo 2909 del codice civile, intitolato «Cosa giudicata», è così formulato: «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Codice di procedura civile 11 L’articolo 324 del codice di procedura civile, intitolato «Cosa giudicata formale», prevede quanto segue: «S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395». 12 L’articolo 617 di detto codice, intitolato «Forma dell’opposizione», prevede quanto segue: «Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti». 13 L’articolo 645 di detto codice, intitolato «Opposizione», è così formulato: «L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. (…) In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito (…)». 14 L’articolo 649 del medesimo codice, intitolato «Sospensione dell’esecuzione provvisoria», stabilisce quanto segue: «Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642». 15 L’articolo 650 del codice di procedura civile modificato prevede quanto segue: «L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente. L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 6 novembre 2009, la ricorrente nel procedimento principale ha concluso un contratto di fideiussione a favore della società [OSCURATO:SOCIETA], gestita dal marito, GC. A tale titolo, nel corso del 2014, il Tribunale di Foggia (Italia) ha emesso nei confronti di detta società, di GC nonché della ricorrente nel procedimento principale, in qualità di garante, un decreto ingiuntivo per la somma di EUR 99 052,04 a favore di un istituto di credito, l’allora [OSCURATO:SOCIETA], quale saldo debitore del conto corrente intestato alla medesima società. 17 Tali debitori, compresa la ricorrente nel procedimento principale, hanno proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo. Nell’ambito di tale procedimento, la ricorrente nel procedimento principale non ha fatto valere la sua qualità di «consumatore», dal momento che la giurisprudenza nazionale allora in vigore escludeva che il garante di una persona giuridica potesse essere qualificato come «consumatore», a causa del carattere accessorio della garanzia rispetto al debito principale, cosicché la qualità del debitore garantito poteva essere estesa al garante. Tale opposizione è stata respinta sia in primo grado che in appello. Poiché la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bari (Italia) non è stata impugnata, essa ha acquisito autorità di cosa giudicata. 18 Sulla base di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], attuale creditrice, ha avviato un procedimento di esecuzione nei confronti della ricorrente nel procedimento principale. In occasione della sua comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, quest’ultima ha chiesto la sospensione del procedimento affinché le fosse concesso un termine di 40 giorni per proporre, ai sensi dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al fine di invocare il carattere abusivo di talune clausole contenute nel contratto di fideiussione. 19 A sostegno di tale domanda, la ricorrente nel procedimento principale ha affermato che la soluzione elaborata nella sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia) del 6 aprile 2023, n. 9479/2023 (in prosieguo: la «sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023»), secondo la quale un’opposizione tardiva è ammessa quando un titolo esecutivo è stato emesso a seguito di cognizione sommaria e parziale, dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui tale titolo sia stato emesso a seguito di cognizione piena nel corso della quale il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eventuale presenza di una clausola abusiva nel contratto di fideiussione. 20 A seguito del rigetto di tale domanda con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 10 febbraio 2024, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile, chiedendo che, a seguito di un riesame, tale giudice, pur disponendo la sospensione del procedimento di esecuzione in corso, le concedesse un termine di 40 giorni per proporre, sulla base dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. 21 Poiché il giudice dell’esecuzione ha confermato la sua precedente decisione con ordinanza del 26 aprile 2024, la ricorrente nel procedimento principale ha avviato un procedimento di merito dinanzi al Tribunale di Brindisi (Italia), giudice del rinvio, diretto, in sostanza, alla revoca di tale ordinanza affinché, dopo la sospensione dell’esecuzione in corso, le fosse concesso un termine di 40 giorni per proporre, come menzionato al punto precedente della presente ordinanza, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo fondata sul carattere asseritamente abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione. 22 Il giudice del rinvio espone che, a partire dalla sua comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, la ricorrente nel procedimento principale si fonda sulla sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023 al fine di invocare il carattere abusivo di talune clausole contenute nel suddetto contratto. Da tale sentenza risulta, in sostanza, che, da un lato, il giudice investito di un ricorso per decreto ingiuntivo è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, se necessario invitando il ricorrente a produrre documenti pertinenti. Dall’altro lato, qualora il decreto ingiuntivo non opposto non contenga alcuna motivazione quanto al carattere abusivo di tali clausole, il giudice dell’esecuzione è tenuto, fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, a esaminare se il contratto contenga clausole abusive che possano incidere sull’esistenza e/o sull’importo del credito oggetto di tale decreto. In tal caso, detto giudice deve informare il debitore oggetto del procedimento di esecuzione della possibilità di proporre, sulla base dell’articolo 650 del codice di procedura civile, un’opposizione tardiva a detto decreto entro un termine di 40 giorni, affinché venga statuito sull’eventuale carattere abusivo di tali clausole. 23 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione nelle sue ordinanze del 10 febbraio e del 26 aprile 2024, il giudice del rinvio è dell’avviso che i principi enunciati nella sentenza della Corte suprema di cassazione del 2023 siano applicabili non solo quando un titolo esecutivo sia stato emesso a seguito di cognizione sommaria e parziale, ma anche quando tale titolo sia stato emesso a seguito di cognizione piena sfociata in una sentenza passata in giudicato, nel corso della quale, tuttavia, il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eventuale carattere abusivo di una clausola del contratto di fideiussione. 24 In tali circostanze, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio una violazione della direttiva 93/13 qualora il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di un’opposizione fondata su motivi diversi dal carattere abusivo delle clausole del contratto e tale opposizione sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, la quale, secondo tale giudice, si ritiene contenga un esame implicito di tali clausole in applicazione del principio del «giudicato implicito». 25 Tale giudice precisa che l’accertamento dell’eventuale carattere abusivo di talune clausole contenute nel contratto di fideiussione potrebbe comportare l’estinzione del ricorso per decreto ingiuntivo. 26 Esso aggiunge che la normativa nazionale in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, come interpretata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nazionali, escludeva che una persona che, al pari della ricorrente nel procedimento principale, si fosse fatta garante di una persona giuridica potesse essere qualificata come «consumatore». Di conseguenza, la ricorrente nel procedimento principale non poteva invocare, nell’ambito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il carattere abusivo delle clausole del contratto di fideiussione. 27 A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, nel corso del 2014, la Corte non si era ancora pronunciata sui criteri che consentono di riconoscere la qualità di «consumatore» a una persona che si era fatta garante. 28 In tale contesto, detto giudice ritiene che un’ignoranza non colposa abbia impedito alla ricorrente nel procedimento principale di decidere, con piena cognizione di causa, di avvalersi della tutela conferitale dalla direttiva 93/13 nella sua qualità di «consumatore». 29 Esso si chiede pertanto se, nel caso di specie, una giurisprudenza nazionale secondo la quale il garante non poteva essere qualificato come «consumatore» possa rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che un consumatore trae da tale direttiva. 30 Peraltro, il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza nazionale vertente sul principio del «giudicato implicito», come esposto al punto 24 della presente ordinanza, si ritiene che un giudice, quando si è pronunciato su una determinata questione, abbia necessariamente risolto tutte le altre questioni preliminari che ne costituiscono le premesse logiche e giuridiche necessarie. Esso precisa che tale principio si applica non solo quando un decreto ingiuntivo non è stato oggetto di opposizione, ma anche quando quest’ultimo è stato contestato sulla base di un motivo diverso dalla clausola abusiva e l’opposizione è stata respinta, il che ha l’effetto di confermare l’esigibilità del credito oggetto di tale decreto. 31 A questo proposito, detto giudice si chiede se i requisiti di chiarezza e di certezza del diritto nonché di tutela del legittimo affidamento, sottesi al principio dell’autorità di cosa giudicata, si pongano nella stessa misura tanto in caso di giudicato esplicito, quanto in caso di giudicato implicito, come descritto ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, oppure se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], consentano il superamento del giudicato implicito qualora una decisione che abbia acquisito forza di giudicato implicito sia manifestamente in contrasto con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 32 In tali circostanze, il Tribunale di Brindisi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e dell’articolo 47 della [[OSCURATO:PERSONA]] osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà. Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni: a)      sia stata proposta un’opposizione al decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale); b)      non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione; c)      né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica. 2.      Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam , che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di [“]consumatore[”] solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia)». Procedimento dinanzi alla Corte 33 Con decisione del 14 maggio 2025, il presidente della Corte ha sospeso il presente procedimento in attesa della decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑320/24. 34 Conformemente alla decisione del presidente della Corte del 29 dicembre 2025, la cancelleria ha notificato al giudice del rinvio la sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993), invitandolo a comunicare se, tenuto conto di tale sentenza, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 35 Con lettera del 6 febbraio 2026, il giudice del rinvio ha risposto che manteneva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulle questioni pregiudiziali 36 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 37 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 38 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di un’opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di dette clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. 39 Secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993 punto 22 e giurisprudenza citata). 40 Tenuto conto di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 23 e giurisprudenza citata). 41 A tale riguardo, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 24 e giurisprudenza citata). 42 Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 25 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una disciplina da parte del diritto dell’Unione, le modalità procedurali dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di tipo interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 26 e giurisprudenza citata). 44 Per quanto concerne il principio di equivalenza, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di considerare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale possa violare tale principio, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 45 Per quanto riguarda il principio di effettività, dalla giurisprudenza risulta che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità nel loro complesso, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 28 e giurisprudenza citata). 46 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 29 e giurisprudenza citata). 47 A tal proposito la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui si tratta, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 30 e giurisprudenza citata). 48 Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 31 e giurisprudenza citata). 49 Ciò detto, va ricordata l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per l’esercizio di tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 32 e giurisprudenza citata). 50 La Corte ha altresì dichiarato che, nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all’adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d’ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un giudice nazionale di valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto. Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l’utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 33 e giurisprudenza citata). 51 Per contro, tale tutela sarebbe garantita qualora, nel corso di un primo procedimento giurisdizionale, il giudice competente abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui si tratta, tale esame, motivato per lo meno sommariamente, non abbia rivelato l’esistenza di alcuna clausola abusiva e il consumatore sia stato debitamente informato del fatto che, in assenza di appello entro il termine fissato dal diritto nazionale, gli resterebbe preclusa la possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Risulta da quanto precede che il controllo da parte di un giudice dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 se, da un lato, il consumatore è informato dell’esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporta in materia di decadenza dal diritto di invocare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, e, dall’altro, la decisione adottata a seguito di detto controllo è motivata in modo sufficiente per consentire di individuare le clausole esaminate in tale occasione e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che dette clausole non avessero carattere abusivo. Una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l’effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento successivo (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo il principio del «giudicato implicito», quale esposto ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, si ritiene che il giudice che si è pronunciato su una determinata questione abbia necessariamente risolto implicitamente tutte le altre questioni preliminari che ne costituiscono le premesse logiche e giuridiche necessarie. 54 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del procedimento che ha dato luogo al decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, il giudice adito non aveva proceduto esplicitamente ad alcun esame del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dal momento che la normativa nazionale allora in vigore, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, escludeva che una persona che era garante di una persona giuridica potesse essere qualificata come «consumatore». Pertanto, la persona garante non ha fatto valere, nell’ambito dell’opposizione a detto decreto ingiuntivo, il carattere abusivo di tali clausole. 55 Orbene, la Corte ha già dichiarato che una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. Al riguardo, essa ha considerato, che, sebbene un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito [ordinanze del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 26, e del 14 settembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, punto 31]. 56 Pertanto, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 29). 57 Nel caso di specie, tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, a seguito della sentenza passata in giudicato che ha statuito sull’opposizione al decreto ingiuntivo, il principio del «giudicato implicito» gli impedisce di esercitare un controllo nel merito di tale decreto al fine di esaminare, d’ufficio o su domanda della ricorrente nel procedimento principale, se quest’ultima abbia qualità di «consumatore» nonché, se del caso, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ne costituiscono il fondamento o di concederle un termine per proporre opposizione tardiva. 58 Inoltre, a causa della giurisprudenza nazionale secondo cui un garante di una persona giuridica non può essere qualificato come «consumatore», appare che la decisione con cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non contiene alcuna motivazione relativa all’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali, cosicché la ricorrente nel procedimento principale, se dovesse avere la qualità di «consumatore», non è stata neppure informata delle conseguenze che la sua passività può comportare, in termini di decadenza, sul suo diritto di invocare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole contrattuali, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente ordinanza. 59 Ne consegue che, in tali circostanze, il consumatore si vede privato dei mezzi procedurali che gli consentono di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, cosicché la tutela di tali diritti è resa impossibile o eccessivamente difficile, in violazione del principio di effettività. 60 A tale riguardo, la circostanza che il debitore ignorasse, al momento in cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 67). 61 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo. Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris