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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1991

Cassazione n. 35541/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdelt-9-341442-9-63-1 , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7

I. n. 895 del 1967 e 648 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Peraltro, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117).

Inoltre, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateral- mente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/10/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdelt-9-341442-9-63-1 , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Peraltro, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). Inoltre, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateral- mente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ap
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